Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3164 del 17/02/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3164 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
Data pubblicazione: 17/02/2016
ORDINANZA
sul ricorso 9701-2014 proposto da:
MASTRO VITI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
GOZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE FELICI,
SIMONA DEL BUONO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, TAVANTI ANNA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1541/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 17/09/2013, depositata 1’11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
v
uditi gli Avvocati Emanuele Felici e Simona Del Buono difensori del
ricorrente che si riportano agli scritti.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Montepulciano n.262/2006
del 10/11/2006 che — nella causa introdotta dall'odierno ricorrente, Gianluca
Mastroviti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della
collisione tra il suo motociclo e l'autovettura condotta dalla proprietaria Anna
Tavanti, assicurata con Assicurazioni Generali S.p.A.- aveva riconosciuto
l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultima, condannandola, in solido con
l'assicuratore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 63.256,09,
oltre interessi, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale (da
aggiungersi alla somma di C 51.645,69, già corrisposta a titolo di acconto).
Proposti appello principale da parte del Mastroviti, limitatamente al
2.
quantum debeatur, ed appello incidentale da parte della Tavanti e delle
Assicurazioni Generali S.p.A., per l'affermazione della responsabilità
concorrente dell'appellante principale, nonché per il ridimensionamento di
alcune delle voci di danno liquidate dal Tribunale, la Corte d'Appello di
Firenze, in parziale accoglimento del gravame incidentale, ha ritenuto la
responsabilità concorrente del motociclista nella misura di un terzo, ferma
restando la responsabilità della conducente dell'autovettura per i rimanenti due
terzi. Ha inoltre rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale sul
quantum debeatur, fatta salva la rivalutazione di alcune voci di danno non
rivalutate dal Tribunale, e, per l'effetto, tenuto conto del concorso di colpa del
Mastroviti, ha liquidato nell'importo complessivo di C 40.831,75 il credito
risarcitorio a lui spettante (al netto dell'acconto già ricevuto ed al netto delle
spese di lite del primo grado) ed ha condannato quest'ultimo alla restituzione ad
Assicurazioni Generali S.p.A. dell'eccedenza, quantificata in 45.830,85. Ha
condannato le appellate al pagamento dei due terzi delle spese di lite dei due
gradi, oltre che al rimborso integrale delle spese di CTU.
3. Il ricorso è proposto con un unico motivo. Con questo si censura la falsa
applicazione delle norme di diritto in terna di rapporto di causalità e di cui agli
art. 40 e 41 cod. pen.
Pur denunciando un vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.
proc. eiv., il ricorrente non fa che censurare il ragionamento logico-giuridico
che ha condotto la Corte d'Appello di Firenze a configurare una sua
responsabilità concorrente nella determinazione del sinistro.
Il ricorso, in sostanza, investe questa Corte di valutazioni di merito attinenti
all'apprezzamento dei fatti ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente,
laddove lamenta l'errata valutazione, da parte del giudice di merito, della
condotta di guida tenuta, rispettivamente, dalla Tavanti e dallo stesso ricorrente.
in particolare, sostiene che la prima avrebbe posto in essere una condotta
talmente anomala da essere idonea a determinare da sola il sinistro, mentre la
colpa del motociclista sarebbe stata affermata apoditticamente ed inserendo
nell'impianto motivazionale valutazioni legate a presupposti fattuali
- - Ric. 2014 n. 09701 sez. M3 - ud. 20-01-2016
-2- - La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti per superare
la proposta di cui alla relazione.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono
difesi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. kic. 2014 n. 09701 sez. M3 - ud. 20-01-2016
-3- insussistenti, senza -per contro- considerare i dati di fatto risultanti dalle
testimonianze e dall'individuazione del punto d'urto.
3.1.- Trattasi all'evidenza di censure tutt'al più riconducibili al vizio di
insufficienza di motivazione cosi come configurabile alla stregua dell'art. 360
n. 5 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica apportata dall'art. 54,
comma primo, lett. b) del d.l. n. 83/12, convertito nella legge n. 134/12. Esse
non sono invece riconducibili al vizio di motivazione così come delineato da
quest'ultima norma -applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza
pubblicata 1'11 ottobre 2013- e comunque, come detto, il ricorso non è stato
proposto ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.
Peraltro, la Corte d'Appello si è attenuta al principio di diritto, più volte
ribadito da questa Corte, per il quale in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di
per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo
occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la
dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle
della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare
alcunché per evitare il sinistro (così, tra le tante, Cass. n.3193/06; cfr. anche
Cass. n. 25620/13 e n. 23431/14). La Corte di Appello ha ritenuto non
raggiunta la prova di assenza di responsabilità del Mastroviti, sulla base di una
valutazione dei fatti non censurabile in questa sede, per le ragioni di cui sopra.
Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.>>.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà
atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 20 gennaio 2016, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso