Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3164 del 09/02/2011
Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 09/02/2011), n.3164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6661/2010 proposto da:
ITALBREVETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo
studio dell’avvocato MOLINO Claudia, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STANCANELLI ANTONIO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUALTIERI Stefania, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
14/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
uditi gli avvocati Antonio STANCANELLI, Stefania GUALTIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità
o comunque per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche con
sentenza del 21 gennaio 2010, ha respinto l’impugnazione da
parte della s.r.l.
Italbrevetti dei provvedimenti 9 e 10 aprile
2008 con cui la Direzione generale sviluppo e territorio della
Provincia di Firenze aveva confermato il ricorso alla finanza di
progetto per la realizzazione di alcune opere idrauliche sul fiume
(OMISSIS), e sospeso la procedura di verifica dell’impatto
ambientale per la concessione di derivazione di acqua richiesta
dalla società suddetta. Ciò perchè siffatta procedura era stata
inserita nel programma triennale dei lavori pubblici e
l’amministrazione provinciale aveva esplicitato le ragioni che
l’avevano indotta a privilegiarla; dandone tempestiva informazione alla
società richiedente la concessione.
Per la cassazione della sentenza la soc.
Italbrevetti ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste la
Provincia di Firenze con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la s.r.l. Italbrevetti, deducendo violazione del
R.D. n. 1775 del 1933, art. 7 e 9, nonchè degli artt. 23 e 26 reg. per
la concessione dei beni del demanio idrico della Provincia di
Firenze, censura la sentenza impugnata per avere: a)
pretermesso di considerare il proprio interesse al conseguimento
della concessione in nome della irragionevole prevalenza accordata
dall’amministrazione all’avviso di finanza di progetto; b)
trascurato le norme procedimentali poste dalla menzionata
normativa rivolte ad un bilanciamento dell’interesse privato
al conseguimento della concessione con quello dell’amministrazione
al suo corretto rilascio al soggetto più capace di utilizzare il bene
pubblico; c) avallato l’illegittimo risultato raggiunto
dall’amministrazione di congelare la propria richiesta di
derivazione in favore di una domanda ancor oggi inesistente senza
alcuna considerazione degli interessi pubblici e senza alcuna
motivazione sulle numerose violazioni del procedimento. Le
doglianze sono infondate.
Esse muovono tutte dal comune erroneo presupposto, che una
volta presentata dal soggetto interessato domanda di concessione
di derivazione d’acqua, l’amministrazione preposta alla gestione
del settore debba necessariamente seguire lo speciale
procedimento predisposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 7, e segg., e
che da tale momento l’unica valutazione consentitale sia la
comparazione dell’interesse del richiedente a conseguirla con quello di
eventuali concorrenti o dei contro interessati; con la conseguenza
che ogni inerzia o deviazione da detto procedimento si traduce in
altrettante violazioni delle norme legislative e regolamentari
che lo disciplinano comportanti la pretermissione del richiedente
in favore di altri soggetti (pur se individuabili soltanto in futuro).
Siffatta costruzione confligge anzitutto con la stessa nozione
di provvedimento concessorio di (facoltà e) diritti su beni demaniali
e/o patrimoniali indisponibili che costituisce non un atto dovuto, ma
un atto emanato nell’esercizio di una potestà discrezionale di detta
amministrazione, perciò subordinato alla rispondenza all’interesse
pubblico, nonchè al perseguimento della finalità specifica per la
quale il potere le è stato conferito.
Ed è contraddetta nel settore specifico in esame dallo stesso
R.D. n. 1775, art. 7, comma 7, che, come già rilevato da queste
Sezioni Unite, consente all’amministrazione in tema di domande per
nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, la
pronuncia d’inammissibilità delle domande medesime, in via preventiva e
senza necessità di accertamenti istruttori, non soltanto nel
caso di inattuabilità delle relative istanze, ma anche allorquando
esse siano contrarie al buon regime delle acque o “ad altri
interessi generali”.
Il che significa che la stessa norma ancor prima di
devolvere all’amministrazione il potere di ammissione ad
istruttoria delle domande di concessione di derivazione di acque
pubbliche, nonchè di portare a conclusione il procedimento
preliminare di individuazione del soggetto o dei soggetti legittimati
ad ottenere l’esame e la decisione della istanza o delle istanze
di concessione proposte, le demanda il compito di valutare a monte
se lo stesso procedimento concessorio sia o meno compatibile con
eventuali interessi pubblici contrastanti (Cass. sez. un. 5851/1984).
E nel caso la comparazione compiuta dalla Provincia ha avuto
esito sfavorevole alla società, avendo la sentenza impugnata accertato:
1) che ancor prima della domanda di derivazione da parte
della ricorrente, pubblicata sul Bollettino della Regione del 27
giugno 2007, il Consiglio provinciale di Firenze con Delib. 20
novembre 2006, n. 414, aveva inserito nel programma triennale dei
lavori pubblici l’intervento di straordinaria manutenzione di
alcune traverse sul fiume (OMISSIS), da attuare mediante project
financing; 2) che conseguentemente la Giunta Provinciale con atto di
indirizzo del 18 settembre 2007 aveva confermato l’assoluta necessità
di procedere alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di ben 13
traverse o briglie (la cui costruzione risaliva a numerosi
secoli prima) influenti sul corso del fiume (OMISSIS), nonchè per la
loro vetustà sull’incolumità degli insediamenti circostanti; e che le
relative e complesse opere di ingegneria idraulica che si rendevano
al riguardo indispensabili, risultavano difficilmente sostenibili e
programmabili in tempi brevi, anche in relazione alle disponibilità
di bilancio dell’amministrazione: perciò comportando l’esigenza che
l’intervento riguardasse in modo unitario e complessivo tutte le
briglie, e comprendesse “tutte le derivazioni nell’unica
attribuzione da conferire con finanza di progetto”; 3) che
siffatto intendimento dell’amministrazione provinciale è stato
comunicato alla ricorrente con nota del 12 ottobre 2007, con la quale è
stata altresì disposta la sospensione della istruttoria sulla
sua domanda fino alla pubblicazione dell’avviso di progetto e
comunque nei 90 giorni successivi; e che detto avviso con la
scelta della finanza di progetto per la straordinaria
manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle 13
briglie (in una delle quali ricade la chiesta derivazione) è stato
definitivamente approvato e pubblicato con provvedimento dirigenziale
del 23 gennaio 2008: senza che la società ricorrente abbia mai
ritenuto di partecipare alla relativa procedura nè quale promotore,
nè come impresa ammessa alle successive gare.
Pertanto con la valutazione degli interessi pubblici
considerati prevalenti rispetto a quelli degli aspiranti alla
derivazione dell’acqua dal fiume e la scelta dello strumento
ritenuto più appropriato per realizzarli, per un verso è venuto meno
l’obbligo della Provincia di provvedere all’esame della domanda di
concessione della società; ed è divenuta logicamente conseguente la
decisione di sospenderne in via di autotutela l’istruttoria pur se
in corso (Cons. St. 3207/2006), attesa la incompatibilità
certa del provvedimento finale cui tendeva la richiesta con la
stessa natura del project financing da attuare,
contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico –
giuridica; del procedimento. Il quale si concreta secondo la
giurisprudenza amministrativa in una complessa ed unitaria tecnica
finanziaria che, da una parte, consente la realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la p.a., e nel contempo si
sostanzia in un’operazione economico- finanziaria, idonea ad
assicurare utili che consentano il rimborso del prestito e/o
finanziamento e la gestione proficua dell’attività (Cons. St.
4346/2009; 3319/2009; 3043/2005).
D’altra parte, il Tribunale superiore ha correttamente ritenuto
che tanto siffatto programma, quanto i mezzi per attuarlo non
erano sindacabili nel merito dalla società ricorrente, attribuendole
il R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, soltanto la facoltà di
proporre ricorso “per incompetenza, per eccesso di potere e per
violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi
dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche”. Laddove la
Italbrevetti ha inammissibilmente insistito anche in questa sede di
legittimità nel tentativo di dimostrare il carattere “arbitrario” o
“irragionevole” delle scelte compiute dalla Provincia “per avere
accordato prevalenza all’avviso di finanza di progetto rispetto
alla richiesta di concessione avanzata dalla ricorrente” (pag.
24-25); e ne ha ravvisato i vizi di legittimità
esclusivamente nell’asserita inosservanza delle menzionate regole
poste dal R.D. n. 1775 e dal Regolamento della Provincia, per
l’esame delle domande di concessione e lo svolgimento della
successiva istruttoria:in tale ottica pervenendo all’abnorme
risultato che la scelta dell’ente di perseguire diversamente
gli interessi pubblici tramite finanza di progetto fosse
equiparabile ad una (illegittima) richiesta concorrente di
concessione di derivazione, pur essa da istruire secondo i canoni
predisposti dalla Legge del 1933 ed il cui destinatario
sarebbe stato individuabile soltanto in futuro.
Nella medesima prospettiva del resto, la società ha
impugnato davanti al TSAP i provvedimenti 9 e 10 aprile 2008 con
cui la Provincia ne aveva respinto la diffida a proseguire
l’istruttoria sulla richiesta di concessione e confermato il contenuto
dell’avviso di finanza di progetto nonchè la sospensione anche del
procedimento di verifica di impatto ambientale; per cui esattamente il
Tribunale superiore non vi ha ravvisato alcuno dei denunciati
vizi di legittimità una volta che nè dalle disposizioni del R.D. n.
1775, art. 7, e segg., nè da quelle degli art. 23 segg. del
ricordato Regolamento per la concessione di beni del demanio
idrico della provincia di Firenze può ricavarsi per quanto si è detto,
l’obbligo della Provincia di Firenze di perseguire qualsiasi
tipologia di interessi sottesi alle opere idrauliche da realizzare con
il sistema delle singole concessioni. E neppure quello di
osservare comunque quale unico modulo consentito il procedimento
predisposto dal R.D. 1775, anche per attuare le opere suddette.
Detto procedimento, invece, è finalizzato esclusivamente a
disciplinare l’istruttoria e selezione delle domande di nuove
concessioni e di utilizzazione di acqua pubblica onde consentire
all’autorità preposta di valutare i vari interessi in gioco e di
individuare quale sia la soluzione più idonea a soddisfare nel
contempo l’interesse pubblico e quello privato allo sfruttamento
dell’acqua; presuppone perciò necessariamente che l’amministrazione
abbia scelto di perseguirli con il mantenimento di detto sistema
dell’attribuzione di singole concessioni. E solo sulla base di tale
presupposto trova giustificazione anche a livello regolamentare la
minuziosa disciplina dello svolgimento dell’istruttoria preteso dalla
società, che distingue l’ipotesi di più istanze,anche
tardive,prevedendo tutte le possibili fattispecie di concorrenza
ordinaria, ovvero speciale o ancora eccezionale, assegnando appositi
termini per la presentazione e per l’istruttoria, e stabilendo i
criteri per il relativo esame e la decisione su ciascuna di esse.
Ma l’intera disciplina non è più invocabile quando
l’amministrazione abbia preferito avvalersi di strumenti diversi
dalla derivazione di acque per il conseguimento di interessi pubblici
generali ritenuti prevalenti rispetto a quelli del richiedente la
concessione, – nei cui confronti può residuare soltanto un obbligo di
informazione delle scelte effettuate: nel caso assolto dalla
Provincia con la menzionata comunicazione del 12 ottobre 2007; alla
quale ha fatto immediatamente seguito,come accertato dalla sentenza
impugnata, in data 23 gennaio 2008, la pubblicazione sulla G.U. della
deliberazione del consiglio provinciale dell’amministrazione di
realizzare le opere in questione con il sistema della finanza di
progetto, piuttosto che con quello delle singole concessioni. Tant’è
che detti provvedimenti sono stati impugnati dalla società davanti al
TAR della Toscana, per avere sacrificato il suo interesse ad
ottenere la derivazione singola, e di fatto comportato “il
congelamento” dell’istanza di concessione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite rigetta il ricorso e condanna la
società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
favore della Provincia di Firenze in complessivi Euro 2.700,00 di cui
Euro 2.500,00 per onorari di difesa, oltre a spese generali ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011