Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3163 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 915-2012 proposto da:
SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 259,
presso lo STUDIO BONELLI EREDE PAPPALARDO,
rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLO LUPI,
2017

ANDREA SILVESTRI giusta delega in calce;
– ricorrente –

454
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 09/02/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –

SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 259,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA SILVESTRI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO
LUPI giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
3)uditi per il ricorrente gli Avvocati SILVESTRI e LUPI
che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso principale
e il rigetto del ricorso incidentale;
2)udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il
rigetto del ricorso principale;
1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

contro

il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTI DI CAUSA

La Società Intercomunale di Servizi spa in liquidazione
(istituita in base all’art. 22 della legge n. 142 del 1990 con
prevalente partecipazione pubblica per la gestione dei servizi
pubblici locali) propone ricorso per cassazione con quattro
motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale delle Marche che, accogliendo, per quanto
rileva, l’appello dell’Agenzia

ancora

delle entrate, ha ritenuto

dell’ILOR, per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, con i quali
venivano recuperati, in quanto costituenti aiuti di Stato in
forza della decisione della Cmunità Europea 5 giugno 2UO2

o.

2003/193/CE, i benefici in ordine alle dette imposte riconosciuti
in favore delle società per azioni a prevalente capitale
pubblico, ed ha riconosciuto essere dovuti sul reddito societario
cosi recuperato gli interessi nella misura stabilita
regolamento

Ucli

CE 794/2004, cone modificato dal regolamento CE

30.1.2008, n. 271, il quale, eliminando “le inique disposizioni
del precedente regolamento”, ha stabilito che “il tasso di
interesse di cui al enmmn 1 si pplcn
per tutto -;] periodo fino

alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno
tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta
messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero
dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di
un anno sulla base del tasso in vigore nel momento in

cui si

effettua il ricalcolo”. “E’ iniquo ed illegittimo – conclude il
giudice d’appello – applicare a ciascuna delle annualità, oggetto
del presente caso, il tasso dell’11,35 % vigente alla data del
saldo delle imposte 1994”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso
proponendo un motivo di ricorso incidentale.
RII DEIIALDECISICNE
Col prirce nativo gel ricorso la contribuente, denunciando
“falsa applicazione – rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1,

n. 3 qpc – del combinato disposto degli artt. 87 TCE (oggi art.
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), della
Th (‘4
” ‘” 1-7

artL.

2 ,11

ci. .

0″.5 / 20

e

lit’ar .

117, coma 1, Cost. Estraneità oggettiva della gesLione dei

legittimi gli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEG e

rifiuti al ciclo del mercato”, assume che la peculiarità della
particolare attività da essa svolta, e relativa alla gestione dei
rifiuti, conporterebbe l’inapplicabilità nei suoi confronti
dell’ordine di recupero delle agevolazioni fiscali ritenute
illegittime con la decisione n. 2003/193/CE.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “omessa e/o
insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per
il giudizio (1a idoneità a violare gli scambi fra Stati membri –

SIS spa). La sentenza omette di pronunciarsi sulla sussistenza,
nel caso concreto, delle condizioni di applicabilità della
decisione

d

fronte sdelle eccezioni sollevate dalla società”.

Con il terzo motivo la contribuente deduce la “violazione
dell’art. 112 qpc in relazione all’art. 360, n. 4, qpc: omessa
pronuncia in ordine alla falsa applicazione del combinato
disposto della decisie
l 10/2007
on 200/193/CE
3
.e degl
. l .
e 24 d.l. 185/2008 in relazione alla eccepita irrilevanza ai fini
del recupero della quota di presunto “aiuto di Stato” distribuita
cone dividendo agli enti pubblici territoriali azionisti.
t-

n mntivi, d2 trattare congiuntamente in quanto

strettamente legati, sono infondati.
Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 23414 del
2010) che “ai sensi dell’art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, l’Agenzia delle
Entrate ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al
recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite
dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite
ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la
gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con
il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della
Commissione europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo
nell’ipotesi che si tratti di aiuti, comunque determinati nella
coffunicazione di ingiunzione notificata di soggetto

Deuctic_idLiu,

rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de
ninimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie
speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal
Trattato che istituisce la Con -unità economica europea o del
Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e

3

e, dunque, la concorrenza – correlata all’aiuto fruito da essa

dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla
società destinataria dell’ingiunzione eccepire, e provare, che
l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della
regola “de minimis”, mentre all’amministrazione incombe l’onere
di provare che detta società sia una società per azioni
costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990 e che abbia
effettivamente usufruito

dell’agevolazione dichiarata

incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi,

all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della
regola “de rinimis” esauriscono la motivazione necessaria
deli’ingiunzione” (cfr. tra le sue(;ebbive Cd:3:73. n. 23799 dei

2016).
Ha poi in particolare chiarito come “in tema di recupero di
aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune
dalla decisi one della Corrussiene Europea n. 2003/193/CE dt – 1
giugno 2002, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1 del
d.l. n. 10 del 2007, conv., con medif., dalla 1. n. 46 del 2007,
ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle
i7postp non versato’o forza del regime agovolativn previ s to

dall’art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con
modif., dalla 1. n. 427 del 1993, e dall’art. 3, coma 70, della
1. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società “in house”,
a partecipazione Pubblica totalitaria, risultando irrilevante la
composizione del capitale sociale rispetto all’obiettivo di
evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento
agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei
cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto

alla

concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai
concorrenti” (Cass. n. 2396 del 2017).
Da tali principi la Commissione regionale non si
discostata, avendo tra l’altro osservato che “con il d.l. 15
febnraio 2007, n. 10, il legislatore italiano stabiliva le

modalità del recupero degli aiuti e delimitava l’area della non
applicazione della decisione della Commissione, individuandola
negli aiuti “rientranti nell’ambito di applicabilità della regola
UC ULLA

.

— : giudici o;
Le argoffentazioni che hanno indotto

primo grado a ritenere la SIS spa esclusa dal recupero non sono

4

unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa

”Mgzikw
condivisibili sia per le osservazioni sin qui svolte, sia in
base: a) alle decisioni adottate dalla Commissione UE; b) alle
norme di attuazione emanate dal legislatore italiano; c)
all’ordinanza n. 36 del 2009 della Corte costituzionale; alla
recente sentenza della Corte di cassazione n. 23419 del 2010”.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta la “violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 47 bis, conmi 5,6 e 7, d.lgs.
546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della

sottoscrizione e lettura del dispositivo della decisione in
udienza della decisione in udienza e per il mancato deposito
della stessa nei 15 giorni dalla lettura del dispositivo’.
Il motivo è infondato, in quanto, secondo il comma 7
dell’art. 47 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni di cui ai cound_ 4, terzo e quarto
peLiodo, 5 e C” – invocate dalla contribuente – “in caso di
impugnazione della sentenza [della Commissione provinciale]
pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al conma
l”. E le controversie di cui al conma 1 – cone è del resto fatto
palese dalla rubrica dell’art. 47 bis:

al recupero dl aiuti di stato
controversie,
impugnato –

Sospensione oU atti volti

e definizione

che segue l’art. 47:

delle relative

Sospensione dell’atto

sono quelle promosse (comma 1, primo periodo)

“qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione
dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato
dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione della
Commissione europea_ “, ipotesi nella quale “la Commissione
tributaria provinciale può concedere la sospensione
dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta
decisione [della Commissione E.] se ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni_ “.
Nella specie non risulta sia stata avanzata istanza di
sospensione dell’avviso né in primo grado sé in appello, né la
contribuente, del resto deduce di averla avanzata, sicché
correttamente il Giudice d’appello ha “preso atto che la causa _
non rientra fra quelle indicate dall’art. 47 bis .., giacché non
risuita essere stat rinbiest2 l2 sospensione del’esecuzinne

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sentenza e/o del procedimento per la mancata redazione,

nell’ambito del giudizio di primo grado”, ed ha perciò disposto
“che la decisione sia presa e redatta nelle forme ordinarie”.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale
l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della
decisione della Commissione Europea 5.6.2002 n. 2003/193/CE,
nonché del reg. CE n. 271/2008, contesta la pretesa della CTR di
applicare

il nuovo testo dell’art. 11 del reg. CE 794/2004,

introdotto dal reg. 271/2008, apparendo essa in contrasto sia con
superveniens; non apparirebbe pertanto corretta la decisione
impugnata dove afferma essere “iniquo ed illegittimo applicare a
ciascuna delle annuaiità, oggetto dei presente caso, il tasso

dell’11,35 % vigente alla data del saldo delle imposte 1994”.
Il motivo è infondato.
Con principio che qui si intende confermare, questa Corte
h , infatti affermato che “in terra cli recupero di aiuti di Stato,
equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno
calcolati, ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv.,
con modif., dalla I. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al
regolamento CC r. 791 dl 2001 della commissione, su base

composta anche nell’ipotesi in cui la decisione che abbia
dichiarato l’aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata
adottata prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, con
il solo limite, in osseguio dei principi di certezza del diritto
e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite
ovvero esaurite in cui già anteriormente a tale data l’aiuto sia
stato recuperato o l’avviso di accertamento sia stato emesso”
(Cass. n. 23949/2016).
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del tasso
di interesse da applicare va osservato che, con riguardo al
computo degli interessi, il rinvio operato dall’art. 24, comma 4,
del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del
2009, al capo V del Regolamento CE della commissione europea o.
794

del 2004, va inteso cone formale, ovvero mobile, e non

sostanziale e fisso, e, quindi, riferito all’art. 11, pt. 3, di
detto regolamento, cone successivamente modificato, sicché, ove
trascorso

più di

un anno tra la data in cui., l’aiuto

illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del

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la decisione n. 2003/193/CE, sia con i principi in tema di ius

beneficiano e quella di recupero dell’aiuto, il tasso di
interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del
tasso in vigore al nemento in cui si effettua il ricalcolo (Cass.
n. 23800/2016).
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese del
giudizio devono essere compensate fra le parti.

incidentale.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Cosi deciso in Rarkii il

i

Il consigliere estensore

febbraio 2017

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso

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