Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31628 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10926-2013 proposto da:

GESET ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZIO 42/A,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PUOTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GENNARO D’ANDRIA, ROBERTA FINIZIO, AMEDEO

FINIZIO;

– ricorrente –

contro

DESIGN MANUFACTORING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BASSANO DEL GRAPPA, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CASUCCI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata in data 09.10.2012, rigettava l’appello proposto da GE.SE.T. Italia s.p.a. contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva annullato gli avvisi di accertamento Tarsu, per gli anni 2004-2008, emessi nei confronti di Design Manufactoring (in seguito DeMa)s.p.a.

La CTR rilevava: che le superfici dove si producono residui da lavorazioni industriali non sono assoggettate al pagamento della tassa, indipendentemente dalla dichiarazione annuale che il proprietario è tenuto a rendere ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, ai fini della determinazione della superficie tassabile; che la prova dell’esenzione grava sul contribuente; che nel caso di specie D.M. aveva allegato copiosa documentazione atta a provare la produzione di detti rifiuti ed il loro smaltimento tramite ditta specializzata, nonchè sentenze a sè favorevoli emesse da altri collegi in relazione a precedenti anni di imposta; che, ciò premesso, dalla motivazione dell’atto impugnato, al quale non era allegato alcun documento a supporto della descrizione delle unità oggetto di accertamento, non era dato evincere quali fossero i criteri seguiti dall’Ufficio nella determinazione, classificazione e qualificazione dei locali di interesse ai fini dell’assoggettamento, o meno, alla Tarsu nonchè ai fini della determinazione della natura dei rifiuti prodotti; che dalla planimetria prodotta dalla ricorrente risultava, per contro, che detti locali, per le loro caratteristiche funzionali e strutturali, erano a tal punto collegati con quelli in cui la società svolgeva la propria attività primaria da costituire con questi ultimi un unicum inscindibile anche agli effetti della qualificazione dei rifiuti; che, infine, doveva escludersi che DeMa avesse perpetuato negli anni una violazione per omessa dichiarazione, avendo essa documentato di aver incorporato nel 2006 la precedente proprietaria dello stabilimento, Diemme ‘99 s.r.l., cui non era mai stato imputata l’omessa denuncia.

Avverso tale sentenza GE.SE.T. Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; la società Design Manufactoring s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. La ricorrente deduce i seguenti motivi:

a) omessa motivazione sui motivi di appello, essendosi limitata la CTR a ricopiare la sentenza di primo grado; b) vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo i giudici di appello ignorato che erano state tassate le sole aree produttive di rifiuti urbani o ad essi assimilati, mentre era stata riconosciuta la detassazione delle aree dell’industria connesse al ciclo produttivo; c) vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. art. 62, comma 3, per avere CTR considerato le aree come un unicum inscindibile, interamente produttore di rifiuti speciali, senza addurre spiegazioni o richiami normativi, laddove, al contrario, i magazzini, i depositi, gli uffici non possono essere considerati pertinenze delle sale di lavorazione industriale, in quanto tali non assoggettabili a Tarsu; d)violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 507 del 1993, artt. 63 e 70, atteso che a denunciare ai fini Tarsu le particelle oggetto di accertamento non è stata la Diemme s.r.l., ma altra società, FAG s.p.a., che originariamente le deteneva e che non si è mai fusa con la ricorrente.

2. Tutti i motivi sono inammissibili.

2.1 II primo lamenta in via generica l’omessa motivazione (e non l’omessa pronuncia) su tutti i motivi di appello, ma non li richiama specificamente nè chiarisce perchè le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata non costituirebbero idonea risposta alle censure svolte nell’atto di gravame.

2.2 II secondo ed il terzo motivo, logicamente connessi e perciò esaminabili congiuntamente, in primo luogo non censurano la motivazione – integrante autonoma ratio decidendi, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione – in base alla quale la CTR ha ritenuto l’avviso carente di motivazione (e quindi nullo); difettano inoltre dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto danno per scontato il presupposto di fatto che siano stati assoggettati a tassazione locali diversi da quelli in cui DeMa esercita la produzione, o a questi inscindibilmente collegati per caratteristiche strutturali e funzionali, ma non sono corredati dall’allegazione dei documenti sui quali si fondano (l’avviso di accertamento, gli eventuali altri atti unitamente ad esso notificati alla società) nè indicano in quale esatta sede processuale i documenti in questione siano stati prodotti: contrastano pertanto in via meramente assertiva il contrario accertamento della CTR, basato sull’esame delle planimetrie depositate in giudizio dalla società.

2.3 Analogo difetto di specificità è riscontrabile nel quarto motivo, in quanto la contestazione del capo della sentenza che ha escluso che ricorresse l’ipotesi di omessa denuncia è fondata sulla mera deduzione di circostanze di fatto che il giudice a quo avrebbe travisato o non considerato, senza che però risulti chiarito se ed in quale modo esse siano state documentate in giudizio.

Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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