Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31640 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17044-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., COMUNE DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1817/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l’appello di F.G. nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima aveva respinto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per ICI, emesso dal Comune di Genova relativamente all’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

che infatti la CTR avrebbe erroneamente omesso di estendere al caso di specie il giudicato esterno, rappresentato dalla decisione passata in giudicato n. 987/04/2015 depositata il 29 settembre 2015, con la quale la CTR ligure, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità dell’accertamento ICI 2004, aveva proceduto a confermare il classamento attribuito dall’Ufficio per l’immobile in questione;

che la pronunzia del giudice tributario avrebbe avuto ad oggetto anche la fondatezza o no della rettifica della rendita operata dall’Agenzia del Territorio e che l’efficacia ultrannuale del giudicato avrebbe operato anche in relazione ad un diverso anno d’imposta;

che gli intimati non hanno resistito;

che il motivo è inammissibile;

che è pur vero che, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (Sez. 5, n. 1300 del 19/01/2018);

che pertanto, occorre necessariamente accertarsi in ordine all’identità dell’oggetto del giudizio, sicchè l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, a condizione che la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato, come ammette la stessa ricorrente (Sez. 5, n. 24067 del 10/11/2006); che, nella specie, l’Agenzia non ha allegato la predetta copia, munita dell’attestazione del passaggio in giudicato, neppure in fase di appello (con le proprie controdeduzioni), nè dedotto il giudicato, benchè l’invocata sentenza n. 987/04/2015 fosse divenuta definitiva in epoca antecedente alla decisione di merito;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che non si procede alla liquidazione delle spese, in mancanza della costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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