Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31632 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 317-2016 proposto da:

G.G. DI T. E M. G. SNC, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato DE

SANTIS FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTCGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4982/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2015, fondato su tre motivi, la G.G. di L. e M. G. Snc ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 4982/2015, depositata il 26.5.2015, che, in parziale riforma di quella di quella di primo grado, aveva integralmente confermato la legittimità dell’avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino n. (OMISSIS) relativo ad IVA e IRAP per l’anno di imposta 2006;

– Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio;

– L’Agenzia delle entrate ha depositato “Istanza di estinzione per condono liti minori” in data 16.7.2018 chiedendo la estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, per avere la società presentato in data 28.9.2017 istanza di condono, che era risultata regolare, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017 n. 96 ed aveva anche effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– La ricorrente, con successiva domanda all’Amministrazione, ha chiesto di definire della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, ad. 16, comma 8;

– L’Agenzia delle entrate ha depositato “Istanza di estinzione per condono liti minori”, pertinente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad IVA e IRAP per l’anno di imposta 2006, impugnato nel presente giudizio, attestando l’avvenuto versamento di tutte le somme dovute;

– Sussistono pertanto le condizioni di cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di pronuncia di estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese del processo.

P.Q.M.

– dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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