Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3163 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28886-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE MAJO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EROLAMO

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6693/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Don. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato GABRIELE DE MAJO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Con atto di citazione l’avv. M.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma B.R., S.G. e F.M. chiedendo la condanna di B.R. e S.G. al pagamento di somme a titolo di attività professionale e di maggior importo di quanto erogato dal mandante. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. La causa venne riunita ad altro giudizio promosso dal B. nei confronti del M. per l’accertamento di credito vantato nei suoi confronti. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, condannando il B. al pagamento della somma di Euro 12.255,00 e la S. al pagamento di quella di Euro 9.690,00, sulla base di scrittura di data (OMISSIS) sottoscritta dai due convenuti rimasti soccombenti. Avverso detta sentenza propose appello B.R.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 31 ottobre 2014 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. La corte territoriale considerò la scrittura citata una “ricognizione” generale dei rapporti intercorsi dal 1980 alla data della scrittura, nell’ambito di del controllo dell’attività gestoria compiuta dal M., e, evidenziando che l’appellante aveva richiesto il riesame di un insieme di operazioni quale effetto del venir meno dell’efficacia della scrittura, osservò che, ritenuta infondata la censura avente ad oggetto la scrittura medesima, preclusa era l’analisi delle singole operazioni, antecedenti o successive alla scrittura, potendovisi accedere solo se venuta meno la scrittura stessa, stante il condizionamento stabilito dalla medesima parte appellante. Aggiunse poi: “in ogni caso, anche a voler “chirurgicamente” estrapolare gli atti successivi, la censura sarebbe comunque inammissibile in quanto non è possibile – sulla base dell’atto di appello individuare se gli atti indicati siano o meno stati già ‘espuntì dal giudice”. Ha proposto ricorso per cassazione Raimondo B. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di prendere in considerazione le ulteriori prove agli atti, disattendendo anche i risultati della CTU. Il motivo è inammissibile. La censura verte esclusivamente sul mancato esame di risultanze probatorie. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 c.c. e ss.. Espone il ricorrente che l’interpretazione della scrittura fornita dai giudici di merito ha disatteso il tenore letterale della stessa (i signori B. e S. hanno dichiarato “perfettamente conformi alle istruzioni ed agli interessi del sig. B.R. tutte le operazioni di carattere negoziale svolte”), riferendo il contenuto ricognitivo non già alle operazioni eseguite dall’avv. M. per conto del B., bensì ai pagamenti effettuati dallo stesso M., ed attribuendo così alla scrittura il significato di quietanza liberatoria.

Il motivo è inammissibile. La censura critica la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (fra le tante da ultimo Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465). Peraltro la censura non intercetta la ratio decidendi, la quale non è nel senso che la portata della scrittura debba essere limitata ai pagamenti, ma nel senso che la scrittura ha riguardo al complesso dell’attività gestoria compiuta, al punto che il giudice di appello afferma che “la dichiarazione de qua – che dà atto del pieno soddisfacimento alla gestione M. – esclude tale asserita mala gestio con riferimento al periodo antecedente ad essa”.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, dopo avere ritenuto infondato il primo motivo di gravame, ha omesso di esaminare il secondo motivo, con il quale l’appellante aveva chiesto di rivalutare con riferimento a determinate partite i risultati cui era giunto il CTU e ha erroneamente ritenuto subordinato l’esame del periodo successivo al (OMISSIS) all’accoglimento del primo motivo (nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo le uniche doglianze precluse sarebbero state quelle relative ad operazioni antecedenti al 21 novembre 2010).

Il motivo è inammissibile. Vertendo la doglianza sul mancato esame di motivo di appello, inammissibile è la denuncia di vizio motivazionale. L’omessa pronuncia risulta denunciata quale effetto dell’errata valutazione di assorbimento, non sussistendo secondo il ricorrente il rapporto di condizionamento fra domande rilevato dal giudice di merito. La censura in termini di omessa pronuncia risulta inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo va rammentato che nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (fra le tante Cass. 17 agosto 2012, n. 14561). Il motivo di gravame omesso risulta riportato in termini generici, laddove l’indicazione specifica del contenuto è necessaria proprio per il contenuto della censura, riferita ad un cattivo assorbimento. Confutando il condizionamento stabilito dalla Corte d’appello il ricorrente si duole del mancato esame delle operazioni successive alla data della scrittura, indicando però il contenuto della domanda omessa si limita a evidenziare che era stata richiesta la rivalutazione con riferimento a determinate partite dei risultati cui era giunto il CTU, senza specificare se oggetto della domanda fossero (anche o soltanto) le operazioni successive al (OMISSIS).

In secondo luogo il motivo è inammissibile perchè non intercetta in modo integrale la ratio decidendi della valutazione di assorbimento. La Corte d’appello ha concluso nel senso che “la infondatezza del profilo condizionante comporta l’assorbimento dei profili di merito relativi agli atti indicati” per due ragioni: a) l’estensione del gravame a tutte le operazioni sul presupposto della non utilizzabilità della scrittura; b) “in ogni caso, anche a voler “chirurgicamente” estrapolare gli atti successivi, la censura sarebbe comunque inammissibile in quanto non è possibile – sulla base dell’atto di appello individuare se gli atti indicati siano o meno stati già “espunti” dal giudice”. Questa seconda ratio decidendi non risulta impugnata dal ricorrente, rendendo priva di decisività la censura”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA