Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31622 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TEAM TERAMO AMBIENTE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al

ricorso, dall’Avv. Lorenzo del Federico, il quale ha pure indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo e dell’Avv. Laura Rosa, sito alla via F. Denza n. 20 in

Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6 pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale dell’Aquila il giorno 4 luglio 2011, e pubblicata il 9

gennaio 2012;

ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

letta la memoria depositata dalla ricorrente.

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

nei confronti della società TE.AM. Spa, odierna ricorrente, l’Agenzia delle Entrate emetteva ingiunzione di pagamento, relativa ad IRPEG ed ILOR, riguardante l’anno 1999, al fine di recuperare “aiuti di Stato” dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea (dec. 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE), concessi alle aziende municipalizzate a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali e costituite ai sensi della L. n. 142 del 1999, art. 22. La società impugnava l’ingiunzione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, che accoglieva il ricorso, ritenendo irregolare la procedura seguita dall’Agenzia che aveva inviato l’ingiunzione a seguito di una mera previa comunicazione del Comune di Teramo, in realtà inesistente, non evidenziando altri elementi giustificativi del recupero, e ritenendo anche violata la normativa sul recupero nonchè erronea la quantificazione degli importi.

La decisione era contestata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, osservando tra l’altro che, in conseguenza dell’appartenenza della TE.AM. Spa al novero delle società per azioni previste dalla L. n. 142 del 1990, il recupero degli aiuti di Stato costituiva un atto dovuto. In ordine alla quantificazione delle somme da restituire, la Commissione dava atto che la normativa di riferimento, alla L. n. 142 del 1990, art. 22, comma 1, lett. e), prevedeva che le società beneficiate dovessero presentare “una dichiarazione dei redditi dei periodi d’imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con l’autoliquidazione delle somme dovute”, ma a tanto la TE.AM. Spa non aveva provveduto. Anche la società proponeva ricorso incidentale, riproponendo le censure già introdotte. La Commissione Tributaria Regionale rigettava sia il ricorso principale che quello incidentale.

L’Agenzia delle Entrate proponeva allora impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, la società TE.AM. introduceva ricorso incidentale. La Suprema Corte decideva con sentenza 19 novembre 2010, n. 23416, ed accoglieva il ricorso principale, in particolare in relazione all’obbligatorietà del recupero. Dettava quindi il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo nell’ipotesi che si tratti di aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla società destinataria dell’ingiunzione eccepire, e provare, che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola de minimis mentre all’amministrazione incombe l’onere di provare che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola de minimis, esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione”.

Il giudizio era riassunto dalla TE.AM. Spa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, domandando riconoscersi l’illegittimità della impugnata ingiunzione e della pretesa tributaria azionata. Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, che domandava invece la conferma della legittimità e fondatezza dell’ingiunzione. La Commissione Regionale, per quanto ancora di interesse, affermava che non potevano trovare accoglimento le lagnanze della contribuente in materia di tardività dell’azione di recupero, e di lesione del principio di buona fede e dell’affidamento, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Rilevava, poi, che non poteva ritenersi sussistente alcun vizio di motivazione dell’atto di ingiunzione, che chiariva di essere diretto al recupero di somme indebitamente conseguite, trattandosi, peraltro, di atto dovuto. Affermava, quindi, di condividere i rilievi proposti dall’Agenzia in materia di insussistenza della violazione del principio di proporzionalità e sui supposti errori nella quantificazione degli aiuti da restituire. Chiariva che non erano stati neppure allegati elementi idonei a far ritenere che gli aiuti concessi alla società TE.AM. potessero ritenersi legittimi in base all’applicazione della regola comunitaria “de minimis”, e comunque la società aveva rinunciato ad ogni pretesa in merito. In conseguenza accoglieva il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate confermando, di conseguenza, la legittimità della ingiunzione impugnata, e compensava le spese di giudizio tra le parti.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione la società TE.AM. Spa, affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso la società contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme che prevedono termini di prescrizione e/o decadenza all’attività di accertamento dei tributi, con particolare riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, conseguendone anche la violazione del principio comunitario di equivalenza.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, nonchè degli artt. 3,23,53 e 97 Cost., per non avere la Commissione Regionale impugnata ritenuto l’illegittimità dell’atto di recupero per violazione dei principi di buona fede ed affidamento.

1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso la società TE.AM. contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.I. n. 10 del 2007, art. 1, come modificato in sede di conversione, non essendo stata richiesta in restituzione la somma corrispondente all’ “effettivo beneficio fruito”.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente, argomentando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censura la violazione o falsa applicazione del D.I. n. 10 del 2007, art. 1, in conseguenza della inapplicabilità nel caso specifico della ricordata decisione della Commissione Europea, n. 2003/193/CE, perchè la società TE.AM. aveva in realtà natura pubblicistica e non agiva in un mercato concorrenziale, e poteva quindi ricevere contribuzioni che non integravano aiuti di Stato vietati.

1.5. – Con il quinto motivo di ricorso, la società impugnante afferma la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in conseguenza della contestata “violazione dell’art. 86 del Trattato cd. clausola di salvaguardia”, per non avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata pronunciato in merito alla inapplicabilità della decisione della Commissione Europea in materia di aiuti di stato perchè la società TE.AM. era una “società incaricata di pubblico servizio”, e perciò “soggetto di diritto pubblico in senso comunitario”.

1.6. – Con il sesto motivo di impugnazione la TE.AM Spa contesta ancora la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 36 ter, 40,41,41 bis, e 42, perchè la ingiunzione per cui è causa risulta illegittima in quanto non corrispondente ad alcun atto tipico previsto dall’ordinamento tributario, sebbene la società avesse presentato regolare dichiarazione dei redditi, e dovesse pertanto procedersi ai sensi delle normative richiamate.

1.7. – Con il settimo motivo di impugnazione la società ricorrente contesta nuovamente la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver pronunciato sulla contestazione relativa alla inapplicabilità degli interessi, conseguendone la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del principio comunitario del legittimo affidamento, e comunque per non aver pronunciato sulla errata determinazione degli stessi ai sensi del Reg. CEE n. 794 del 2004, artt. 9, 10 ed 11.

2.1. – Con il suo primo motivo di ricorso la società TE.AM. Spa critica la mancata applicazione delle previsioni in materia di prescrizione o decadenza dall’attività di accertamento dei tributi, con particolare riferimento alla previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. In proposito occorre preliminarmente osservare che la ricorrente non ha rispettato, nell’operare la propria contestazione, il principio di autosufficienza del ricorso. Non ha infatti indicato in quali atti processuali abbia proposto la sua censura, indicando anche quelli successivi in cui abbia provveduto a diligentemente coltivarla, oltre ad esporre, seppure in sintesi, le formule adoperate, per consentire alla Suprema Corte il controllo che le compete in materia di congruità e tempestività della critica proposta.

Tanto premesso, il motivo neppure tiene conto che la decisione impugnata ha pronunciato decidendo la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. Questa Corte ha già avuto ripetutamente occasione di chiarire che “in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva”, Cass. 29 dicembre 2010, n. 26286. La decisione chiarisce pure, pertanto, che il superamento delle regole nazionali in materia di prescrizione e decadenza non si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento comunitario, ma anzi assicura ad essi compiuta attuazione. Merita ancora di essere osservato che, in applicazione del riassunto principio, il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto non recuperabili, per l’intervenuta decadenza del potere di accertamento, le somme corrispondenti alle agevolazioni, riconosciute dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70 e dal D.L. 31 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14 ed usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. La decisione è stata pertanto pronunciata in relazione a società avente il medesimo regime giuridico dell’odierna ricorrente (nello stesso senso, Cass. 19 novembre 2010, n. 23418).

Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare, ancora, che “al credito erariale per il recupero di aiuti di Stato, imposto dai competenti organi dell’Unione Europea, è inapplicabile il termine quinquennale di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43”, pertanto proprio la disposizione invocata dall’odierna ricorrente, “sia perchè contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario e con l’obbligo di rispettare le decisioni della Commissione, sia perchè l’azione di recupero di aiuti di Stato è vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in materia fiscale e regolata dalla normativa speciale di cui al D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46”, Cass. 26 settembre 2012, n. 16349.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.2. – Con il suo secondo motivo di ricorso la società TE.AM. censura, in relazione al profilo della violazione di legge, la illegittimità dell’ingiunzione di pagamento perchè formata in violazione dei principi di buona fede ed affidamento. Evidenzia, a sostegno della propria tesi, che gli aiuti in questione erano stati percepiti in applicazione di una legge dello Stato, che lo stesso Governo italiano aveva impugnato la decisione della Commissione europea di dichiarare gli aiuti illegittimi, nonchè il ritardo con il quale la procedura di recupero degli aiuti concessi era stata iniziata.

In questa materia la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire, proponendo un orientamento condivisibile e pertanto meritevole di essere confermato, che “in tema di recupero di aiuti di Stato, pur in presenza nell’ordinamento italiano di norme istitutive di esenzioni analoghe a quelle ritenute contrastanti con il diritto comunitario e nella conseguente difficoltà di comprendere quali in concreto possano costituire aiuti di Stato illegittimi, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell’operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata”, Cass. 30 giugno 2016, n. 13479.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso la società TE.AM. censura la decisione della Commissione Regionale impugnata per non aver ritenuto fondata la propria contestazione relativa alla illegittimità dell’ammontare della pretesa tributaria riportata nell’ingiunzione, perchè calcolata in difformità dal criterio legale che impone di quantificare il valore in ragione dell’effettivo beneficio fruito.

Al riguardo occorre ricordare che la L. n. 62 del 2005, art. 27, comma 3, aveva previsto che i beneficiari di aiuti di Stato fossero tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente una dichiarazione dei periodi d’imposta nei quali il regime di esenzione era stato fruito, con autoliquidazione delle imposte dovute. L’odierna ricorrente neppure allega di avere provveduto all’adempimento. L’Agenzia delle Entrate ha quindi calcolato il rimborso dovuto sulla base degli elementi direttamente acquisiti (D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2) e pertanto sul fondamento di quanto esposto dalla contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Tanto premesso, la censura proposta dalla società TE.AM. si rivela esposta in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione. La ricorrente si limita infatti a criticare l’operato dell’Amministrazione finanziaria, ma non espone di quali diversi elementi disponesse quest’ultima per modificare le proprie valutazioni ed i propri conteggi, in assenza dell’autoliquidazione dell’imposta dovuta, e, in realtà, l’impugnante neppure espone compiutamente quale sia il suo interesse a coltivare la contestazione, perchè non indica quale modalità di calcolo avrebbe dovuto invece essere adottata, e pervenendo a quali risultati, in modo che sarebbe risultato possibile valutare se la società stessa avesse effettivamente subito un pregiudizio.

Il motivo di ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.4. – 2.5 – Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perchè mediante gli stessi la ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, l’omesso esame dei propri argomenti volti a dimostrare che i benefici concessi alla società TE.AM. Spa non avevano natura di aiuti di Stato, in considerazione delle qualità soggettive dell’odierna ricorrente.

Merita in proposito di essere ricordato che la Commissione Europea ha giudicato gli specifici benefici per cui è causa, erogati alle società di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 22, tra cui l’odierna ricorrente, costituire un aiuto di stato non compatibile con il mercato comune e ne ha imposto il recupero, non mancando poi di condannare successivamente l’Italia (causa C-207/05) per non avervi provveduto. In conseguenza è stato approvato il D.L. n. 10 del 2007 per disciplinare il necessitato recupero delle somme. Tanto premesso questa Corte, nella ricordata decisione n. 23416 del 2010, pronunciata in questo giudizio, proprio nel dettare il principio di diritto, ha già statuito che “ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE”. La questione non poteva essere quindi riproposta, e la Commissione Tributaria Regionale non era tenuta a pronunciare sul punto.

I motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

2.6. – Con il sesto motivo di ricorso la società ricorrente contesta l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in ordine alle sue contestazioni in materia di irregolarità dell’ingiunzione notificatale, che si rivela un atto atipico, in quanto non rispetta i modelli previsti dall’ordinamento tributario. Il motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto occorre osservare che il ricorrente propone la sua critica trascrivendo per intero, alle pp. 32-39 del ricorso, le contestazioni proposte in merito nei precedenti gradi del giudizio, senza neppure ricondurre i propri argomenti ad un momento di sintesi, mentre questa Corte ha di recente avuto occasione di ribadire che “in tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto”, Cass. 18 giugno 2018, n. 15936. Tanto premesso, il motivo di ricorso risulta pure infondato. A quanto è dato comprendere, il ricorrente lamenta che avendo l’Amministrazione finanziaria redatto la propria ingiunzione su un atto “atipico”, ha violato il proprio diritto di difesa, con particolare riferimento al difetto di motivazione (ric., p. 35). La censura, in ogni caso, non merita accoglimento. La Commissione Tributaria Regionale impugnata, infatti, ha espressamente trattato la questione. Ha osservato innanzitutto che la pretesa carenza di motivazione lamentata dalla TE.AM. Spa, pur ritenuta fondata dalla Commissione Tributaria Provinciale, è priva di ogni pregio alla luce delle osservazioni della Corte di Cassazione la quale, in sintesi, ha evidenziato la natura di atto dovuto dell’ingiunzione, chiarendo che la motivazione necessaria si esaurisce nel richiamo della norma di legge e nella circostanza, incontestata, che il beneficiario abbia usufruito di un’agevolazione incompatibile con il diritto comunitario, dovendo escludersi che l’Agenzia avesse l’onere di indicare ulteriori elementi concreti da porre a fondamento dell’atto di recupero.

Il motivo di ricorso deve comunque essere dichiarato inammissibile.

2.7. – Con il settimo motivo di ricorso, la società TE.AM. contesta l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in materia di inapplicabilità degli interessi all’atto di recupero, e comunque di erroneo calcolo degli stessi.

In questo caso il ricorrente, che pure opera riferimento alle pp. 40-50 del suo ricorso, propone una sintesi della sua critica e, alla p. 50 dell’atto di impugnazione, ripercorre il calcolo degli interessi effettuato dall’Agenzia e conclude che l’interesse, seppur dovuto, avrebbe dovuto essere calcolato su base semplice e non composta, problematica sulla quale questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi.

Tuttavia occorre rilevare che, effettivamente, non si rinviene una specifica pronuncia in materia di applicabilità degli interessi all’atto di recupero, e tanto meno in ordine al corretto calcolo degli stessi, da parte della impugnata Commissione, la quale non opera riferimento a questi temi.

Alla luce di tali evidenze, le critiche proposte dalla società ricorrente risultano fondate, ed il motivo di ricorso deve essere pertanto accolto.

In conseguenza delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, limitatamente al settimo motivo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, che provvederà anche a governare le spese di lite del giudizio di cassazione. Il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo devono essere dichiarati inammissibili. Il secondo motivo deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso proposto dalla TE.AM. – TERAMO AMBIENTE Spa, rigetta nel resto. Cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo di ricorso accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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