Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31630 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13889-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMI SUD SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SS.APOSTOLI 66,

esso lo studio dell’avvocato LOCONTE STEFANO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

IMI SUD Srl impugnava con l’iniziale ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell’Agente della Riscossione Equitalia SUD Spa, la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa da Equitalia Polis su richiesta della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli, per il pagamento, per l’intero, di sanzioni pecuniarie ed oneri accessori per l’importo di Euro 332.477,88 in conseguenza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 202/8/2010, lamentando vizi del procedimento notificatorio e di emissione della cartella, nonchè la erroneità della iscrizione a ruolo dell’intera somma in luogo dei due terzi, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 55/7/2012, rigettava le doglianze procedimentali, mentre accoglieva il ricorso limitatamente alla iscrizione a ruolo dell’intero importo delle sanzioni, ritenendo dovuti soltanto i due terzi poichè era ancora in contestazione nel giudizio prodromico la debenza del tributo cui afferivano le sanzioni.

Investita dall’appello principale della Agenzia delle Entrate che lamentava la erroneità nel merito della pronuncia di primo grado, poichè la debenza dell’imposta da cui era scaturita la iscrizione a ruolo delle sanzioni non era stata oggetto di contestazione nel giudizio prodromico, nonchè dall’appello incidentale della società contribuente che riproponeva i profili di illegittimità del procedimento, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 375/46/2012, depositata in data 3.12.2012, rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese del giudizio.

Contro la sentenza, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato il 29 maggio 2013, affidato ad un unico motivo, dolendosi della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24, comma 2, poichè, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, emergeva chiaramente che la maggiore imposta, in relazione alla quale era stata poi iscritta a ruolo la sanzione oggetto del presente giudizio, non era stata contestata nel giudizio prodromico ed era in conseguenza divenuta definitivamente dovuta.

Ha resistito con controricorso IMI SUD.

In vista dell’adunanza camerale, la Srl IMI SUD ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato, quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiesta di definizione agevolata, in data 21 aprile 2017, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016 e che detta richiesta, contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi cui si riferiva la richiesta di definizione, era stata presa in carico da Equitalia, la quale, in data 31 maggio 2017; aveva comunicato la somma da pagare per la definizione, il cui pagamento era avvenuto prima della scadenza indicata da Equitalia.

Con la detta memoria la società IMI SUD ha quindi confermato la rinuncia al ricorso iniziale ed al giudizio ed ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la comunicazione del 31 maggio 2017 dell’Agente della Riscossione e la prova del pagamento, in data 25 luglio 2017, della somma richiesta da Equitalia.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Poichè non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24083 del 2018; Ordinanza 2 maggio 2019, n. 11540 – Rv. 653828 – 01) secondo la quale, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del d.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la contribuente, resistente nel presente giudizio, ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti, allegando la relativa documentazione alla memoria depositata in funzione dell’adunanza dinanzi a questa Sezione e dichiarando di rinunciare al giudizio ed al ricorso per cassazione; spetta quindi a questa Corte qualificare giuridicamente tale istanza alla stregua della documentazione presentata dalla contribuente, dalla quale emerge, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata. La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dal D.L. n. 148 del 2017, art. 1, conv. in L. n. 172 del 2017.

Non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui contribuente risulti resistente o intimato non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente ed inoltre la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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