Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31639 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27576-2017 proposto da:

DAGAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MARTINI 16,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3481/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1143/5/2016, depositata in data 25.1.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigetto il ricorso, basato su 14 motivi, proposto dalla Srl DAGAR contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Campania, Ufficio Controlli Fiscali per l’anno 2008 con cui sulla base di una verifica della Agenzia delle Dogane conclusasi con due pvc del 5.7.2012 e di una precedente verifica della Guardia di Finanza intrapresa nei confronti della società Imi Sud e della società Dagar, facenti parte dello stesso gruppo societario – era stata accertata ai fini IVA una maggiore imposta di Euro 40.736.265,00 oltre alle sanzioni, per indebita esposizione, da parte della società DAGAR, facente parte, unitamente alle società IMI SUD ed IMI SUD Laminazione ed altre, del gruppo “(OMISSIS)”, di acquisti imponibili fittizi.

I verificatori, facenti parte dell’Area Antifrode della Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria, avevano ritenuto che le società Imi Sud, Imi Sud Laminazione, Dagar e Far Sud, facenti parte dello steso gruppo e riconducibili, tutte, alla stessa proprietà sostanziale e cioè R.F. e la di lui moglie, I.A.M., avessero posto in essere negli anni fra il 2007 ed il 2011 operazioni intra ed extracomunitarie nel commercio dei materiali ferrosi avvalendosi dell’istituto del deposito IVA al fine non già di posticipare ma di evadere in toto il credito IVA, mai versata, attraverso il trasferimento di crediti IVA inesistenti in quanto artatamente costituiti in precedenza e quindi trasferiti a società dello stesso gruppo.

La CTP, rigettata preliminarmente la questione di pregiudizialità e di conseguente sospensione posta dalla ricorrente con riguardo ad altri giudizi proposti dalla stessa società Dagar che pendevano in altro grado con riguardo alla annualità di imposta 2002, ritenne la sussistenza della evasione del credito IVA sull’assunto, provato in causa attraverso i pvc e le altre prove documentali versate in atti, della fittizietà dei crediti IVA creati dalla ricorrente ed utilizzati al fine di trasferirli ad altre società dello stesso gruppo a fini di evasione fiscale.

Propose appello la società DAGAR riproponendo la questione di pregiudizialità con gli altri due giudizi, sempre relativi alla DAGAR, pendenti davanti alla Corte di Cassazione contro l’accertamento IVA per l’anno 2002 ed il diniego del condono IVA per lo stresso anno e lamentando vizio di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pretesa inesistenza del credito IVA, violazione della regola dell’onere probatorio, contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine al deposito IVA, infondatezza della pretesa tributaria per duplicazione della pretesa tributaria ed illegittimità della pronuncia con riguardo alla applicazione delle sanzioni.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3481/33/2017 del 28.3.2017, depositata il 12.4.2017, ha rigettato l’appello e condannato le appellanti alle spese del giudizio. La CTR ha escluso, in primo luogo, la sussistenza della continenza o pregiudizialità con riguardo alle due cause relative alla DAGAR SrI per la annualità 2002, poichè in entrambe le cause sussistevano già due sentenze di merito favorevoli all’Ufficio e comunque le pronunce relative all’anno 2002 non avevano carattere pregiudiziale poichè la creazione del credito fittizio IVA in quell’anno aveva costituito soltanto l’origine di una frode che si era poi sviluppata negli anni successivi con una serie di operazioni diverse ed autonome che avevano dato luogo ad altre violazioni, fra cui quelle contestate nel presente giudizio, in relazione alle quali la frode del 2002 costituiva esclusivamente l’antecedente storico di quelle autonome successive. Rispondendo agli altri motivi di appello, ha quindi rilevato che:

– la sentenza di primo grado era correttamente motivata sulla inesistenza del credito IVA sulla base dei processi verbali di constatazione redatti dagli organi verificatori, richiamati nell’atto di accertamento e già notificati previamente alla parte, il che escludeva la necessità di una nuova allegazione o di una riproduzione nell’accertamento; la motivazione dell’accertamento era completa con riguardo alla ricostruzione del sistema in frode alla legge attuato dalla DAGAR e dalle altre società del gruppo articolato nella creazione di crediti IVA fittizi da parte della DAGAR – la quale figurava cartolarmente come fornitrici di beni alle altre società del gruppo, essendo invece un mero intermediario fittizio – che venivano poi utilizzati mediante il trasferimento alle altre società del gruppo all’interno di transazioni nel cui ambito veniva utilizzato anche l’istituto del deposito fiscale; i giudici di primo grado aveva operato una corretta applicazione della regola dell’onere della prova poichè avevano ritenuto che la A.F. avesse provato la frode fiscale e la interposizione fittizia del cedente sulla base degli elementi emersi attraverso le verifiche che avevano sviscerato e dimostrato il meccanismo fraudolento, mentre la società ricorrente non aveva offerto alcun elemento idoneo a contrastare le prove versate in atti, tanto più che la stessa ricorrente, con la dichiarazione di condono “tombale” per l’anno 2002, aveva sostanzialmente riconosciuto la natura fittizia dell’originario credito IVA;

– non vi era stata violazione del principio di doppia imposizione poichè il credito ritenuto inesistente per l’anno in contestazione non era lo stesso credito del 2002, ma la derivazione di altre successive operazioni fittizie infragruppo poste in essere negli anni successivi che avevano il solo scopo di procurare indebiti vantaggi fiscali alle società del gruppo che venivano poi trasferiti ai coniugi (OMISSIS) personalmente, mentre l’IVA non era stata versata, in contrasto con i principi anche comunitari per cui la detrazione dell’IVA deve essere consentita solo se sia provveduto al pagamento dell’imposta, eliminando quindi il pericolo di perdite di entrate fiscali;

– non vi era stata alcuna violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, poichè il meccanismo lecito del deposito IVA aveva lo scopo di evitare di assoggettare ad IVA tutti i singoli passaggi della merce in caso, in particolare, di cessioni intracomunitarie e di immissione in libera pratica di beni non comunitari, con differimento dell’obbligo di assolvimento dell’imposta fino al momento della estrazione della merce per l’immissione in consumo, però tale meccanismo, per la società appellante, al pari delle altre società dello stesso gruppo, rappresentava solo un tassello ulteriore del sistema elusivo posto in essere al fine unico del vantaggio fiscale, in violazione del principio del divieto di abuso del diritto, invocato ed applicato dalla Amministrazione Finanziaria, che aveva provato che le imprese del gruppo non avevano mai versato l’IVA, operante anche in materia di IVA con riguardo ai comportamenti fraudolenti posti in essere al solo fine del beneficio fiscale senza valida ragione economica;

– infine, con riguardo alle sanzioni, i loro importo era legittimo e proporzionale e, pur essendo applicabili le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 158 del 2015, stante il principio del favor rei, peraltro, eseguendo i conteggi sulla base del nuovi parametri, l’importo delle sanzioni sarebbe stato superiore a quello accertato, per cui doveva restare ferma la misura accertata in quanto più favorevole al contribuente.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso la società DAGAR, nel frattempo sottoposta a sequestro preventivo con ordinanza del Tribunale di Napoli, in persona dell’amministratore e custode giudiziario, con atto notificato in data 13.11.2017 affidato a quattro motivi e successiva memoria.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 comma 1 bis, per avere la sentenza impugnata respinto la richiesta di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità con riguardo a quelli promossi dalla Dagar e pendenti in altro grado, relativamente al recupero di IVA per l’anno 2002, pur avendo la parte sufficientemente provato la pregiudizialità in quanto la pretesa inesistenza del credito IVA per l’anno in considerazione era ancorata a quella delle annualità precedenti

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La ricorrente non prende infatti in esame le ragioni per cui la CTR ha escluso, con ampia motivazione, la sussistenza, anche in concreto, dei presupposti della continenza o pregiudizialità con riguardo alle cause relativa alla DAGAR Srl per la annualità 2002, in quanto nella specie ne mancavano i presupposti, trattandosi di cause che costituivano al più un antecedente fattuale non anche una questione pregiudiziale. Tale autonoma ragione giustificatrice, non censurata dalla ricorrente, rende irrilevante l’esame della esistenza o meno della astratta natura pregiudiziale delle due controversie relative alla annualità 2002 poiche, in nessun caso, potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione, non oggetto di alcuna censura, per cui non sussisteva la causa di pregiudizialità.

1.3. Sul punto appaiono comunque del tutto corretti sia la motivazione della sentenza laddove esclude il rapporto di pregiudizialità sulla base della valutazione in concreto della materia del contendere che aveva consentito di escludere, valutando le prove raccolte nel presente giudizio, la esistenza di un credito IVA della società Dagar per l’anno 2002 e la applicabilità del condono tombale in materia di Iva, sia i rilievi della Agenzia delle Entrate resistente in merito alla incompatibilità del condono in materia di IVA con la normativa comunitaria.

1.4. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, il condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi crediti, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a), dovendosi interpretare la previsione del comma 9 della norma citata – secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” -nel senso che tale definizione non sottrae all’Amministrazione il potere di contestare il credito esposto dal contribuente e, quindi, di emettere avvisi di recupero delle agevolazioni da esso indicate (Cass., n. 22436 del 4.11.2016; n. 16157 del 3.8.2016).

1.5. E’ inoltre consolidato pure l’orientamento di questa Corte, in base al quale, trattandosi di tributo armonizzato, la norma condonistica è ritenuta incompatibile con l’ordinamento comunitario, in quanto comportante una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle relative operazioni imponibili, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano in forza dell’art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, artt. 193 – 273, relativa al sistema d’imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1 gennaio 2007, la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, artt. 2 e 22, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (CGUE 11 dicembre 2008, C-174/07). E’ stato anche precisato che l’inefficacia del condono si estende alle sanzioni connesse alle violazioni della disciplina concernente l’IVA (CGUE 17 luglio 2008, C-132/06; Cass. nn. 19546/11; 22250/11; 27314/14). Il rilevato contrasto con l’ordinamento comunitario comporta dunque l’obbligo, sia per il giudice che per l’amministrazione finanziaria, di non applicare le norme nazionali relative al suddetto condono, con conseguente “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria” (Corte cost, n. 247/11; Cass. su, nn. 3673-3677/10; Cass. nn. 24586-24587/10, 2915/13, 4858/15).

1.6. Ne consegue che tra il giudizio in esame e l’altro relativo all’impugnazione del diniego di condono non sussiste alcun nesso di pregiudizialità; ma lo stesso vale per il giudizio relativo alla impugnazione dell’accertamento IVA per l’anno 2002 poichè la sussistenza della pregiudizialità presuppone una valutazione in concreto, alla luce dello scopo dell’istituto che è quello di evitare il conflitto di giudicati, sicchè può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudicante.

1.7. Peraltro la richiesta di sospensione del presente giudizio è ormai superata poichè entrambe le controversie sono state decise da questa Corte in senso sfavorevole alla contribuente con le sentenze n. 18816 del 2017, che, decidendo sulla impugnazione dell’accertamento a carico della Dagar per l’anno 2002, ha escluso la esistenza del diritto alla detrazione IVA per l’anno 2002 e n. 19834 del 2017, che, ritenuta la mancanza di soggettività tributaria in capo alla Dagar, ha escluso la validità della istanza di condono presentata dalla stessa società sempre per l’anno 2002.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 21 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, poichè l’utilizzo del deposito IVA neutralizza l’impatto dell’IVA e non consente, neppure in astratto, in sede di estrazione, l’utilizzo in compensazione di un credito asseritamente inesistente, potendo riguardare tutt’al più la cessione interna della merce importata, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non era provato che la società avesse fatto un uso distorto del deposito IVA.

2.1. Quanto al preteso vizio di violazione di legge, si deve rilevare che esso consiste, in base ad una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02); e ciò è quanto avvenuto nel caso concreto poichè il motivo di ricorso, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà contesta la erronea motivazione da parte del giudice di appello per avere ritenuto che la introduzione nel deposito fiscale consentisse in sede di estrazione, l’utilizzo in compensazione di un credito asseritamente inesistente, mentre avrebbe potuto riguardare tutt’al più la cessione interna della merce importata, ma – a parte il rilievo che il giudice di appello, sotto il profilo normativo ha spiegato esattamente e correttamente il funzionamento del deposito fiscale secondo la sua previsione normativa – non è questo quanto sostenuto dal giudice di appello, che, con giudizio di merito incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il deposito IVA fosse stato utilizzato nella specie come un tassello della frode fiscale posta in essere dalle società del gruppo (OMISSIS) attraverso la creazione di crediti IVA fittizi e false fatture al fine di non versare l’IVA all’Erario nell’ambito di una operazione conosciuta dal diritto comunitario come abuso del diritto o “frode carosello”. Infatti la ricorrente trascura che, nel caso concreto, ben delineato dalla sentenza impugnata, si trattava di interposizione di imprese “cartiere” fra società dello stesso gruppo (OMISSIS) facenti capo alle stesse persone fisiche allo scopo di acquistare prodotti da Paesi extracomunitari in sospensione di IVA tramite l’utilizzo del deposito doganale e poi cederli ai reali destinatari con l’applicazione dell’imposta che non veniva, però, versata all’erario con ingenti perdite per l’erario e danni anche per il bilancio della UE che si finanzia, per una percentuale fissata per legge, dai prelievi dell’IVA raccolta da parte dei singoli Stati membri; il che rende irrilevante ed incongrua la argomentazione prospettata dalla ricorrente.

2.2. Il motivo è quindi inammissibile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ugualmente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e del principio di neutralità dell’IVA, poichè era stato erroneamente disconosciuto il diritto di detrarre l’IVA regolarmente versata che doveva essere in ogni caso consentito, anche se non fosse stata precedentemente versata, in quanto, decorsi i termini per la rettifica della dichiarazione, l’IVA si stabilizzava e non poteva più essere contestata dalla Amministrazione Finanziaria, mentre invece nel caso in esame le sentenze di merito avevano erroneamente ritenuto che fossero rimaste accertate in causa la inesistenza del credito maturato in capo alla Dagar Srl ed il preteso utilizzo dello stesso per finalità illecite, il che avrebbe giustificato la detraibilità della imposta con effetto a cascata sulle successive annualità e anche sulle altre società del gruppo.

3.1. Sul punto la sentenza di appello – premesso che il preteso credito IVA trasferito nel 2002 dalla Dagar ad altre società del gruppo era inesistente e che nel passaggio dei pretesi crediti dall’una all’altra società l’IVA non era mai stata versata – ha ritenuto che non vi era stata alcuna violazione dei principi di neutralità dell’IVA e di doppia imposizione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di non invocabilità dei principi di neutralità dell’IVA e di tutela del legittimo affidamento da parte del soggetto passivo, che, come provato nel caso in esame, abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale, mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA e del rilievo che nella specie erano stati accertati comportamenti fraudolenti diretti a conseguire benefici fiscali senza alcuna reale ed autonoma ragione economica, poi, anche in concreto, effettivamente conseguiti poichè nessuna delle società del gruppo aveva versato l’IVA, attraverso un insieme di passaggi e di costituzioni ad hoc di società che servivano solo a spostare materia imponibile da una società all’altra con conseguenze di risparmio fiscale.

3.2. Con tale motivazione della sentenza impugnata non si confronta la ricorrente, le quali deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, senza però considerare che esso deve investire immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre la ricorrente, in concreto, si duole soltanto del fatto che le sentenze di merito avessero erroneamente ritenuto la inesistenza soggettiva del credito e il suo utilizzo per finalità illecite, il che, attenendo ad un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, è, invece, esterno all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (v., per tutte, da ultimo Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 Rv. 652398 – 01).

3.3. Il motivo è pertanto inammissibile, considerato pure che la regola di diritto che la ricorrente vorrebbe trarre dalla norma non è quella che deriva dalla norma stessa, sulla base della interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza consolidata di questa Corte in aderenza alla normativa comunitaria, per cui, se è vero che, in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune Europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni, peraltro l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore; per cui, laddove tale prova sia fornita dalla Amministrazione, come è stato ritenuto dalle due conformi sentenze di merito nel caso in esame, la detrazione non è possibile (v. Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013 Rv. 629419 – 01). Ed è stato altresì aggiunto che, al fine di ritenere la buona fede del contribuente, non è neppure sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichè trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20059 del 24/09/2014 Rv. 632476 – 01). Tanto più che, in tema d’IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poichè l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 07/10/2015 Rv. 636663 – 01); il che determina, pure, in conseguenza, la irrilevanza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente – peraltro senza alcun riferimento ad una elaborazione giurisprudenziale di legittimità che non trovano riscontro nel diritto vivente.

4. Il quarto motivo di ricorso deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 472 del 2997, artt. 5 e 6, per avere la sentenza impugnata ritenuto che sussistesse nella specie il presupposto soggettivo della violazione ed anzi l’elemento del dolo, benchè solo nel 2008 (e cioè nel corso dell’anno di imposta relativo all’accertamento impugnato nel presente giudizio) l’Ufficio avesse mosso le contestazioni relative all’anno 2002, per cui il contribuente non poteva “azzerare” quel credito in sede di dichiarazione per l’anno 2008; e per avere ritenuto proporzionata la sanzione di Euro 38.020.822,50 a fronte di una imposta asseritamente evasa di Euro 40.736.265,00.

4.1. Poichè anche in tal caso viene dedotto il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente si duole, non già della violazione della regola iuris sulla base della fattispecie astratta, bensì della valutazione di merito operata dal giudice di appello, che è invece del tutto incensurabile in sede di legittimità in quanto pronuncia sul fatto. Il giudice di appello, con una pronuncia confermativa di quella di primo grado, ha infatti ritenuto la sussistenza non solo e non tanto della colpa, ma addirittura del dolo (pur non richiesto per la punibilità delle violazioni contestate) sulla base della prova versata in atti della realizzazione di un meccanismo, condiviso da tutte le società del gruppo, diretto allo scopo di evadere gli obblighi fiscali attraverso operazioni commerciali di cessioni di beni e compensazioni, tra società del medesimo gruppo, di imposte mai versate ed ha quindi ritenuto pure che le misura delle sanzioni fosse proporzionata anche alla luce del rilevante dolo; ed a fronte di tale motivazione in realtà la ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di appello, con argomenti peraltro privi di consistenza e di pertinenza, senza addurre alcuna violazione della fattispecie astratta.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, essendo stato il ricorso notificato il 13.11.2017.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 23.490,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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