Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31644 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10021-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FABIO PACE (ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stato accolto, a seguito di riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c., il ricorso di V.G., la quale, in qualità di erede di P.L. – ex dirigente ENEL ed iscritto al Fondo pensione denominato “PIA” in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 -, aveva proposto opposizione avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle trattenute IRPEF operate – ai sensi dell’art. 16 del TUIR, invece che in misura del 12% ai sensi della L. n. 482 del 1985, ex art. 6 – sulla liquidazione, avvenuta nell’anno di imposta 2000, della partecipazione al fondo integrativo “FONDENEL”;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;

la V. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, degli artt. 384,392 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – si duole che il giudice del rinvio abbia dato del principio di diritto enunciato da Cass. n. 29540/2011 (i.e.: “non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato – e quale sia stato – l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale – e quanto – sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”) una applicazione solo apparente, non avendo accertato l’eventuale impiego sul mercato, da parte del “Fondo PIA”, del capitale accantonato.

Con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè del principio di non contestazione e conseguenziale violazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta che il predetto giudice abbia deciso la controversia in totale difformità dalle allegazioni della ricorrente, contenenti l’ammissione che nella vigenza del “Fondo PIA” l’Enel non aveva impiegato i contributi sul mercato finanziario, ma si era limitata ad accantonare in bilancio la somma presumibilmente necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall’accordo istitutivo del Fondo in questione.

Con il terzo motivo – denunziando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che la CTR abbia omesso di esaminare se le somme affluite nel “Fondo PIA” fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari.

Ritenuto che:

il primo motivo è fondato, poichè il giudice di rinvio – nell’affermare in via esclusiva che “il principio della sentenza delle Sezioni Unite è applicabile a tutte le prestazioni maturate fino all’anno 2000, nelle quali vi sia una componente a capitalizzazione (rendimento finanziario), così come per quelle oggetto della richiesta di rimborso della V.. Invero, anche il Fondo PIA deve essere ritenuto un Fondo a capitalizzazione, essendo stato considerato tale dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno statuito il principio “alle somme corrispondenti ai rendimento di polizza (nella fattispecie PIA) si applica la tassazione nella misura del 12,50” – non si è conformato alla statuizione di Cass. n. 29540/2011, che, sulla scorta del principio espresso da Cass., SU, n. 13642/2011 (secondo cui, per quanto di immediato interesse, “le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6″), aveva demandato al predetto giudice l’accertamento circa il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore; in particolare, il giudice del gravame si è limitato, nell’accogliere il ricorso della contribuente, a riproporre il sopra riportato passaggio (i.e.: “alle somme corrispondenti al rendimento di polizza – nella fattispecie PIA – si applica la tassazione nella misura del 12,50”) della motivazione di Cass., SU, n. 13642/2011, senza però nulla accertare quanto all’impiego sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato ed all’eventuale rendimento conseguito in relazione a tale impiego (derivante, secondo l’insegnamento di questa Corte – cfr., di recente, Cass. n. 27610/2018; nello stesso senso Cass. n. 15853/2018 -, dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, dovendo comunque escludersi che, ai fini del più favorevole meccanismo impositivo, le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento possano identificarsi con quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; cfr., inoltre, da ultimo, Cass. n. 23870/2019, ove, ribaditi tali principi, è escluso che possa distinguersi tra PIA e FONDENEL, ossia tra rendimenti degli accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato PIA e rendimenti riferibili invece alla gestione FONDENEL del periodo successivo);

il ricorso, assorbita ogni altra questione, va sul punto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione Tributaria Regionale del Lazio, perchè, in perfetta linea con quanto già statuito da Cass. n. 29540/2011, accerti il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore e provveda sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA