Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31630 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. II, 06/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 06/12/2018), n.31630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17685-2014 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO NISTA;

– ricorrente –

contro

G.M., (o M.A.), e GA.MA.GR. in proprio e

quali eredi di P.A. ved. G.G., nonchè

D.C.F. quale erede di P.F. (detta anche L.),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI 62,

presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIUSEPPE AGNUSDEI;

– controricorrenti –

e contro

L.G., L.A.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 521/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del tribunale di Lucera n. 12 del 2003, emessa in procedimento avviato nel 1978, B.F. è stato condannato, in quanto già concessionario per il pascolo e poi occupante senza titolo che aveva adibito a ristorante-bar il fabbritato rurale, a rilasciare un compendio di immobili in (OMISSIS), a favore di P.F. nonchè M.G. e Ga.Ma.An., riconosciute proprietarie, in giudizio nel quale era stato chiamato in causa il rev. L.M. che, secondo le difese del signor B., in base a patto aveva immesso lo stesso nel fondo essendone il reale proprietario; questi, costituitosi nel 1982, aveva ottenuto la sospensione del processo e la sua riassunzione a seguito di estinzione di giudizio in base a citazione da lui notificata nel 1979 innanzi al tribunale di Lucera di essere riconosciuto proprietario per titolo o usucapione; deceduto il rev. L., era intervenuto il curatore della sua eredità giacente, che aveva eccepito l’esistenza di altra causa pregiudiziale; revocata la nomina del curatore, senza che fosse disposta l’interruzione sollecitata dalla difesa della curatela, il g.o.a. si è riservato di decidere e, fuori udienza, ha sciolto la riserva assegnando termini ex art. 190 c.p.c.; con la sentenza, oltre a disporre il rilascio, il g.o.a. ha ritenuto sussistere giudicato esterno in sentenza del tribunale di Foggia del 16/06/1989 che aveva accertato l’avvenuta consegna del predio da L. a B. ma l’inesistenza di obbligazioni tra essi, per cui il g.o.a. ha rigettato la domanda di usucapione e l’istanza di pagamento delle migliorie;

avverso detta sentenza ha proposto appello principale innanzi alla corte d’appello di Bari B.F., con appello incidentale di M.A. e Ga.Ma.Gr. nonchè D.C.F., anche in successione delle parti originarie, e altresì in confronto della curatela dell’eredità giacente di L.M. nonchè, in integrazione del contraddittorio, di G. e L.A.V. quali eredi; il procedimento ha assunto il n.r.g. 787/2003 presso la corte d’appello;

con sentenza del tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, n. 101 del 2001 è stato definito altro procedimento, avviato su istanza dell’eredità giacente del rev. L.M. di accertamento dell’usucapione dei beni in (OMISSIS) nei confronti di M.A. e Ga.Ma.Gr. nonchè D.C.F., che in riconvenzionale hanno chiesto accertarsi la loro proprietà esente da servitù in favore della curatela, con intervento di B.F. che ha chiesto riconoscersi a suo favore l’usucapione e, in subordine, condannarsi le controparti al pagamento di Lire 150 milioni oltre accessori per le migliorie apportate; il tribunale ha disatteso, per essere diversi petitum e causa petendi, l’eccezione di continenzaò del procedimento nell’altro n. 695/1978 (con i procedimenti riuniti nn. 46/1987 e 94/1987) presso il tribunale di Lucera, nell’ambito del quale il rev. L. aveva chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. o in subordine l’accertamento della proprietà per usucapione, i signori G. e D.C. avevano chiesto il rilascio nei confronti del signor B. e quest’ultimo aveva riconvenzionalmente chiesto dichiararsi l’usucapione con condanna subordinata al pagamento delle migliorie; con la sentenza predetta il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dell’usucapione proposta dalla curatela e quella di accertamento – qualificata negatoria servitutis – avanzata in riconvenzionale dai signori G. e D.C., dichiarando inammissibile la domanda di pagamento delle migliorie proposta da B.F.;

avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi alla corte d’appello di Bari B.F. nei confronti dei signori G. e D.C., che hanno resistito, nonchè della curatela dell’eredità giacente, che non si è costituita; il procedimento ha assunto il n.r.g. 410/2002 presso la corte d’appello;

riuniti i due procedimenti di appello, con sentenza n. 521 depositata il 09/04/2014 la corte d’appello di Bari:

– ha rigettato l’appello principale nel procedimento n. 787/2003 e ha parzialmente accolto l’appello incidentale, dichiarando l’immediata esecutività della condanna al rilascio in danno di B.F. e diversamente governando le spese;

– ha disatteso l’appello nel procedimento n. 410/2002;

avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F., articolando cinque motivi; hanno resistito con controricorso M.A. (o M.) e G.M.G., nonchè D.C.F., le prime due in proprio e quali eredi di P.A. e il terzo quale erede di P.F. (o L.); G. e L.A.V. quali eredi del rev. L.M. non hanno svolto difese;

Diritto

CONSIDERATO

che:

è inammissibile il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 354 c.p.c.; pur essendo pacifico che in primo grado fosse venuta meno la procedura di curatela dell’eredità giacente, senza che fosse dichiarata l’interruzione del processo ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del rev. L.M., secondo il ricorrente avrebbe errato la corte d’appello, nel procedimento n. 787/2003, a non rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.c. osservando che “i casi di remissione del giudizio al primo grado sono tassativi e tra questi non sono annoverate le ragioni che supportano l’eccezione”;

invero, la ratio decidendi indicata nel motivo di ricorso non è l’unica sulla cui base la corte d’appello ha affermato non potersi effettuare la rimessione al primo giudice; la sentenza impugnata ha infatti altresì osservato non essere “il B. legittimato a dolersi della mancata interruzione del processo in prime cure” e comunque avere egli denunciato il vizio tardivamente “solo in conclusionale e non con l’appello, che consuma ogni potere di gravame” (p. 13 della sentenza impugnata); tali concorrenti argomentazioni della corte territoriale – corrette o no che siano – non hanno formato oggetto di ricorso in cassazione, per cui il motivo sopra richiamato, concentrato su un’unica ratio, è inammissibile in quanto inidoneo a scalfire il decisum; resta assorbito ogni altro possibile rilievo di questa corte in ordine a profili di inammissibilità relativi alle modalità di formulazione del mezzo di impugnazione, nell’ambito del quale non si evincono i dati, comprese le opportune trascrizioni, relativi tra l’altro alla dichiarazione della causa di interruzione da parte del difensore della curatela in primo grado e alle modalità (come detto affrontate nella sentenza della corte d’appello) con cui la questione è stata sollevata in appello;

solo per completezza, poi, deve notarsi che, ove effettivamente sia sussistito in primo grado un vizio di mancata interruzione del processo, questo per consolidata giurisprudenza costituisce un’ipotesi di nullità relativa che comporta da parte del giudice d’appelloiove la questione sia posta non la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estranea alle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la decisione nel merito da parte del giudice di appello medesimo su tutte le questioni controverse (v. ad es. Cass. n. 3546 del 23/02/2016);

è altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta nullità della sentenza e violazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 329 c.p.c.; si sostiene che, avendo la sentenza n. 101 del 2001 rigettato l’azione negatoria proposta dai signori G. e D.C. nei confronti dell’eredità giacente per non essere stato dimostrato un titolo sul fondo, la corte d’appello non avrebbe potuto confermare la condanna del signor B. a rilasciare lo stesso fondo a favore dei predetti G.- D.C., ostandovi il giudicato interno;

in argomento, è sufficiente rilevare come la statuizione condannatoria che il ricorrente suppone preclusa da giudicato interno sia stata resa nel procedimento che, in grado d’appello, ha assunto il n. 787/2003, mentre il rigetto dell’azione negatoria sia stato reso nel procedimento che in appello ha assunto il n. 410/2002; in virtù del principio (su cui v. tra le molte Cass. n. 15860 del 10/07/2014) secondo il quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, non può dunque ipotizzarsi alcun giudicato interno, ciò che esime questa corte dall’esaminare se il rigetto di un’azione negatoria nei confronti di un soggetto precluda l’azione di rilascio nei confronti di altro soggetto; solo incidentalmente può rilevarsi che le osservazioni, contenute nel motivo di ricorso, secondo cui sulla questione la corte d’appello avrebbe deciso in assenza di motivo di gravame sono anch’esse inammissibili, in quanto non inserite in un apposito mezzo di ricorso in cassazione e non argomentate, ciò che pure esenta questa corte dal notare che nella sentenza impugnata il motivo di gravame esaminato è quello proposto dallo stesso odierno ricorrente nel diverso procedimento n. 787/2003 (v. p. 15 della sentenza);

è ulteriormente inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.; si deduce come erronea la statuizione della corte d’appello, che avrebbe ritenuto insussistente un vizio di ultrapetizione nella circostanza che il tribunale di Lucera con la sentenza n. 12 del 2003 avrebbe disposto il rilascio di una estensione di terreno di misura superiore a quella occupata;

anche per tale motivo l’inammissibilità discende dal fatto òche il ricorrente riporta quale fondamento della decisione della corte territoriale la sola statuizione per cui “l’eventuale errore quantitativo sulla superficie di suolo da rilasciare non integra un vizio di ultrapetizione” che ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda; viceversa, alle pp. 16 e 17 della sentenza impugnata la corte d’appello giustifica esaustivamente le ragioni per le quali correttamente la pronuncia era da estendersi agli interi predi, con ratio decidendi che non ha formato oggetto di impugnazione innanzi a questa corte e il cui passaggio in giudicato preclude dunque l’esame della doglianza;

è parimenti inammissibile il quarto motivo con cui, indicandosi violazioni degli artt. 2721 c.c. e ss. e art. 244 c.p.c. e ss., si denuncia sostanzialmente violazione del diritto alla prova, avendo in entrambi i giudizi di primo grado il ricorrente articolato prove a sostegno dell’invocata usucapione e comunque del rimborso delle migliorie effettuate, prove asseritamente illegittimamente non ammesse;

l’inammissibilità discende da molteplici profili, tra i quali la totale carenza di trascrizione delle articolazioni istruttorie, onde a questa corte è precluso ogni esame di pertinenza del motivo, nonchè delle modalità con cui dette istanze sarebbero coltivate in appello; solo per completezza dunque può notarsi come sia dallo stesso esame del motivo di ricorso (p. 21) sia dal testo della sentenza impugnata (p. 17) emerga quale ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori l’inammissibilità delle domande rispetto a un giudicato del tribunale di Foggia, in ordine al quale in appello nessuno specifico motivo sarebbe stato sollevato (così p. 18 della sentenza impugnata);

è infine ancora inammissibile il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione degli articoli 1158 e seguenti nonchè art. 1150 c.c.; con detto motivo infatti sono reiterate doglianze già esaminate nell’ambito del quarto motivo nonchè, in parte, nel terzo motivo; inoltre il motivo stesso propone critiche di merito alla decisione impugnata, non sottoponibili al giudice di legittimità;

in definitiva il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 8.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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