Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31637 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. II, 06/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11203-2015 proposto da:

T.R., M.S., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Isola Capo Verde 26 – Ostia, presso lo studio

dell’avvocato Alfonso Di Benedetto, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1601/2014 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta nel 2010 da G.S. nei confronti di M.S. e T.R. al fine di conseguire la restituzione della somma di Lire 130.000.000 corrisposta in prestito ai convenuti nel 1992;

– all’esito del giudizio di primo grado, in cui i convenuti eccepivano di avere già restituito il prestito a suo tempo ricevuto, il tribunale adito condannava i convenuti alla restituzione in solido della residua somma di Euro 8.371,77 oltre interessi legali;

– proposto appello dai convenuti la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1601/2014 depositata il 10/03/2014 confermava la sentenza impugnata;

– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta con ricorso notificato il 24/04/2015 da M.S. e T.R. sulla base di due motivi;

– non si è costituito l’intimato G.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo con cui i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’error in judicando consistito nella mancata acquisizione della prova testimoniale volta a provare l’intervenuta estinzione del mutuo mediante plurimi pagamenti e mediante consegna della merce in luogo del danaro, è inammissibile atteso che i ricorrenti non hanno assolto agli oneri di allegazione che incombono sul ricorrente che deduca la censura di non ammissione della prova testimoniale così come indicati nella consolidata giurisprudenza di questa Corte; è stato, infatti, già chiarito che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare;

– elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass.9748/2010);

– il secondo motivo, con cui si contesta la falsa applicazione dell’art. 1813 c.c. relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente ritenuto non contestata l’esistenza del contratto di mutuo, è inammissibile perchè volto a censurare la ricostruzione in fatto cui sono pervenuti entrambi i giudici delle fasi di merito a seguito della mancata contestazione dell’avvenuto prestito, circostanza peraltro ribadita nel ricorso in esame, in fondo a pag.3, dove si precisa che “gli odierni ricorrenti mai hanno contestato l’esistenza del prestito fornito dal G., hanno però manifestato, sin dal giudizio di primo grado, la certezza che il debito da loro contratto fosse stato interamente estinto”;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata;

– i ricorrenti sono stati entrambi ammessi al gratuito patrocinio con provvedimenti del 17/4/2015 e, pertanto, secondo il consolidato principio non sono tenuti, nonostante il rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. 18523/2014; id. 7368/2017).

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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