Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31625 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9516/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.V., in qualità di erede di N.L.,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Marco Giontella, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via Cardinal De Luca, n. 10;

– controricorrente –

e nei confronti di

SE.RI.T. SICILIA S.P.A., Concessionaria della riscossione per la

Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 82/18/11 depositata in data 24 marzo 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.10.2018

dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di iscrizione a ruolo nei confronti di soggetto interessato dal sisma del 1990 la cui posizione non era stata regolarizzata e/o definita ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 138 e L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, il Concessionario Montepaschi Serit s.p.a. notificava a N.L. cartella di pagamento con cui chiedeva il pagamento della somma di Euro 23.006,41 ai fini Irpef e Ilor in relazione agli anni d’imposta 1991 e 1992.

A.V., nella qualità di erede di N.L., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè l’avvenuto integrale pagamento di quanto iscritto a ruolo.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, annullando l’iscrizione a ruolo, e avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate limitatamente all’iscrizione a ruolo per l’anno 1992.

La Commissione regionale confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la cartella di pagamento era stata emessa e notificata dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005, ossia dopo il termine di cinque anni successivi all’ultima proroga concessa per l’adempimento degli obblighi tributari.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

La Serit Sicilia s.p.a., nonostante la rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4 1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge: della L. n. 388 del 2000, art. 138,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, con L. n. 156 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Premette, in fatto, che la controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di Irpef ed Ilor, per gli anni 1991 e 1992, per somme dovute da un contribuente interessato dal sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990, il quale non si è avvalso nè della regolarizzazione prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, nè della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Richiamando la disposizione della L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 24, che ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali, relativamente agli anni compresi tra il 1990 ed il 1992, “versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre del 2002”, con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali (la prima delle quali doveva essere versata entro il 15/12/2002 e l’ultima entro il 15/6/2008), nonchè la disp. del cit. art. 138, comma 3 – che stabilisce che “le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata” sostiene che, in forza di tale disciplina, da ritenere prevalente, in quanto lex specialis, su quella dettata dal D.L. n. 106 del 2005, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per gli anni dal 1990 al 1992 dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata ipotizzabile per il caso di rateizzazione massima (12 rate semestrali), a prescindere dall’opzione eventualmente effettuata dal contribuente.

2. La censura è infondata.

3. La doglianza investe l’affermazione del giudice di appello secondo cui la cartella di pagamento emessa per il recupero delle somme iscritte a ruolo a seguito di controllo della denuncia dei redditi è stata notificata oltre il termine di decadenza di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito con modifiche dalla L. n. 106 del 2005.

Come già osservato da questa Corte (Cass. n. 16074 del 14/7/2014; n. 7274 del 27/3/2014; n. 956 del 17/1/2014; Cass. n. 3987 del 15/2/2017), della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1, stesso art.; tale disposizione non può, dunque, valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla data del 15 dicembre 2002 l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dall’azione di riscossione.

4. Nella fattispecie in esame, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito in base all’applicazione retroattiva del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter, conforme all’orientamento espresso da questa Corte con le sentenze n. 24048 del 16/11/2011, n. 26104 del 30/11/2005 e n. 16826 del 21/7/2006, trattandosi di imposta relativa all’anno 1992, la cartella doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31/12/1998 (ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), mentre la stessa risulta notificata in data 9/11/2006.

5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. 956 del 17/1/2014; n. 7274 del 27/3/2014; n. 3987 del 15/2/2017), secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateizzazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la Agenzia delle Entrate al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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