Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31645 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10288-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempere,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

C.C., N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3573/2014 della COMM. TRIB. REG. della

SICILIA, SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

0/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata riformata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta da C.C. e N.A., di impugnativa del silenzio-rigetto dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso delle somme versate per imposte IRPEF ed ILOR per gli anni 1990, 1991, 1992, effettuata sul presupposto della natura indebita delle stesse rispetto a quelle dovute ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;

C.C., anche quale erede di N.A., è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 (che consentiva ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, mediante il versamento, entro il 16 aprile 2003, dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento) e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice di appello abbia applicato la previsione, avente carattere eccezionale, di cui al predetto art. 9, in maniera estensiva, ritenendo consentita la ripetizione di imposte già versate.

Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 del TFUE e del Reg. CE 22 marzo 1999, n. 659, artt. 11 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice non abbia sospeso il giudizio a seguito dell’indagine formale avviata dalla Commissione Europea onde valutare, in materia, il rispetto, o meno, da parte del legislatore italiano, della normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Con il terzo motivo – denunziando violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (ove è previsto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, invoca l’applicazione della sopravvenuta normativa citata, svolgendo i contribuenti attività di impresa.

Ritenuto che:

il terzo motivo (costituente mero sviluppo dei primi due) è fondato, essendo sopraggiunta, in materia, la decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015; sul punto, questa Corte (cfr. Cass. n. 2208/2019) ha affermato che “In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (VE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile”;

spetta pertanto ai contribuenti fornire la prova del nesso diretto tra il danno subito e la calamità naturale e la sussistenza dei presupposti connessi con il regolamento “de minimis”, dovendo ai medesimi consentirsi, ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla predetta decisione della Commissione e della sua immediata applicabilità, l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili (cfr., sul punto, Cass. n. 17199/2019, ove è ribadito che il contribuente deve fornire, nello specifico, la prova, “per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2, lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto)”);

a tal fine, il motivo va accolto nei termini di cui in motivazione e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame – nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità – osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA