Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3163 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 19277-2009 proposto da:
MAZZEO

ANGELO

GIUSEPPE

elettivamente domiciliato

MZZNLG60A08H467H,

in ROMA, VIA CRESCENZIO

103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

2012
3908

I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA ERLZZA

17 1 presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 11/02/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3506/2008 della CORTE

2344/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato RENATO BALTA per delega MARIO
ANGINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso tA
l’accoglimento del ricorso, –

D’APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2008 r.g.n.

Svolgimento del processo
Angelo Giuseppe Mazzeo, premesso che l’INPS gli aveva liquidato la indennità di
disoccupazione agricola in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 2000,
in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna

retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva integrativa per i lavoratori agricoli
a tempo determinato in vigore razione temporis nella Provincia di Foggia. Il giudice
di primo grado respingeva la domanda. La decisione era appellata dal Mazzeo . La
Corte di appello di Bari rigettava l’impugnazione, rilevando ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 30.4.1970 n. 639 e successive modificazioni e integrazioni, la intervenuta
decadenza — per decorso del termine annuale – del diritto azionato, termine
decorrente dalla data della originaria domanda amministrativa, da proporre, ai sensi
dell’art. 7, 4° comma del D.L. 9.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni nella
L. 7.12.1989 n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento
del sussidio di disoccupazione. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo l’originario ricorrente . L’INPS ha depositato delega g._

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Motivi della decisione

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LiMTI3

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970 ( nel testo modificato dal D.L.. n. 384 del 1992 ), dell’art. 6 D.L. . n. 103 del
1991 conv. in L. n. 166 del 1991 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile
il regime decadenziale delineato dalle norme richiamate anche alla domanda di
riliquidazione, laddove, secondo l’orientamento di questa Corte ( ribadito da ultimo
dal SS.UU. n. 1270 del 2009), esso non può trovare applicazione in tutti quei casi in
cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto
alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo – come nel caso di specie l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in un importo inferiore a

dell’istituto previdenziale alla riliquidazione della prestazione alla stregua della

quello dovuto. II motivo è fondato . Secondo l’orientamento prevalente di questa
Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni Unite ( v. SS. UU. n. 1270
del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. SS. UU. n. 6491 del 1996 seguita tra le altre, da Cass. n. 948 del 2010 e n. 1580 del 2010), la decadenza di cui
all’art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, dell’art. 6 D.L. . n. 103 del 1991 conv. in L . n.
166 del 1991 e dell’art. 4 D.L. n. 348 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992, non

ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé
considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta seppure in
un importo inferiore a quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del quadro
normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente
avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (
Cass. n. 7245 del 2012 ), dall’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. n. 98 del
2011, convertito in legge n. 111 del 2011, che ha integrato con ulteriore comma l’art.
47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza ( con decorrenza dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie

aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi
pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma.
Come sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245 /2012, la espressa previsione
una limitata efficacia retroattiva, del regime decadenziale rivela la consapevolezza
nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla
regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle
sezioni unite del 2009 .Da quanto sopra osservato discende che prima della
integrazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639 per effetto dall’art. 38, primo comma, lett. d)
del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, la domanda di
riliquidazione di prestazione solo parzialmente riconosciute e liquidata dall’ente
previdenziale non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Non essendosi la Corte

trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad

territoriale attenuta a tale regola la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro
giudice il quale provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente

Roma, camera di consiglio del 20 novembre 2012

giudizio, alla Corte d’appello di Bari in altra composizione.

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