Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3162 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3162 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
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sul ricorso 27690-2016 proposto da:

Data pubblicazione: 08/02/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

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PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

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AZIENDA SANITARIA LOCALI SALERNO, in persona del legale

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER MARIA
RAMUNNI, EMMA TORTORA;
– ricorrente contro
DE CESARE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso da se stesso;

- controricorrente avverso la sentenza n. 4040/2016 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,
depositata il 23/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Rilevato che:
l’Azienda Sanitaria Locale Salerno ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4040/2016, emessa dal
Giudice di pace di Salerno, depositata il 23 agosto 2016, e
pronunciata secondo equità, ai sensi degli artt. 113 e 339 cod. proc.
civ., con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 818/2015, emesso a favore dell’avv. Vincenzo De
Cesare, per la somma di Euro 759,12, a titolo di spese legali
affrontate per l’intervento nella procedura esecutiva conclusasi con
ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., e che non
avevano trovato capienza nelle somme pignorate;
il resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378
cod. proc. civ.;
Considerato che:
la ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia disatteso
l’opposizione avverso il provvedimento monitorio, proposta dalla ASL
Salerno, fondato – quanto alle spese del procedimento di
espropriazione presso terzi – esclusivamente sull’ordinanza ex art.
553 cod. proc. civ., sebbene tale provvedimento non integri una
condanna nei confronti del debitore, ma solo un titolo esecutivo nei
confronti del terzo, e non possa costituire, quindi, prova scritta del
credito, ai sensi degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. nei confronti del
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VALITUTTI.

debitore, nonché della mancata riunione del presente ad altri giudizi
pendenti tra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto;
Ritenuto che:
dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e
particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e

sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della
sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, secondo comma,
cod. proc. civ), l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma
dell’art. 339 cod. proc. civ., sia l’unico rimedio impugnatorio ordinario
ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla
violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza
della motivazione (Cass. Sez. U., 18/11/2008, n. 27339; Cass.,
13/03/2013, n. 6410);
nel caso di specie, l’oggetto delle censura verta sulla violazione delle
norme sul procedimento, rientrante nella previsione dell’art. 113,
secondo comma, cod. proc. civ.;
pertanto, il proposto ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
con condanna dell’ASL ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del
controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di
legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

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delle sentenze ricorribili per cassazione, emerga che, riguardo alle

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.

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