Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31618 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16716/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Praedium s.r.l., in persona del L.R.p.r.t.

– resistente –

avverso la sentenza n. 186/34/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, del 24/11/2015, depositata il 14/1/2016 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Praedium s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 186/34/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, del 24/11/2015, depositata il 14/1/2016 e non notificata, concernente l’impugnativa da parte del contribuente del provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione della normativa antielusiva, presentata dalla società ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, per il periodo di imposta 2012;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania (di seguito C.T.R.), confermando la sentenza della C.T.P. di Napoli, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della impugnabilità del provvedimento dell’Amministrazione e dell’infondatezza nel merito del diniego della disapplicazione della normativa antielusiva, perchè il mancato ottenimento dei ricavi dipendeva dalla necessità della previa acquisizione del titolo amministrativo legittimante l’attività di edificazione;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la società è rimasta intimata,

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

1.2. il motivo è infondato;

1.3. in particolare, la ricorrente denunzia l’omesso esame dei motivi di merito che hanno costituito la motivazione del provvedimento di diniego dell’Amministrazione Finanziaria;

deve, però, rilevarsi che la C.T.R., richiamando e condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che la mancanza di remuneratività dell’attività economica (edificatoria) svolta dalla società per l’anno in questione non dipendesse da causa imputabile alla stessa, bensì dalla necessità della previa acquisizione del titolo amministrativo legittimante (la concessione edilizia) e dalla lunghezza del procedimento amministrativo;

non si ravvisa, quindi, la radicale omissione di motivazione denunziata dalla ricorrente, poichè la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, palesa l’iter logico – giuridico posto a base della decisione adottata;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

sostiene la ricorrente che, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di merito, la natura interlocutoria del provvedimento precluda la sua assimilazione agli atti impugnabili indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con la conseguenza che esso non possa essere impugnato dal contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, non essendo equiparabile ad un provvedimento di diniego di agevolazioni;

2.2. il motivo è infondato e deve essere rigettato;

2.3. invero, “la risposta all’interpello, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale l’amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l’immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata” (Cass. sent. n. 17010/2012; conf. Sez. 6 5, Ordinanza n. 13963 del 05/06/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3775 del 15/02/2018;)”;

non può, pertanto, negarsi che il contribuente, destinatario della risposta negativa, sia essa di inammissibilità, improcedibilità o diniego, abbia l’interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’atto in esame;

inoltre, come è stato precisato, “il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017);

3.1. con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

in particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame non vi sarebbero le situazioni di oggettivo impedimento dell’attività economica, idonee a giustificare la disapplicazione della norma antielusiva;

2.2. il motivo è fondato;

2.3. ed invero, la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4 bis, vigente ratione temporis, prevede che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8”;

la norma, quindi, riconosce al contribuente la possibilità di presentare istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle “relative disposizioni antielusive”) in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore) che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui all’art. 30, comma 1;

nel caso di specie, il giudice di appello, in violazione della normativa citata, non ha valutato se la società fosse nell’impossibilità di raggiungere il volume minimo di reddito, ma, pur riconoscendo che la stessa non aveva dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il ritardo, ha concluso nel senso che, comunque, per l’anno in contestazione (2012), la non operatività della società non fosse imputabile alla stessa, ma ai tempi del procedimento amministrativo per l’ottenimento delle necessarie concessioni ad edificare (in realtà ottenute nel 2009, come si legge nella stessa sentenza);

la C.T.R., quindi, non ha fatto corretta applicazione della norma in oggetto, che riconosce al contribuente la possibilità di presentare istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle “relative disposizioni antielusive”) solo in presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore), che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui all’art. 30, comma 1;

4.1. in conclusione, il terzo motivo di ricorso va accolto, con conseguente rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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