Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31642 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 06/12/2018), n.31642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10943-2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentane pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 457/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2C12 R.G.N. 901/2009.

Fatto

RILEVATO

con sentenza n.457/2012, la Corte d’Appello di Venezia respingeva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorsi di S.A. contro la cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi ed accessori dovuti all’INPS per iscrizione alla gestione commercianti nei periodi compresi tra gli anni dal 2004 al 2006;

a fondamento della pronuncia la Corte sosteneva che la cartella opposta era stata però emanata per ottenere il pagamento di contributi, per un importo di Euro 8291,33, per svolgimento di attività artigianale negli anni sopraindicati; e che, nonostante il riconosciuto errore, l’Inps si era opposto alla richiesta di annullamento della cartella, che ben avrebbe potuto essere disposto in autotutela, ed aveva richiesto il pagamento dei contributi in questione per la gestione commercianti con domanda subordinata riconvenzionale; ma, poichè nel caso in esame tale domanda atteneva a pagamenti per contributi inerenti diversa gestione e comportava un mutamento di fatti costitutivi, presupposti di fatto e normativi rispetto a quelli per i quali era intervenuta l’originaria iscrizione a ruolo, la stessa fosse da ritenere inammissibile; che,inoltre, anche nel merito la domanda riconvenzionale non era sorretta, secondo la Corte, da adeguate e specifiche prove sullo svolgimento di attività lavorativa di natura commerciale, come già ritenuto dalla sentenza appellata; posto che le richieste testimoniali dell’Inps avevano ad oggetto lo generico svolgimento di attività dello S. in relazione all’andamento dei negozi, senza alcuna specificazione se la stessa fosse di natura gestoria o lavorativa;

avverso tale pronuncia l’INPS ha ricorso per cassazione con un motivo di censura al quale non ha resistito l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 2967 c.c. ed erronea motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo che la questione oggetto di causa riguardava la problematica relativa alla compatibilità tra l’iscrizione presso la gestione commercianti e quella presso la gestione separata del socio amministratore di S.r.l. che nel contempo svolge attività lavorativa all’interno della stessa società e che solo per errore materiale fosse stata indicata nella suddetta cartella la dicitura contributi per gestione artigiani; sosteneva inoltre l’INPS che erroneamente il giudice di secondo grado aveva affermato che l’attività espletata dallo S. non integrasse il requisito di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lett. c) della ma, rientrasse tra i compiti propri dell’amministratore di società;

il ricorso è infondato, dovendosi considerare anzitutto che la decisione impugnata non è fondata sull’affermazione circa la compatibilità o meno, in diritto, della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale; la sentenza si fonda invece su due diverse rationes decidendi, la prima delle quali è relativa all’inammissibilità della domanda riconvenzionale perchè l’Inps, dopo aver qualificato come contributi relativi allo svolgimento di attività artigianale quelli di cui alla cartella, ne ha preteso il pagamento in giudizio come se fossero relativi allo svolgimento di attività commerciale; inoltre la Corte d’Appello ha affermato che non sussistessero in fatto gli estremi per ritenere la presenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti perchè l’Inps non aveva provato lo svolgimento di attività di natura commerciale e che le stesse istanze probatorie dell’Inps non specificavano se quella espletata dallo S. fosse un’attività di natura gestoria o lavorativa;

il ricorso è pertanto inammissibile nella parte in cui non impugna specificamente l’eventuale error in procedendo (art. 360 n. 4 cpc) della Corte sulla qualificazione della domanda riconvenzionale come inammissibile; mentre è infondata la censura relativa alla natura dell’attività svolta da S., posto che la fattispecie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, è contraddistinta, secondo l’accertamento incensurabile in questa sede, dal mancato svolgimento di lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; mentre le doglianze dell’Inps avverso codesto accertamento di fatto non rispettano il requisito della autosufficienza posto che non è emerge dove e come fosse stato invece provata la tipologia e la natura dell’attività svolta; ed inoltre non deducono fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 idonei a superare la diversa tesi espressa dai giudici di merito, i quali hanno affermato la genericità delle istanze probatorie dell’Inps le quali non erano idonee a dimostrare, prima ancora che i requisiti di abitualità e prevalenza, neppure che quella espletata da S. fosse un’attività di natura gestoria o lavorativa;

per tutti i motivi svolti, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza come in dispositivo;

dato l’esito del giudizio deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte respinge ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3200 di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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