Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3162 del 09/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/02/2021), n.3162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
R.D., B.U., R.S., rappresentati e difesi
dagli avv. Federico Casa, Fabio Sebastiano e Federica Scafarelli,
elettivamente domiciliato presso lo studio della terza in Roma, Via
G. Borsi n. 4, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c., e dei soci ill. resp., in persona del
curatore fall. p.t.;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza Cass. 13
dicembre 2019, n. 32996, in R.G. n. 4261/2017;
vista la memoria dei ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 gennaio 2021 dal Presidente relatore Dott. Massimo Ferro.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
la predetta ordinanza deve essere corretta laddove, nella denominazione del ricorrente (in epigrafe), nonchè con riguardo al fallimento e poi in premessa erroneamente si riferisce a ” BO. IMPIANTI di BO.” anzichè a ” B. IMPIANTI di B.”, trattandosi di evidente errore materiale;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
visti l’art. 391 bis c.p.c. e art. 380bis c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza Cass. 13 dicembre 2019, n. 32996, in R.G. n. 4261/2017, nella quale le parole ” BO. IMPIANTI di BO.” vanno corrette in ” B. IMPIANTI di B.”.
Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021