Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3162 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28849-2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE PESCARA ALENTO & FORO,

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSTINO SARTORELLI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO MONTANINO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato CARLO MONTANINO, che si riporta agli atti e chiede,

in subordine, la trattazione in pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: “Il Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara il Comune di Montesilvano chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 1.034.276,34 a titolo di rimborso per il periodo 1999-2005 dei costi di gestione e manutenzione di un collettore che raccoglieva gli scarichi fognari e li inviava ad un depuratore, sulla base di inadempimento a convenzione scaduta nel 2000, ovvero a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito. Il Tribunale adito accolse la domanda, riconoscendo Euro 38.217,81 a titolo di rimborso spese relative al 1999 in forza della convenzione, ed ulteriori importi a titolo di ingiustificato arricchimento per le annualità successive. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato. Con sentenza di data 23 settembre 2015 la Corte d’appello accolse l’appello, disattendendo le domande proposte in primo grado dal Consorzio, e rigettò altresì la domanda riconvenzionale proposta dal Comune. Motivò la corte territoriale, per quanto qui rileva, nel senso della mancanza del requisito di sussidiarietà previsto dall’art. 2042 c.c. perchè il D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, riprodotto senza sostanziali modifiche prima dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 e poi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 prevedeva l’insorgenza del rapporto obbligatorio ai fini del corrispettivo direttamente con il funzionario che avesse consentito la prestazione e che essendo la questione rilevabile d’ufficio, nei limiti in cui la circostanza risultasse da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, non rilevava l’introduzione della relativa eccezione solo in grado di appello. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il Consorzio di Bonifica e resiste con controricorso la parte intimata.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione dell’art. 2042 c.c. e del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194 nonchè falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, convertito con L. n. 144 del 1989, e violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Osserva il ricorrente che, trovando applicazione per ragioni temporali la disciplina di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 194 (e limitatamente al 1999 il D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35), non trova più applicazione l’automatismo previsto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, nel senso che il rapporto obbligatorio con il funzionario insorge solo per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), ossia non si verifica nei limiti dell’accertata utilità ed arricchimento per l’ente, e che l’eccezione comunque non poteva essere sollevata in appello mancando l’accertamento di fatto in ordine all’assenza del presupposto escludente la responsabilità del funzionario. Conclude il ricorrente nel senso dell’erroneità dell’esclusione del requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente che era stato omesso l’esame del fatto decisivo dell’impiego del collettore a servizio di fogne comunali, oggetto di specifica statuizione da parte del Tribunale e non oggetto di impugnazione da parte del Comune.

I motivi, da valutare unitariamente, sono manifestamente infondati. Il riconoscimento di un debito fuori bilancio (ai sensi del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5, che ha sostituito la lett. e) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 37, comma 1 – disposizione poi trasfusa nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194, comma 1, lett. e)), costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorchè sprovvista di copertura contabile, senza introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam” – nè apportare una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento, di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile, n. 144, atteso che detto riconoscimento è sovranamente operato dalla P.A. nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (Cass. 27 gennaio 2015, n. 1510; 12 novembre 2013, n. 25373; 28 febbraio 2013, n. 5020). Come affermato anche dalle sezioni unite di questa Corte, per un verso si prevede la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l’amministratore o funzionario responsabile, per l’altro si rimette all’ente pubblico la valutazione esclusiva circa l’opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso (Cass. 26 maggio 2015, n. 10798). Corretta è quindi la conclusione del giudice di merito in termini di improponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c.”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore, con la precisazione che la previsione che il rapporto obbligatorio con il funzionario insorge solo per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) non significa, come opinato dalla parte ricorrente, che tale rapporto residui per l’ulteriore utilità e arricchimento, mentre permane l’azione per l’indennizzo per la diminuzione patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione, ma significa che il rapporto obbligatorio con il funzionario è limitato alla sola diminuzione patrimoniale, coerentemente alla logica dell’arricchimento senza causa (l’art. 194, comma 1, lett. e) contempla l’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 10.100,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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