Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31629 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. II, 06/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 06/12/2018), n.31629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16957-2014 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO, 32, presso lo studio dell’avvocato MARA GURTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO SIMIONATO;

contro

ST.NI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 956/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per o infondatezza del 1 motivo,

del 2 e 2 motivo, infondatezza del 4 motivo: Accoglimento del 5,

assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato C.M., difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata in data 15 aprile 2014, ha rigettato l’appello proposto da S.V. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1587 del 2011, e nei confronti di St.Ni., ex coniuge.

1.1. Nel 2008 il sig. St. aveva proposto domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto stipulato in data 20 novembre 1997 con la sig.ra S., con il quale le parti avevano stabilito il trasferimento in favore dello St. della quota di 1/2 dell’immobile sito in (OMISSIS), già di proprietà della S. e da destinarsi a residenza coniugale in esito alla ristrutturazione. Lo stesso St. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 3.215,00 a titolo di saldo di ratei scaduti del mutuo contratto con l’ex coniuge, nel periodo ottobre 2007-febbraio 2008.

La convenuta S. aveva eccepito la prescrizione dei diritti sorti dal contratto, contestando che la scrittura azionata fosse un preliminare, il cui oggetto sarebbe stato comunque indeterminabile.

1.2. Riuniti i giudizi, il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferito la quota di metà dell’immobile allo St., previo pagamento di Euro 25.822,85 oltre interessi dal 20 novembre 1997 al saldo, e rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo.

2. La Corte d’appello, adita in via principale dalla S. e in via incidentale dallo St., ha rigettato entrambi i gravami.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che la scrittura inter partes costituisse contratto preliminare eseguibile in forma specifica; che il requisito di cui all’art. 2932 c.c., comma 2, fosse integrato dalla proposizione della domanda giudiziale, nella quale era implicita l’offerta; che era provato documentalmente che lo St. aveva versato la somma di Lire 100 milioni per i lavori di ristrutturazione, mentre non potevano essere riconosciuti i versamenti collegati al mutuo successivamente contratto dagli ex coniugi, che era estraneo al contratto preliminare.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.V. sulla base di dieci motivi. St.Ni. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1351 e 2932 c.c. nonchè dei canoni di interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e si contesta la qualificazione dell’accordo 20 novembre 1997 come preliminare proprio, laddove il dato testuale dimostrava che si trattava di preliminare improprio, nel quale si dava atto di una cessione già perfezionata con il solo obbligo, in capo alle parti di confermarla nelle forme di legge. In tal senso militava la diffida inviata dal procuratore dello St., in data 7 gennaio 2004, nella quale si dava atto della proprietà del 50% dell’immobile in capo al predetto, e si chiedeva la formalizzazione della cessione.

1.3. Il motivo è infondato.

L’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma – nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, Cass. 14/07/2016, n. 14355).

La sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto azionato configurasse un preliminare proprio, sul rilievo centrale che, al momento della stipula, non era stata eseguita la prestazione dello St. alla quale era collegato l’obbligo di trasferimento della quota immobiliare.

Non si ravvisano violazioni delle regole di ermeneutica giacchè l’espressione “formalizzerà l’avvenuta cessione”, inserita in un contesto connotato da uso atecnico del linguaggio, plausibilmente è stata ritenuta espressione della comune volontà delle parti di addivenire alla futura stipula del contratto.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2932,1418 e 1346 c.c. e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’accordo conteneva gli elementi essenziali per disporre il trasferimento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente censura il risultato dell’interpretazione, avuto riguardo alla individuazione del bene oggetto del futuro trasferimento, in assenza di specifiche violazioni delle regole di ermeneutica, così risolvendosi nella sollecitazione di un nuovo esame del contenuto del contratto, che non è ammessa in sede di giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e si lamenta l’omessa pronuncia della CdA relativamente alla dedotta carenza, nella convenzione, degli elementi essenziali ai fini del trasferimento, con particolare riguardo alla controprestazione dello St..

3.1 La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati nel ricorso i motivi di appello in riferimento ai quali si lamenta l’omessa pronuncia (ex plurimis, Cass. 20/08/2015, n. 17049).

4. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta che la sentenza ex art. 2932 c.c. avrebbe ad oggetto il trasferimento di un immobile diverso da quello indicato nel contratto.

4.1. Il motivo è infondato nella parte in cui censura la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha pronunciato in conformità alla domanda giudiziale, che faceva riferimento all’immobile identificato dalla partita (OMISSIS).

P.l.r.g.e.n.d.m.c.p.i.m.e.i.n.p.i.c.c.l.c.l.C.d.h.f.d.r.d.c.

5.C.i.q.m.e.d.v.e.f.a.d.2.c.c.2.e.s.c.c.g.c.i.g.c.i.t.f.s.d.n.l.m.e.e.l.m.o.d.a.d.p.d. S..

5.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha rilevato in fatto che, “dalla lettura delle ultime righe della convenzione risulta uno stretto collegamento temporale tra il conguaglio da effettuarsi e la stipula del definitivo”, e quindi ha ritenuto applicabile al caso concreto il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, se le parti hanno pattuito che il pagamento del prezzo debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo, il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932 c.c., comma 2 è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica del contratto (ex plurimis, Cass. 05/06/2018, n. 14372; Cass. 29/12/2011, n. 29849).

La ratio decidendi così individuata non è messa in discussione dalla successiva precisazione fatta dalla Corte d’appello, riguardo al convincimento dello St. di avere già corrisposto quanto dovuto, trattandosi di rilievo ultroneo, privo di autonomia decisoria.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si deduceva che la prestazione cui era subordinato il trasferimento immobiliare era diversa da quella indicata nel contratto.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto, al pari del terzo motivo, è carente di specificità per mancata trascrizione del motivo di appello sul quale la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare.

7. Con il settimo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame del fatto decisivo circa l’assunzione, da parte dello St., dell’obbligazione di provvedere al pagamento dei lavori di ristrutturazione. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato che l’importo di Lire 70 milioni era stato versato sul conto corrente intestato alle parti, con la conseguenza che i pagamenti effettuati con tale somma non costituivano adempimento dell’obbligazione assunta da St., mentre non era stato dimostrato che la provvista del conto corrente comune fosse costituita unicamente da somme versate dallo St..

7.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; tra le molte, Cass. 29/09/2016, n. 19312), l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica e non un punto o un profilo giuridico.

Nel motivo di ricorso non è dedotto alcun fatto storico decisivo sfuggito all’esame della Corte d’appello, e in realtà si contesta la valutazione che la stessa Corte ha dato del fatto storico dell’avvenuto versamento, da parte dello St., dell’assegno di lire 70 milioni, nel conto corrente cointestato.

8. Con l’ottavo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729,2730 e 2731 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e si lamenta la carenza di prova del pagamento dell’importo di 100 milioni di Lire da parte dello St. per i lavori di ristrutturazione dell’immobile. La Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto valore probatorio alle dichiarazioni del procuratore della ricorrente, contenute nella lettera inviata a St. per conto del fratello della ricorrente, riguardanti la consegna della somma di Lire 30 milioni. Trattandosi di dichiarazioni stragiudiziali, non costituivano neppure elementi indiziari.

8.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte d’appello ha prima osservato che la circostanza, già accertata dal Tribunale, che la somma di 30 milioni di Lire, prestata dallo St. al fratello della S., fosse stata impiegata da questi per pagare i lavori di ristrutturazione che erano a carico del medesimo St., trovava conferma nella lettera inviata dal procuratore della S., per conto del fratello, allo St., e quindi ha aggiunto che il medesimo procuratore, nella comparsa conclusionale di primo grado, aveva dato atto che non vi era mai stata contestazione sulla effettiva dazione delle somme.

A fronte di tali rilievi, la ricorrente censura soltanto il profilo riguardante la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal procuratore della S. nella lettera inviata a St., che risulta privo di decisività (ex plurimis, Cass. 13/10/2016, n. 20689).

9. Con il nono motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame del fatto decisivo riguardante il pagamento di spese non riconducibili alla ristrutturazione dell’immobile, e si contesta, in via logicamente subordinata rispetto al motivo che precede, che in ogni caso non vi era prova che l’intero importo di Lire 30 milioni, versato dallo St. al fratello della S. a titolo di mutuo, fosse stato riutilizzato per i lavori di ristrutturazione.

9.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha esaminato il gravame, nella parte in cui la S. contestava la decisione del Tribunale in ordine all’utilizzo dell’importo di 30 milioni, pacificamente versato da St. al fratello della S., ed ha condiviso il ragionamento del Tribunale, ritenendo dimostrato che l’importo fosse stato utilizzato per spese che erano a carico dello St.. Non si ravvisa l’omesso esame di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che neppure la ricorrente indica, incorrendo in evidente difetto di specificazione.

10. Con il decimo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1374 c.c. nonchè dell’art. 1467 c.c., e si censura il rigetto della domanda di declaratoria di nullità ovvero di annullamento o di risoluzione del contratto, a fronte del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra le parti, situazione presupposta a fondamento del contratto stesso.

10.1. La doglianza è infondata.

10.2. In tema di presupposizione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9909 del 2018, hanno ribadito il principio di diritto secondo cui si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, e certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento pur in mancanza di un espresso riferimento – dell’esistenza ed efficacia del contratto (cd. condizione non sviluppata o inespressa). A tal fine è richiesto: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti; 2) che l’evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all’oggetto di una specifica obbligazione (tra i precedenti, Cass. 31/10/1989, n. 4554 e, più di recente, Cass. 21/11/2001, n. 14629).

Costituisce altresì affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui l’indagine diretta all’individuazione di una presupposizione si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto, e costituisce pertanto accertamento riservato al giudice del merito, con i conseguenti limiti di sindacabilità più volte richiamati.

10.3. Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha escluso la presupposizione sul rilievo che il contratto non prevedeva che l’immobile fosse adibito a casa coniugale, e che non vi erano riscontri che le parti avessero presupposto il mantenimento della vita in comune presso l’immobile.

La decisione deve essere confermata con la precisazione che, poichè la situazione supposta – permanenza della destinazione dell’immobile a casa coniugale – era rimessa alla volontà delle parti, difettava il requisito dell’obiettività, così rimanendo radicalmente esclusa la configurabilità della presupposizione e l’applicazione dell’art. 1467 c.c..

11. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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