Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3164 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3164 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

Data pubblicazione: 17/02/2016

ORDINANZA
sul ricorso 9701-2014 proposto da:
MASTRO VITI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
GOZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE FELICI,
SIMONA DEL BUONO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, TAVANTI ANNA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 1541/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 17/09/2013, depositata 1’11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

v

uditi gli Avvocati Emanuele Felici e Simona Del Buono difensori del
ricorrente che si riportano agli scritti.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Montepulciano n.262/2006 del 10/11/2006 che — nella causa introdotta dall'odierno ricorrente, Gianluca Mastroviti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della collisione tra il suo motociclo e l'autovettura condotta dalla proprietaria Anna Tavanti, assicurata con Assicurazioni Generali S.p.A.- aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultima, condannandola, in solido con l'assicuratore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 63.256,09, oltre interessi, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale (da aggiungersi alla somma di C 51.645,69, già corrisposta a titolo di acconto). Proposti appello principale da parte del Mastroviti, limitatamente al 2. quantum debeatur, ed appello incidentale da parte della Tavanti e delle Assicurazioni Generali S.p.A., per l'affermazione della responsabilità concorrente dell'appellante principale, nonché per il ridimensionamento di alcune delle voci di danno liquidate dal Tribunale, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame incidentale, ha ritenuto la responsabilità concorrente del motociclista nella misura di un terzo, ferma restando la responsabilità della conducente dell'autovettura per i rimanenti due terzi. Ha inoltre rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale sul quantum debeatur, fatta salva la rivalutazione di alcune voci di danno non rivalutate dal Tribunale, e, per l'effetto, tenuto conto del concorso di colpa del Mastroviti, ha liquidato nell'importo complessivo di C 40.831,75 il credito risarcitorio a lui spettante (al netto dell'acconto già ricevuto ed al netto delle spese di lite del primo grado) ed ha condannato quest'ultimo alla restituzione ad Assicurazioni Generali S.p.A. dell'eccedenza, quantificata in 45.830,85. Ha condannato le appellate al pagamento dei due terzi delle spese di lite dei due gradi, oltre che al rimborso integrale delle spese di CTU. 3. Il ricorso è proposto con un unico motivo. Con questo si censura la falsa applicazione delle norme di diritto in terna di rapporto di causalità e di cui agli art. 40 e 41 cod. pen. Pur denunciando un vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. eiv., il ricorrente non fa che censurare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto la Corte d'Appello di Firenze a configurare una sua responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro. Il ricorso, in sostanza, investe questa Corte di valutazioni di merito attinenti all'apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, laddove lamenta l'errata valutazione, da parte del giudice di merito, della condotta di guida tenuta, rispettivamente, dalla Tavanti e dallo stesso ricorrente. in particolare, sostiene che la prima avrebbe posto in essere una condotta talmente anomala da essere idonea a determinare da sola il sinistro, mentre la colpa del motociclista sarebbe stata affermata apoditticamente ed inserendo nell'impianto motivazionale valutazioni legate a presupposti fattuali - - Ric. 2014 n. 09701 sez. M3 - ud. 20-01-2016 -2- - La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti per superare la proposta di cui alla relazione. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono difesi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. kic. 2014 n. 09701 sez. M3 - ud. 20-01-2016 -3- insussistenti, senza -per contro- considerare i dati di fatto risultanti dalle testimonianze e dall'individuazione del punto d'urto. 3.1.- Trattasi all'evidenza di censure tutt'al più riconducibili al vizio di insufficienza di motivazione cosi come configurabile alla stregua dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 54, comma primo, lett. b) del d.l. n. 83/12, convertito nella legge n. 134/12. Esse non sono invece riconducibili al vizio di motivazione così come delineato da quest'ultima norma -applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza pubblicata 1'11 ottobre 2013- e comunque, come detto, il ricorso non è stato proposto ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Peraltro, la Corte d'Appello si è attenuta al principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, per il quale in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (così, tra le tante, Cass. n.3193/06; cfr. anche Cass. n. 25620/13 e n. 23431/14). La Corte di Appello ha ritenuto non raggiunta la prova di assenza di responsabilità del Mastroviti, sulla base di una valutazione dei fatti non censurabile in questa sede, per le ragioni di cui sopra. Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.>>.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

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