Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31628 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22935/2013 R.G. proposto da:

A.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dall’Avv. Amatucci Andrea, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Cepparulo Antonio in Roma, viale Camillo Sabatini,

n. 150 (V.B.5/1);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania, n. 155/52/12, depositata in data 17 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento di maggiori ricavi non dichiarati, relativamente all’anno d’imposta 2003, nei confronti della s.r.l. a ristretta base partecipativa Arpex s.r.l.. Da tale atto impositivo presupposto è derivato quindi avviso di accertamento, in materia di Irpef, per lo stesso anno d’imposta, nei confronti di A.R., socio della medesima s.r.l., cui venivano imputati i maggiori redditi da partecipazione, derivanti dalla distribuzione degli utili sociali extra-bilancio.

2. Lo stesso socio ha quindi impugnato l’accertamento personale di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha respinto il suo ricorso.

3. II socio ha allora proposto appello alla decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che ha rigettato la sua impugnazione.

4. Il socio ha infine proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, deducendo quattro motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo della necessaria legittimazione passiva in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il primo gennaio del 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass., S.U., n. 3118/06).

2. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente assume che, nel giudizio d’appello, il giudice a quo avrebbe violato l’art. 295 c.p.c., non avendo accolto la richiesta di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello introdotto dalla Arpex s.r.l. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, presupposto degli atti impositivi emessi a carico di ciascuno dei suoi soci.

Nella sentenza qui impugnata, infatti, il giudice a quo ha premesso che l’accertamento nei confronti della s.r.l., impugnato da quest’ultima, “era stato ritenuto legittimo dalla Commissione regionale di Napoli con sentenza del 12.03.2008 n. 40/29/08″, ed ha ritenuto che la richiesta di sospensione di ciascuno dei contribuenti non potesse essere accolta ” (…) per non risultare agli atti alcun documento che possa attestare l’avvenuto ricorso per Cassazione della società partecipata avverso la sentenza della CTR n. 40/29/08″.

Assume tuttavia il ricorrente che egli non era gravato dall’onere di dimostrare la pendenza del giudizio che assumeva pregiudicante.

2.1. Il motivo, che ha la sostanza di censura di un errore in procedendo per violazione di una norma processuale comunque espressamente individuata, è inammissibile (per difetto d’interesse e di autosufficienza del ricorso sul punto), oltre che infondato.

Infatti, in tema di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo (Cass., 07/03/2016, n. 4485).

Inoltre, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass., 10/11/2015, n. 22878;Cass., 19/10/2012, n. 18026).

Pertanto, al contrario di quanto assume il ricorrente, incombe sul socio che impugna il proprio avviso di accertamento l’onere di comprovare la pendenza della lite a riguardo dell’avviso di accertamento societario, e quindi di fornire la prova negativa a riguardo della intervenuta definitività di quest’ultimo (Cass., 07/03/2016, n. 4485, cit., in motivazione), ovvero la prova della proposizione e della persistente pendenza dell’impugnazione societaria.

Nel caso di specie, il ricorrente non contesta di non aver assolto, nei gradi di merito, al predetto onere, che piuttosto assume, erroneamente, non di sua spettanza.

Peraltro, neppure nel ricorso per il quale qui si procede il socio ha assolto al predetto onere di allegazione e prova, nè ha esposto dati idonei ad accertare pendenza e persistenza del giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario presupposto, così neppure adempiendo al diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., 15/01/2019, n. 777).

3. Giova anticipare la trattazione del terzo motivo, per la sua immediata connessione con il primo, appena trattato.

Infatti con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente assume che, nel relativo giudizio d’appello, il giudice a quo avrebbe violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 115 c.p.c., non esaminando un fatto decisivo della controversia, costituito dall’avvenuta cancellazione, il 23 giugno 2006, della s.r.l. Arpex dal registro delle imprese.

Secondo il ricorrente, dalla sopravvenuta estinzione della società deriverebbe l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso della stessa società contro l’atto impositivo emesso nei suoi confronti. Sarebbe quindi nulla, a sua volta, la sentenza d’appello n. 40/29/08, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che ha invece confermato la legittimità di tale accertamento, e sarebbero affetti da nullità derivata gli avvisi emessi nei confronti dei singoli soci, sul presupposto dell’accertamento nei confronti della società.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto in quanto ha per oggetto pretese violazioni di norme processuali che si sarebbero verificate in un giudizio di merito (quello d’appello tra la società e l’Amministrazione, avente ad oggetto l’atto impositivo elevato nei confronti della prima) diverso da quello nel quale è stata emessa la sentenza qui impugnata, e quindi estraneo al thema decidendum ammissibile in questa sede, nella quale non potrebbe certamente essere emessa alcuna pronuncia sulla predetta sentenza della CTR di Napoli n. 40/29/08.

Inoltre, il diverso giudizio de quo è quello stesso che, secondo il primo motivo formulato dal ricorrente, penderebbe in sede di legittimità ed avrebbe dovuto giustificare la pretesa sospensione necessaria del procedimento ora sub iudice. E’ quindi inconciliabile anche logicamente la pretesa del ricorrente di sospensione del giudizio sul ricorso proposto dal socio, in attesa della definizione di quello che avrebbe proposto la società (come da primo motivo), e contemporaneamente di “anticipare” (come da terzo motivo) in questa sede la decisione sulla legittimità processuale della sentenza d’appello emessa nello stesso giudizio pregiudicante.

Il terzo motivo è poi inammissibile anche per l’inadempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito, con riferimento alla documentazione dell’asserita estinzione della società ed alle sentenze di merito già emesse nei giudizi di cui è stata parte la stessa s.r.l.

4. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente assume che, nel giudizio d’appello, il giudice a quo avrebbe violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, respingendo l’eccezione del contribuente di nullità dell’accertamento personale “per difetto di sottoscrizione del capo dell’Ufficio”, già proposta in primo grado (v. pag. 1 della sentenza impugnata) e riproposta in appello, con la motivazione che “appare del tutto evidente il fine dilatorio e strumentale delle eccezioni formali mosse, risultate infondate (sottoscrizione del capo ufficio, carenza di motivazione, tardività dell’appello, etc.)”.

Assume invece il ricorrente che la denunciata carenza di sottoscrizione comporterebbe invece l’accertamento dell’invalidità insanabile dei diversi atti impositivi impugnati.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, atteso che, nel corpo dello stesso, il ricorrente non chiarisce esattamente in cosa consisterebbe concretamente la violazione evocata con i richiami normativi, sovrapponendo ambiguamente, nel contenuto del motivo, la mancanza assoluta di sottoscrizione, la sottoscrizione di soggetto non individuabile e la sottoscrizione di soggetto non capo dell’ufficio, fattispecie non coincidenti; riferendosi contemporaneamente, per determinare le conseguenze della pretesa carenza, ad atti (l’avviso d’accertamento, la cartella di pagamento e l’atto amministrativo in genere) che non hanno tutti identica natura e disciplina; assumendo la ricorrenza di patologie – la nullità e l’inesistenza- non equivalenti. Inoltre, lo stesso ricorrente non deduce, nel corpo del motivo, se, ed in quale grado e fase del merito, abbia prodotto l’avviso d’accertamento non sottoscritto, come era necessario per provare il fatto della non sottoscrizione, a base della pretesa invalidità.

5.Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ciascuno dei ricorrenti assume che, in ognuno dei giudizi d’appello, il giudice a quo avrebbe violato il L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, respingendo l’eccezione dei contribuenti di nullità dei rispettivi accertamenti personali a causa della carenza delle relative motivazioni, conseguente all’asserita allegazione solo parziale dell’avviso di accertamento notificato alla società, alla sostenuta mancata allegazione del processo verbale di constatazione elevato nei confronti di quest’ultima, ed alla incompleta indicazione dagli elementi identificativi delle sentenze di merito già emesse a seguito del ricorso proposto dalla s.r.l. e del conseguente appello.

Il motivo è infondato.

Infatti, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. 04/06/2018, n. 14275. Nello stesso senso, Cass. 12/03/2014, n. 5645). Tali conclusioni, peraltro, appaiono tanto più coerenti con ipotesi, come quella sub iudice, nelle quali la ristretta base partecipativa della società, ed il legame familiare tra i suoi soci, rafforzano la presunzione di conoscibilità, da parte di ognuno di loro, degli atti sociali.

Giova, infine, sottolineare che – per quanto emerge dagli atti – il socio, che ha impugnato tempestivamente l’accertamento derivato nei suoi confronti, non ha individuato specificamente dati e circostanze, sui quali si fonda l’atto impositivo presupposto, la cui tempestiva e completa conoscenza gli sarebbe stata preclusa dalla censurata motivazione dell’accertamento personale.

PQM

6. Nulla sulle spese, essendo rimaste intimate le parti pubbliche. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

rigetta il ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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