Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31641 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 516-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, indicata in epigrafe, che a seguito di cassazione con rinvio (Cass. n. 9178/2012), ha accolto il ricorso del contribuente per quanto di ragione, richiamando il principio di diritto di cui a SU 13642/11.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si censura la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per non avere la C.T.R. applicato il principio di diritto sancito nella sentenza di rinvio; col secondo motivo, al primo connesso, si deduce violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13,D.L. n. 669 del 1996, art. 13,TUIR, art. 1, L. n. 482 del 1985, artt. 16, 17, art. 42(ora art. 45), art. 6 c.c. e art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR correttamente applicato l’aliquota del 12,50% sul rendimento derivante dall’investimento di capitale, poichè per rendimento si doveva intendere “il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, per cui sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la ritenuta va applicata solo sulle somme del cd. rendimento da investimento sul mercato.

2. Gli indicati motivi vanno accolti.

2.1.La sentenza della CTR non si è attenuta all’ordinanza di rinvio, che richiamando il principio di diritto affermato dalle S.U. n. 13642/11, ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass. 10285/2017, da ultimo n. 16116 del 2018), ha ribadito la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, gravando sul contribuente l’onere di provare il fondamento della sua pretesa (ex multis Cass. sez. 5, n. 720/17; conf. Cass. sez. 5, ord. nn. 13278-13281/17).

2.2.Peraltro, “Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla “gestione sul mercato” del capitale accantonato identifica la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito, rappresentata dall’essere questo il risultato degli investimenti effettuati dall’ente di gestione della somma versata. L’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo L. n. 482 del 1985, ex art. 6, si giustifica, quindi, in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41 (ora art. 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42 (ora art. 45), comma 4. Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione della fattispecie alla previsione di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (invero espressamente riferita solo ai capitali corrisposti da “imprese di assicurazione” in dipendenza di “contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato”), ma solo in via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione, analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione delle due fattispecie nel T.U.I.R., quali ipotesi omogenee di redditi di capitale. Solo se e in quanto nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6″ (Cass. sent. nn. 10285/2017 e 24525/2017). E’ però da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poichè tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato” (Cass. n. 5436/18, cfr. Cass. n. 4941/18).

2.3.Nel caso di specie la CTR non ha accertato la provenienza del rendimento e se questo fosse frutto di un investimento sul mercato del capitale accantonato, avendo invece ritenuto corretta la quantificazione proposta dal contribuente, in quanto non contestata specificamente dall’Amministrazione: ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11282/16, n. 29613/2011), che ha negato rilievo all’assenza di specifica contestazione dei conteggi nella ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di radicale contestazione del credito, che opera anche sotto il profilo della prova.

3.La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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