Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3162 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31884-2018 proposto da:

ASL NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTINO MANFREDONIA;

– controricorrente –

contro

G.L., G.G., G.A.,

G.P., G.M., G.C., G.S.,

GU.CL., GU.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3828/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 18 gennaio 2008, B.N. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Asl Napoli (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva di avere subito in conseguenza dell’errata diagnosi di tumefazione neoplastica inguinale sinistra, che i sanitari della stesse avevano effettuato, dimettendola in data 18 settembre 2001, dopo il ricovero presso l’ospedale (OMISSIS). Lamentava che solo a seguito della TAC aveva accertato la corretta diagnosi ed era stata sottoposta intervento chirurgico dagli stessi sanitari con notevole ritardo e, a causa dell’inadeguatezza dell’intervento, le condizioni salute si erano aggravate, tanto da subire l’amputazione dell’arto inferiore sinistro in data (OMISSIS). Si costituiva l’azienda sanitaria contestando la pretesa e deducendo di avere stipulato una polizza per la responsabilità civile con la Navale Ass.ni, successivamente incorporata da UGF Ass.ni S.p.A. Si costituiva la compagnia, deducendo che la garanzia avrebbe avuto effetto solo a partire dal 30 settembre 2006 e con retroattività fino alla 30 settembre 2002, trattandosi di garanzia in modalità claims made. Insisteva per la propria estromissione dal giudizio. Interrotto il giudizio per il decesso della B., la causa proseguiva nei confronti degli aventi causa, G.L., G.G., G.A.M., G.P., G.M., G.C., G.S., Gu.Cl. e Gu.An.;

il Tribunale, con sentenza del 31 gennaio 20141 rigettava le domande, dichiarando assorbita ogni statuizione in merito alla domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore;

avverso tale decisione gli eredi G. proponevano appello, con atto di citazione del 16 marzo 2015, lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata applicazione del criterio del “più probabile che non”. Si costituiva l’azienda sanitaria, contestando i motivi di gravame senza riproporre la domanda di garanzia impropria nei confronti dell’assicuratore. Si costituiva Unipol Sai Ass.ni S.p.A., che aveva incorporato Navale Ass.ni S.p.A., chiedendo il rigetto dell’appello e, comunque, della domanda di garanzia impropria proposta dall’azienda sanitaria nel precedente grado di giudizio;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 30 luglio 2018 accoglieva l’appello, condannando l’azienda sanitaria al pagamento della somma di Euro 111.567, oltre interessi e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, compensando quelle nei confronti dell’assicuratore;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Asl Napoli (OMISSIS) affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Unipol Sai Ass.ni S.p.A. (già Navale Ass.ni S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione l’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale, accogliendo l’appello, avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda di garanzia poichè la stessa non sarebbe stata riproposta dall’azienda sanitaria, in grado di appello. Al contrario, la posizione dell’assicuratore della responsabilità civile, nel giudizio nel quale viene chiamato in causa, prescinde dall’esistenza di una domanda del garantito sull’accertamento del rapporto di garanzia. Conseguentemente, ricorrendo l’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, la posizione del garante sarebbe quella di un interventore adesivo autonomo. Pertanto, poichè la compagnia di assicurazione aveva contestato la domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto, il giudicato doveva intendersi esteso anche nei confronti del garante, indipendentemente dalla posizione adottata in secondo grado dall’azienda sanitaria;

il motivo presenta profili di inammissibilità per difetto di specificità, presentandosi generico e vago. In particolare, non è chiaro se l’azienda sanitaria lamenti la sola compensazione delle spese o anche la mancata condanna solidale con essa ricorrente. Inoltre, i precedenti richiamati si riferiscono tutti ad ipotesi di domande concretamente riproposte o dispiegate;

a prescindere da ciò, il ricorso è destituito di fondamento, in quanto la possibilità di adottare una condanna alle spese anche nei confronti dell’assicuratore è subordinata all’accoglimento della domanda di garanzia, che, invece, secondo la Corte territoriale, non è stata proposta e quindi era oggetto di giudicato;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delta ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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