Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3162 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 09/02/2011), n.3162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunt – –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezio – –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Circondario Empolese Valdelsa, con sede in (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma

alla Piazza dei Caprettari n. 70 presso l’avv. Pallottino Damiano

(studio Legale Ripa di Meana ed Associati) insieme con l’avv.

FARNETANI Riccardo che lo rappresenta e difende in forza del

“mandato” rilasciato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il Consorzio Conciatori di Fucecchio, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato (nel giudizio

innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) in Roma alla

Via A. Gramsci n. 28 presso l’avv. Franchi Manilio;

(2) la s.r.l. BRISTOL, con sede in

(OMISSIS);

(3) la s.p.a. CARLI, con sede in

(OMISSIS);

(4) la s.r.l. SIRIO, con sede in

(OMISSIS);

(5) la s.r.l. R.C.M., con sede in

(OMISSIS);

(6) la s.r.l. APOLLO 11, con sede in

(OMISSIS);

(7) la s.r.l. EUGENIA, con sede in

(OMISSIS);

(8) la s.r.l. MAG Industria Conciaria, con sede in

(OMISSIS);

(9) la Conceria Ramerini Giuseppe, con sede in

(OMISSIS);

(10) la s.p.a. ZABRI, con sede in

(OMISSIS);

(11) la s.r.l. CROMODERMA, con sede in

(OMISSIS);

(12) la s.r.l. BENVENUTI, con sede in

(OMISSIS);

(13) la s.p.a. RINALDI Conceria, con sede in

(OMISSIS);

(14) la s.r.l. Conceria Il Ponte, con sede in

(OMISSIS);

(25) la s.n.c. Stella Rossa di Fefe’ e Panettoni D., con sede in

(OMISSIS);

(16) la s.r.l. VITALCHIMICA Italiana, con sede in

(OMISSIS);

(17) la s.r.l. NUOVA EUROPELL, con sede in

(OMISSIS);

(18) la s.r.l. CONCERIA JAIPUR, con sede in

(OMISSIS);

(19) la s.r.l. ELISA, con sede in

(OMISSIS);

(20) la s.r.l. TRAPPER, con sede in

(OMISSIS);

(21) la s.p.a. DALLAS FG92, con sede in

(OMISSIS);

(22) la s.r.l. NEW STAR, con sede in

(OMISSIS);

(23) la s.r.l. WORD (recte: WORLD) TANNERY DALLAS GROUP, con sede in

(OMISSIS);

(24) la s.p.a. VIRGINIA, con sede in

(OMISSIS);

(25) la s.p.a. INDUSTRIA CONCIARIA CALLIGIANA, con sede in

(OMISSIS);

(26) la s.p.a. MONTEVERDI by Conti, con sede in

(OMISSIS);

(27) la s.n.c. L.T.L. di Lamberti G. e Lotumolo M. & C, con sede

in

(OMISSIS);

(28) la s.r.l. LA VELOCE, con sede in

(OMISSIS);

(29) la s.p.a. DELHI, con sede in

(OMISSIS);

(30) la s.p.a. ALBA, con sede in

(OMISSIS);

(31) la s.p.a. PEGASO, con sede in

(OMISSIS);

(32) la s.n.c. BAM di Bettin L. e Alaimo, con sede in

(OMISSIS);

(33) la s.n.c. F.C. di Campioni Carlo & C, con sede in

(OMISSIS);

(34) la s.n.c. G. & C. di Granato M. & C, con sede in

(OMISSIS);

– intimati –

AVVERSO la sentenza n. 175/2009 depositata il 24 novembre 2009 dal

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall’avv. Riccardo

FARNETANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato (a mezzo del servizio postale) a tutti gli intimati indicati in epigrafe (con esclusione della s.p.a. DELHI), il Circondario Empolese Valdelsa – premesso che “con ricorso davanti al TRAP” le aziende intimate, le quali “prelevano acqua di falda per usi produttivi (concerie)”, “hanno sostenuto di non essere tenute al pagamento dei canoni idrici” richiesti (“nella misura minima prevista dalla legge”) da esso Circondario “per il periodo 1999-2005” (a) “per intervenuta prescrizione dei canoni degli anni 1999 e 2000” e (b) per inapplicabilita’ del “minimo di legge” (“dovendosi … determinare i canoni in base all’effettivo prelievo”) -, in forza di un unico (complesso) motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 175/2009 (depositata il 24 novembre 2009) con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva respinto il suo appello avverso la decisione (483/08, depositata il 26 marzo 2008) del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze il quale aveva “Accolto l’eccezione di prescrizione relativa ai canoni … per gli anni 1999 – 2000” e “respinto le ulteriori domande dei ricorrenti” Nessuno degli intimati svolgeva attivita’ difensiva.

Il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto contro la s.p.a. DELHI in quanto il ricorrente ha esibito soltanto gli avvisi di ricevimento dei plichi postali contenenti detto ricorso inviati per la notifica agli altri trentatre intimati e non anche quello, con identica funzione, relativo alla indicata societa’.

2. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato l’appello del Circondario osservando:

– “la L. n. 36 del 1994, che ha dichiarato pubbliche tutte le acque, ha … mantenuto la categoria delle concessioni preferenziali (spettanti in via non concorrenziale a precedenti utilizzatori nei limiti dell’acqua o della forza motrice fino ad allora utilizzata) di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 4 pur potendosi ritenere … che il provvedimento amministrativo di riconoscimento dell’utenza per usi pregresso di cui al cit. art. 4, in precedenza considerato come “diritto soggettivo”, analogamente a quanto previsto per le “antiche utenze” di cui agli artt. 2 e 3 del cit. R.D. (Cass. S.U. 1245/2000), debba essere qualificato come provvedimento amministrativo, in quanto emesso sulla scorta di un giudizio tecnico discrezionale compatibile con le esigenze di equilibrio del bilancio idrico (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 25, comma 2 come modificato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 9 quater attuativo delle disposizioni della L. n. 36 del 1994)”;

– “cio’”, pero’, “non incide . . . sulla consistente giurisprudenza (Cass. 140/81; 5824/80; 4804/80; 3823/80; 1775/79; 5915/78) …

formatasi in tema di concessioni di acque pubbliche” (“ancorche’ riferita alle “antiche utenze” di cui al R.D. del 1933, artt. 2 e 3”) “avendo la Suprema Corte distinto l’entrata patrimoniale costituita dal canone dal provvedimento di concessione (o riconoscimento) definendo i canoni come prestazioni periodiche dipendenti da una “causa debendi” a carattere continuativo, avente come unico fatto generatore la derivazione dell’acqua pubblica, il cui termine di prescrizione decorre dalle singole scadenze, come non contraddetto dal cit. D.Lgs. del 1999, art. 23, comma 6 bis che fissava ad un termine di poco successivo alla sua entrata in vigore (cioe’ al 10 agosto 1999) la decorrenza dei canoni rispetto alle domande di riconoscimento di utenze in uso o di pozzi-prorogate al 31 dicembre 2000, ma evidentemente presentabili prima di tale data, risalendo la declaratoria di pubblicita’ delle acque pubbliche al 1994”; “cio’ in sostanziale conformita’ con la citata giurisprudenza, che nell’affermare la nascita del diritto della P.A. alla data posta dalla legge, ne afferma la possibilita’ di esercizio da quel momento “restando insensibile ali ‘ intervento o meno del riconoscimento dell’utenza o all’eventuale pendenza del relativo procedimento” (Cass. 5824/80) a prescindere, quindi dalla qualifica di “diritto soggettivo” attribuibile ad un atto di concessione avente gli effetti di un riconoscimento di utenze gia’ in uso , di cui alla … sentenze delle Sezioni Unite n. 1245/2000”.

Secondo il giudice a quo, “quindi”, “non incide . . . sulla decorrenza del termine di prescrizione annuale dei singoli canoni ne’ la … proroga delle domande al 31 dicembre 2000, avendo il TRAP accertato che alla data della richiesta di pagamento (3 ottobre 2005), le annualita’ del 1999 e 2000 risultavano prescritte in relazione alle istanze di concessione preferenziale tempestivamente presentate dai ricorrenti (…) ne’ tantomeno l’ulteriore proroga intervenuta nel 2006 di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, cioe’ successivamente alla prescrizione gia’ maturata, e quindi non rilevante ai fini della presente causa, ovvero il Regolamento della Provincia di Firenze, emesso anch’esso nel 2006”, “ne’ si puo’ …

accampare il difetto di organizzazione della P.A., che non avrebbe … consentito all’ente appellante (circostanza peraltro indimostrata) di operare prima del 2005”.

3. Il Circondario impugna tale decisione e denunzia “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2, 3, 4, 7, e 37;

… della L. n. 36 del 1994, artt. 1 e 34 del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96 nonche’ del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238” e “degli artt. 2935 e 2948 cod. civ.”, oltre che “totale mancanza di motivazione su alcuni motivi di impugnazione”.

A. Il ricorrente – premesso che “nel 2005” esso ha “liquidato il canone annuo da pagarsi a scadenze periodiche negli anni a seguire (dal 2006 in poi) e … determinato una somma complessiva” (“da pagarsi ,.. in unica soluzione … oppure in tre rate semestrali”);

richiamati i principi secondo cui (a) “in materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidita’ civile, la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 trova applicazione solo per i ratei gia’ liquidati, mentre e’ assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento (in un ‘ unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione” (Cass., lav., 22 agosto 1997 n. 7882) e (b) “la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto cio’ che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu’ brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione e’ suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e che anche gli interessi nella stessa disposizione previsti debbono rivestire, per essere soggetti al termine breve di prescrizione, il connotato della periodicita’, (cfr. cass. civ. sentt. nn. 2498 del 1998 e 3348 del 2003). Tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione cosi’ istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioe’, e’, o puo’ essere, prevista una pluralita’ di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, pero’, anche “uno actu”, con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 cod. civ.”. (Cass., 16 settembre 2005 n. 18432); affermato che “tale principio si applica anche al caso di specie” -, in primo luogo sostiene che “la sentenza e’ … viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2549 c.c.” perche’ “l’importo richiesto … a titolo di canoni arretrati per il periodo 1999 – 2005 costituisce un credito unico ed unitario costituito dal cumulo degli arretrati rispetto alla data di rilascio del titolo (concessione preferenziale)” e non “una prestazione per iodica cui applicare la prescrizione quinquennale”, la quale “si applica” solo “ai singoli canoni annuali dal 2006 in poi, una volta liquidati nel loro importo nel 2005”.

Il ricorrente aggiunge che la “prescrizione” di cui all’art. 2948 c.c. non puo’ decorrere “dal 1999” in quanto “in tale data il credito non era liquido ed esigibile” essendo il tempo “occorso … dipeso da fatti estranei alla sua volonta’”, cioe’ dal “trasferimento delle competenze dalla Regione alle province, e poi dalla Provincia ad esso Circondario” (“procedimento … a concluso solo nel 2005”):

“mancavano gli importi dei singoli canoni e mancavano le relative scadenza … talche’ il privato non a-vrebbe saputo quanto e quando pagare, e l’ente competente non poteva … esercitare il relativo credito” (“nessuna prescrizione poteva quindi decorrere”).

B. Il Circondario, di poi, riprodotta la “disposizione dettata …

dal R.D.L. 25 febbraio 1024, n. 456, art. 6” nonche’ “quella del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 1, comma 6 bis, art. 23”, ritiene “l’orientamento giurisprudenziale che afferma la prescrizione quinquennale per i canoni in caso di riconoscimento di antica utenza non . . . pertinente nel caso . . . , dal momento che riguarda una fattispecie . , , particolare, e cioe’ il diritto del soggetto che usava l’acqua da almeno trenta anni prima del 1884” ed osserva:

– “la prima norma era dettata dall’esigenza di certezza del diritto e di tutela dei diritti quesiti” (per cui “precisava che l’obbligo di pagamento decorreva da quella data “qualunque sia il tempo in cui i diritti stessi siano stati o verranno dichiarati e riconosciuti”);

– “l’art, 7 comma 6 bis”, invece, “contiene una norma di azione diretta alle Amministrazioni, attribuendo loro il potere … di rilasciare le concessioni preferenziali, e di liquidare e poi riscuotere il canone, ma imponendo anche loro il limite temporale di non pretendere canoni anteriori al 10 agosto 1999” perche’ “prima di quella data non vigeva ancora il principio di generalizzata pubblicita’ delle acque”;

– “ai sensi degli artt. 2 e 3 del TU, l’antica utenza e’ assimilata al possesso di un valido titolo” mentre “per le concessioni preferenziali … debbono essere rilasciate previa valutazione discrezionale e previa istruttoria”.

C. In terzo luogo il ricorrente ritiene che “nel caso . . . non puo’ . . . considerarsi maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” perche’ “il D.L. n. 152 del 2006, art. 96 a distanza di sette anni, afferma ancora che i canoni idrici sono dovuti a far data dal 10 agosto 1999” e “questo … dimostra la non decorrenza della prescrizione dalla medesima data” non potendo “la legge affermare l’esistenza di un obbligo di pagamento di un canone e al contempo sancirne la gia’ intervenuta prescrizione (nel 2006 erano gia’ decorsi cinque anni dal 1999)”: “una diversa interpretazione …

sarebbe … abrogante della legge”.

Per il Circondario, inoltre, “l’art. 96” e’ “coerente” con il R.D. n. 1775 del 1933 in quanto, decorrendo (per “regola generale”) “l’obbligo di pagare il canone idrico … dalla data di rilascio della . . . concessione” (per cui “la prescrizione del diritto a percepire il canone comincera’ a decorrere nel momento in cui il diritto puo’ essere esercitato, e cioe’ quello di rilascio della concessione di derivazione”) “identica e’ … la conclusione anche nel caso delle utilizzazioni di acque superficiali o sotterranee anteriori al 1999” (“quando ancora tali acque non erano …

pubbliche”) atteso che “la legge impose agli utilizzatori di chiedere la concessione di derivazione sostanzialmente in sanatoria, per sanare l’utilizzazione pregressa” e “previde che gli enti concedenti, sulla base delle domande di concessione (preferenziale) presentate, potessero richiedere il canone di derivazione per il periodo pregresso … a decorrere dal 10 agosto 1999 … e non anche per il periodo anteriore”: “il termine di prescrizione”, pertanto, “inizia a decorrere quando il diritto puo’ essere esercitato”, ovverosia “quando la situazione di fatto” (“la mera utilizzazione di fatto della risorsa idrica”) “si evolve in una situazione di diritto” e cio’ “avviene o col rilascio della concessione di derivazione o quantomeno, se anteriore, con l’atto amministrativo di liquidazione del canone”.

“Prima del provvedimento di rilascio della concessione e/o di quello di liquidazione, il credito relativo al pagamento dei canoni idrici non e’ esigibile, e la prescrizione non decorre”.

D. Il Circondario, ancora, sostiene che l’“operazione di sezionamento di un potere amministrativo unitario” – compiuta dal Tribunale Superiore con l’affermare (a) la qualifica di “provvedimento amministrativo“ della “concessione preferenziale”, (b) “la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva del richiedente il riconoscimento della concessione preferenziale” e (c) la “possibilita’ di esercizio “, dal “momento”“ della “nascita del diritto della PA alla data posta dalla legge“, del diritto di richiedere i canoni a prescindere da un “atto di concessione “ – “non e’ prevista dalla legge ed e’ assolutamente artificiosa ed arbitraria”.

E. Il ricorrente, infine, lamenta “totale mancanza di motivazione . .

. con riferimento al primo motivo di ricorso al TSAP” (con il quale “era stato rilevato l’errore di fatto contenuto nella sentenza del TRAP, che aveva contestato ad esso Circondario la colpevole omessa riscossione dei canoni del 1999 e 2000”) atteso che, essendo state trasferite ad esso “le funzioni … soltanto con Delib. G. Prov. 29 novembre 2001, n. 434 e Delib. 10 ottobre 2002, n. 403” (“divenute pero’ concretamente operative soltanto nel corso del 2005”), “soltanto a far data dal 2005” (“o . . . dal 2002”) “poteva esercitare tale diritto (rectius: potere l’amministrativo)” per cui “la prescrizione quinquennale… non avrebbe potuto decorrere dal 1999, bensi’ dal 2002, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2935 c.c.”: per il ricorrente, quindi, “errata e’ percio’ l’affermazione” della sentenza impugnata secondo cui “il Circondario … aveva facolta’ di pretendere i pagamenti… sin dal 10 agosto 1999” dal momento che nel 1999 esso Circondario certamente non poteva pretendere alcun pagamento”.

4. Il ricorso e’ infondato.

A. In via preliminare e’ necessario circoscrivere esattamente il tema decidendi.

Questo, in carenza di specifica esposizione da parte del ricorrente, va identificato in base alle seguenti proposizioni tratte dalla sentenza impugnata:

– “istanze di concessione preferenziale tempestivamente presentate dai ricorrenti”;

– “canoni richiesti nel 2005 … per l’estrazione di acque sotterranee da pozzi, in preesistente uso a fini industriali, e per le quali, dopo la declaratoria di pubblicita’ di tutte le acque di cui alla L. n. 36 del 1994, le … aziende” (destinatarie della richiesta di pagamento) “avevano richiesto il riconoscimento di’ concessioni preferenziali”.

B. Questo genus di concessione, inizialmente, e’ stato previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34 (“norma transitoria” delle “disposizioni in materia di risorse idriche”) laddove ha stabilito “Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’art. 1, comma 1, della … legge” stessa.

Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, comma 4(“demanio idrico”) (“regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”), di poi, ha fissato il termine entro il quale “per le acque pubbliche di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1 e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, puo’ essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4”.

Successivamente:

(a) la L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 28, comma 1 ha disposto:

(1) “Il termine di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34 relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, e’ fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi della citata L. n. 36 del 1994, art. 32”;

(2) “in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997”;

(b) il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 6 bis (aggiunto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 7, comma 1, lett. d) ha prorogato “i termini previsti dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, art. 1, comma 4, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4 e dalla L. 17 agosto 1999, n. 290, art. 2 per le denunce dei pozzi, … al 31 dicembre 2000”, precisando che “in tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999” (anziche’ “dal 3 febbraio 1997”): il termine del “31 dicembre 2000” e’ stato, quindi, prorogato (b1) al “30 giugno 2001” dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 23, (b2) al “30 giugno 2002” dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 73, (b3) al “30 giugno 2003” dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 19, comma 5, b4) al “31 dicembre 2005” dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, art. 19 octies (aggiunto dall’allegato 1 alla L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione) e (b5) al “30 giugno 2006” dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 23 quater (aggiunto dall’allegato alla L. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione);

(c) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – il quale con la lett. u) del comma 1 del suo art. 175 ha espressamente abrogato (“sono o restano abrogate”) “a decorrere dalla data di entrata in vigore della sua parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:… u) la L. 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell’art. 22, comma 6” – all’art. 96 (recante espressamente “modifiche al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775”) ha:

1 regolato, nel comma 6, “le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto”, prevedendo (1) la possibilita’ di presentare (“e’ ammessa la presentazione” di) una “domanda di concessione in sanatoria … previo pagamento della sanzione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17 aumentata di un quinto” e, “successivamente” alla data fissata, (2) l’applicazione (sempre “alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto”) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, comma 3″);

(2) disposto, con il comma 7, che (a) “i termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3 e 4 il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 1, comma 1 nonche’ perla presentazione delle denunce dei pozzi a norma del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, art. 10 sono prorogati al 31 dicembre 2007”;

(b) “in tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999”;

(c) “nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico”.

C. L’analisi delle riprodotte disposizioni – in una con gli innumerevoli richiami al “R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775” contenuti passim in tutto il testo della L. n. 36 del 1994 – manifesta univocamente la volonta’ legislativa di collegare il “diritto” al “riconoscimento o alla concessione” per il pregresso utilizzo delle acque che hanno “assunto natura pubblica a norma della … L.” n. 36 del 1994, art. 1, comma 1, al “R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3 e 4 “, ovverosia proprio alle prescrizioni regolatrici delle situazioni (anche ivi) anteriori alle disposizioni sull’uso delle acque pubbliche dettate dal provvedimento normativo del 1933 che la giurisprudenza di questa Corte ha sinteticamente qualificato “antiche utenze”.

C1. La forza logica di tale richiamo non e’ vinta dalle osservazioni svolte dal Circondario per sostenere l’inapplicabilita’ al caso della giurisprudenza (sentenze: 1^, 13 dicembre 1978 n. 5915; 1^, 27 marzo 1979 n. 1775; 16 giugno 1980 n. 3823; I, 24 luglio 1980 n. 4804; 1^, 12 marzo 1981 n. 1401; 1^, del 10 novembre 1981 n. 5948, nella quale si segnala anche il difetto di una esplicita norma contraria) formatasi sulle “antiche utenze” idriche perche’ anche gli evocati poteri, esercitabili dall’ente nei confronti pure degli utenti aspiranti (siccome in possesso dei requisiti necessari) al rilascio di una “concessione preferenziale” (quindi di una concessione a preferenza di ogni altro concorrente) – unici elementi indicati come significativi di diversita’ -, non valgono a contrastare il decisivo rilievo che anche nel caso (1) quelli dei quali e’ stato richiesto il pagamento sono sempre e solo “canoni” ritenuti dovuti dall’ente perche’ per gli anni di riferimento il debitore ha prelevato acqua pubblica e (2) che la fonte giuridica di quei “canoni” annuali – attesa l’indiscussa legittimita’ (considerato il non disconosciuto possesso dei requisiti per il rilascio della “concessione preferenziale”) pure del prelievo di acqua effettuato negli anni precedenti il rilascio della concessione detta – e’ sempre e soltanto il (legittimo) “prelievo” dell’acqua, di cui il canone richiesto costituisce soltanto il “corrispettivo” (L. n. 36 del 1994, art. 18, comma 1), di tal che (come specificato in quella, qui sterilmente contestata, giurisprudenza) tali “canoni” costituiscono sempre e solo “prestazioni periodiche” (in danaro) nascenti dalla medesima, identica “causa debendi” r ovverosia dal “diritto” (riconosciuto) di prelevare acque pubbliche dal sottosuolo.

C.2. A fronte di tanto, nel caso non assume nessuna particolare forza scriminante il potere dell’ente (peraltro normativamente limitato a dettare “prescrizioni relativi ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico”) di eventualmente regolare (non negare) la concessione, anche all’aspirante favorito, per la riscontrata presenza delle ragioni tecniche (“minimo deflusso vitale”; “equilibrio del bilancio idrico”) di tutela della “salute” della fonte idrica previste dalla norma, atteso che la richiesta di pagamento attiene ad un prelievo gia’ legittimamente effettuato da detto aspirante, per cui in ordine allo stesso l’ente non puo’ piu’ addurre (perche’ factum infectum fieri nequit) la eventuale sussistenza (in detti anni) di ragioni tecniche (peraltro neanche addotte, neppure per gli anni successivi) limitative del prelievo stesso e (2) detta richiesta (come evidenziato innanzi, sub A) e’ stata effettuata nel 2005, quindi ben prima della stessa emanazione (nell’anno successivo) dell’art. 96 detto, con l’ultimo periodo del cui comma 7 il legislatore ha previsto, per la prima volta, che “nel provvedimento di concessione preferenziale” debbano essere “contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico”.

Diversa fonte giuridica (di obbligazione evidentemente risarcitoria), peraltro, come intuitivo, va riscontrata nell’ipotesi (che non interessa la fattispecie) di prelievo abusivo delle acque per totale carenza di concessione (come per mancata fruizione della possibilita’, concessa dal richiamato comma 6, di richiedere il rilascio “concessione in sanatoria”).

In consonanza con quanto statuito da queste sezioni unite nella sentenza n. 1245 depositata il primo dicembre 2000 a proposito delle “antiche utenze”, deve, quindi, affermarsi che anche la disposizione dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 7 (al pari della precedente dettata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 34) attribuisce agli utenti che abbiano presentato “domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 4” un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta “concessione”, con effetti (anche verso i terzi) ex tunc perche’ non attributiva, ma meramente dichiarativa, del diritto, di esso utente, di uso dell’acqua divenuta “pubblica” in forza della L. n. 36 del 1994, art. 1 (“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche’ non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e’ salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta’”).

D. La “prescrizione breve” di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, – come ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass., 2^, 3 settembre 1993 n. 9295, da cui gli excerpta, nonche’, oltre a Cass., trib., 16 settembre 2005 n. 18 4 32 avente ad oggetto “interessi dovuti … per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rate periodiche”, citata dallo stesso ricorrente, di recente: Cass., 1^, 16 novembre 2007 n. 23746, che lo ha definito “principio ormai fermo e consolidato che non necessita di rivisitazione” richiamando “per tutte cfr. Cass, nn. 2498/1998, 14080/2004”) – opera “con riferimento alle obbligazioni periodiche”, ovverosia alle “obbligazioni che”, come quella oggetto di esame, “si caratterizzano per il fatto di essere passibili di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto attraverso il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa de rapporto obbligatorio e puo’ essere appagato l’interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di piu’ prestazioni aventi un titolo unico e pero’ ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico”.

Nella decisione del 1993 si e’ altresi’ specificato (a) che (citando “in merito, Cass. … 1^, n. 4251 del 6 ottobre 1977, id. … n. 6487 de 15 dicembre 1980”) “la prescrizione in questione … non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie”, cioe’ alle obbligazioni “suscettibili di esecuzione cosi’ istantanea, come differita o ripartita”, “in cui, cioe’, e’, o puo’ essere, prevista una pluralita’ di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, pero’, anche “uno actu”, con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 cod. civ.” e (b) che “l’accertamento in ordine alla riscontrabilita’ delle singole fattispecie di una obbligazione unitaria, ad esecuzione differenziata o ripartita, o di una obbligazione periodica, risolvendosi, di massima, in un apprezzamento di fatto, deve intendersi riservato al giudice del merito, la cui decisione sul punto resta incensurabile in sede di legittimita’ tutte le volte che si riveli sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria”.

E. In forza di tali principi il semplice “cumulo” di crediti “arretrati” (piu’ precisamente: di crediti concernenti differenti annualita’ pregresse di prelievo di acque) operato dall’ente creditore costituisce semplicemente il risultato aritmetico della somma di ciascun credito annuale: l’operazione, pertanto, non e’ giuridicamente idonea a mutare in istantanea l’obbligazione di pagamento del “canone”, per sua natura periodica, ovverosia a modificare la “causa” della debenza, e neppure a trasformare i crediti “arretrati” in un “credito unico” perche’ l’identificazione di ciascun rapporto obbligatorio va sempre operata in base alla relazione temporale (annuale) del complessivo prelievo idrico compreso nel canone richiesto, in ordine al quale ogni scadenza costituisce il riferimento identificativo solo del credito di quell’anno, che e’, percio’, diverso sia dal quello dell’anno precedente che dal credito del periodo successivo.

Discende, quindi, che ciascun credito per canone annuale e’ soggetto ad una sua propria prescrizione quinquennale.

F. Vanamente il Circondario richiama a conforto la decisione:

– 22 agosto 1997 n. 7882 della sezione lavoro: nella stessa, infatti, si e’ (1) ribadito che “la prescrizione decorre per il credito gia’ sorto ma non ancora liquido, giacche’ la mancanza di liquidazione costituisce un mero impedimento di fatto alla sua realizzazione e non ne impedisce l’esercizio ai sensi dell’art. 2935 c.c., ossia l’attivita’ del creditore intesa alla propria soddisfazione (Cass., 18 febbraio 1964 n. 356, 16 luglio 1975 n. 2794” e (2) specificato che il principio affermato nasce dalle “norme previdenziali” chiamate a “colmare per analogia la lacuna presente nel diritto dell’assistenza obbligatoria”, quindi per problemi specifici e peculiari della materia;

– 29 aprile 2005 n. 8988, atteso che in questa si afferma l’opposto di quanto sostenuto dal Circondario:

la tesi del ricorrente, infatti, non trova avallo in tale statuizione perche’ l’espressione da questo richiamata (“la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valore e cioe’ per i consumi idrici del 1995 a far data dal 31 dicembre 1996 a seguito del provvedimento del Sindaco di Messina”) non costituisce la decisione della Corte ma solo la tesi (disattesa in toto) sostenuta dal Comune ivi ricorrente.

A proposito di prescrizione di crediti “arretrati”, avendo il Circondario richiamato principi peculiari della materia della previdenza obbligatoria, e’ utile ricordare, ^n via generale, che “per costante giurisprudenza di questa Corte” (Cass., lav.: 24 maggio 2006 n. 12238, che ricorda “Cass. n. 6750 del 1996, Cass. n. 5693 dei 1998”, e 21 agosto 2007 n. 17777, ex multis) le “azioni” del lavoratore “dirette ad ottenere le differenze retributive” (anche se derivanti da “riconoscimento della superiore qualifica”, la cui azione, invece, “si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.”), “si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.”.

G. La riconferma, da parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 7 della decorrenza “dal 10 agosto 1999” (gia’ indicata nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 96, comma 7; coincidente con l’entrata in vigore del richiamato D.P.R. n. 238 del 1999) dei “canoni demaniali” per le acque divenute pubbliche, ancora, non costituisce argomento logico per inferire un assoggettamento (con norma speciale) del (solo) credito relativo alle annualita’ pregresse alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. civ.) atteso che quella data (come osserva lo stesso ricorrente) individua soltanto il momento “a decorrere dal quale poteva essere richiesto il pagamento dei canoni di derivazione idrica” ma non ha nessun rilievo sulla determinazione del tempo di (estinzione per) prescrizione del credito corrispondente: l’istituto della prescrizione, come noto, in ragione della tutela della certezza delle situazioni giuridiche che lo connota (cfr., Cass. 3^, 11 febbraio 2010 n. 3082, tra le ultime), prende in considerazione soltanto il protrarsi del comportamento negligente del creditore: tale comportamento, pero’, e’ del tutto indifferente alla preliminare (necessaria per stabilire il tipo di pre-scrizione prevista per il caso) individuazione della natura giuridica della specifica obbligazione, quale individuata da questa Corte nelle decisioni richiamate innanzi supra sub D. H. In definitiva va affermato che il diritto dell’ente a riscuotere i canoni in questione e’ soggetto anch’ esso a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, decorrente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, perche’ si tratta di “prestazioni periodiche” che trovano la loro causa nel diritto dell’utente; alla “derivazione” dell’acqua pubblica.

I. L’”impossibilita’ di far valere il diritto” contemplata dall’art. 2935 cod. civ. (per il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere”), ancora, “alla stregua della giurisprudenza di questa Corte” (Cass., lav. 8 luglio 2009 n. 15991, che richiama “Cass. 28 luglio 2004 n. 14249”) “e’ solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”: nel caso il Circondario non ha allegato nessun impedimento giuridico ostativo all’esercizio del diritto.

I.1. La mancanza, addotta dal ricorrente a sostegno della affermata carenza di liquidita’ e di esigibilita’ del credito ostativa allo stesso inizio del decorso del termine prescrizionale, degli “importi dei singoli canoni” e delle “relative scadenze”, invero, giusta la prospettazione, trova causa esclusivamente nell’inerzia dell’ente creditore non avendo questo nemmeno indicato l’eventuale situazione giuridica ostativa, estranea alla sua volonta’: anzi, lo stesso ricorrente riferisce di aver applicato i “minimi di legge”, quindi importi determinati in base ad una “legge”.

Si consideri, esemplificativamente (non essendo necessaria, ai fini della decisione, una minuta ricognizione di tutti gli sviluppi normativi sul punto), che:

(b) gli “importi” e le “scadenze” dei “canoni annui” per le “utenze di acqua pubblica, previsti dall’art. 35 del TU … approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775” sono stati “stabiliti” gia’ con il citato L. n. 36 del 1994, art. 18 – il quale, inoltre, al comma 5 ha demandato ad un “decreto del Ministro delle Finanze” (da emanare “di concerto con il Ministero del Tesoro”) di definire “le modalita’” sia “per l’applicazione” di esso art. 18 che “l’aggiornamento triennale dei canoni”: l’organo delegato ha provveduto con il D.M. 25 febbraio 1997, n. 90;

(b) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89 del ha trasferito “alle regioni e agli enti locali”, tra l’altro lett. i, del comma 1, “le funzioni relative … alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche’ alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo”.

1.2. Il fatto, poi, che le “funzioni di cui e’ causa” siano state “trasferite” al Circondario ricorrente “soltanto con le Delib. G. Prov. 29 novembre 2001, n. 434 e Delib. 10 ottobre 2002, n. 403” (“concretamente operative”, si sostiene, “soltanto nel corso dell’anno 2005”) non vale a rendere il credito oggetto di controversia non ancora esigibile (almeno) sino al momento del “trasferimento” detto perche’ il Circondario e’ semplicemente subentrato (dal lato soggettivo) in un rapporto obbligatorio sorto in capo agli enti territoriali (Regione e Provincia) nel momento stesso del prelievo legittimo di acqua da parte di ciascun intimato e scaduto al termine di ogni periodo di riferimento del canone preteso come “arretrato”.

5. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimita’ in quanto gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso contro la s.p.a. DELHI e rigetta il ricorso contro gli altri intimati.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA