Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3164 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29131-2015 proposto da:

B.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CARO 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIORGETTI, –

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE IRCSS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, in persona

del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FRANCO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1864/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato LUCIO LAUARITA LONGO che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA, per delega dell’Avvocato della

controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Nei confronti di B.M.M. venne accolta dal Tribunale di Milano, nella contumacia del convenuto, la domanda di condanna al pagamento di canoni di locazione ad uso non abitativo ed indennità di occupazione proposta da Fondazione IRCSS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Avverso detta sentenza propose appello il convenuto. Dedusse in particolare la nullità della notifica del ricorso di primo grado, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo in cui il destinatario non aveva nè la residenza effettiva nè quella anagrafica, non potendosi dare rilievo alla sottoscrizione da parte del portiere dello stabile all’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 4 maggio 2015 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso che la notifica era stata effettuata presso la residenza del conduttore indicata nel contratto di locazione e che inidonee erano le risultanze anagrafiche prodotte, permanendo in capo alla parte l’onere di fornire la prova della residenza effettiva. Aggiunse che nel citofono dello stabile ove era stata effettuata la notifica era presente il cognome B., che nel processo verbale di riconsegna dell’immobile il conduttore si era limitato a comunicare il nuovo indirizzo dell’ufficio professionale e che in mancanza di espressa comunicazione in ordine al nuovo indirizzo di residenza irrilevante era il successivo scambio di corrispondenza. Ha proposto ricorso per cassazione B.M.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Espone il ricorrente che, come da risultanze anagrafiche prodotte, fin dal 2001 aveva risieduto in luogo diverso da quello indicato nel contratto di locazione stipulato nel 1997 e che le raccomandate per la richiesta di pagamento somme erano state spedite presso l’indirizzo del nuovo studio professionale indicato nel verbale di consegna dell’immobile per le nuove comunicazioni. Aggiunge che nello stabile presso cui era stata notificato il ricorso risiedevano la madre e la figlia.

Il motivo è inammissibile. La censura ha ad oggetto l’apprezzamento che il giudice di merito ha compiuto in ordine alla corrispondenza del luogo ove era stata effettuata la notifica alla residenza effettiva del convenuto in primo grado. Tale apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata (Cass. 20 agosto 2015 n. 17021, che sul piano del principio di diritto aggiunge che in tema di notificazione di atti giudiziari e di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, costituisce idonea fonte di convincimento, per confermare o superare le risultanze anagrafiche – aventi valore meramente presuntivo-, l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio). La censura implica pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede. Per il resto la sentenza impugnata conferma il principio consolidato secondo cui al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: nell’ipotesi in cui la notifica sia eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Cass. 9 maggio 2014, n. 10107; 19 luglio 2005 n. 15200).

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale (trascritta nel motivo) senza pronunciare alcuna parola sul punto e che trattasi di due capitoli di prova decisivi in quanto aventi ad oggetto la circostanza della residenza effettiva e quella della spiegazione della presenza della targhetta ” B.” sul citofono.

Il motivo è inammissibile. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Il fatto storico della residenza effettiva è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, che ha valutato come non provata la difformità rispetto al luogo dell’eseguita notificazione, sia pur non dando conto dell’istanza di prova testimoniale, rispetto alla quale, trattandosi di mera istanza istruttoria, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.400,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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