Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31617 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24798/2013 proposto da:

ROMA MULTISERVICE SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama

n. 68, presso lo studio del Prof. Avv.to Giovanni Puoti, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 149/10/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, pubblicata il 28 agosto 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 ottobre 2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Roma Multiservizi spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 149/10/2012, depositata in data 28 agosto 2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di tre comunicazioni-ingiunzione notificate alla contribuente, con le quali l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a rideterminare le maggiori imposte IRPEG ed ILOR dovute per gli anni 1994, 1995 e 1996, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali di cui la contribuente, società a partecipazione pubblica, aveva usufruito ai sensi della L. n. 549 del 1995 e del D.L. n. 427 del 1993, in quanto qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, per effetto di decisione della Commissione UE n. 2003/193/CE,- in sede di rinvio, a seguito di cassazione di pregressa decisione di appello con sentenza di questa Corte n. 23418/2010, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti, stante il maturarsi della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..

In particolare, i giudici d’appello, preso atto del principio di diritto affermato nella pronuncia di questa Corte n. 23418 (“In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione Europea divenuta definitiva”), in ordine alla necessità di disapplicazione, in materia di recupero di aiuti di Stato, per contrasto con il principio di effettività proprio della normativa comunitaria, della normativa nazionale sulla prescrizione, hanno affermato che la contribuente non aveva dimostrato, con idonea documentazione, la compatibilità con il mercato comune della fruizione dell’agevolazione e quindi che l’aiuto accordato non avesse inciso sul piano della concorrenza, mentre quanto alle contestazioni sul quantum, gli atti risultavano emessi in conformità della normativa specifica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vecchia formulazione, non avendo la CTR spiegato, con motivazione logica e coerente, perchè la richiesta di restituzione dell’esenzione fiscale, avanzata nei confronti della contribuente, era fondata nel concreto, atteso che, per previsione statutaria, la Roma Multiservizi (al pari delle pregresse aziende municipalizzate) poteva operare, negli anni in contestazione 1994-1996, con analoghe delimitazioni per materia e geografiche (solo in favore del Comune di Roma e nell’ambito di servizi pubblici locali); con il secondo motivo, si lamenta, poi, l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la CTR ben chiarito perchè era stato considerato aiuto di Stato esistente la fruizione dell’esenzione triennale dalle imposte sui redditi da parte di società mista, che non operava in regime di concorrenza con altre imprese;

infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, non avendo la CTR rilevato “l’incoerenza tra i valori accertati e le dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate dalla società”, cosicchè l’Ufficio, del tutto illegittimamente, non si era limitato a liquidare il dovuto ma aveva disconosciuto “tutte le variazioni “in diminuzione” apportate negli anni 1995-1996 al conto economico della società”, il che avrebbe comportato la necessità di notifica di avvisi di accertamento in luogo delle comunicazioni-ingiunzione qui opposte.

2. L’Agenzia delle Entrate svolge un unico motivo di ricorso incidentale “condizionato”, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, del Trattato CE, artt. 86, 87 e 88, della Decisione della Commissione Europea del 2002, nonchè del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alle affermazioni, presenti nella decisione impugnata, circa la necessità di valutare “caso per caso” le ipotesi di non operatività dell’obbligo di recupero, laddove, invece, non è possibile valutare situazioni di esclusione del divieto previsto dal Trattato UE, art. 87, diverse dal mancato raggiungimento del tetto “de minimis”, e circa la possibilità, in astratto, per la contribuente di fornire la prova della mancanza di concorrenza nel mercato e quindi del non assoggettamento all’obbligo di restituzione degli aiuti dichiarati illegittimi.

3.Le prime due censure del ricorso principale, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Questa Corte, anche in punto di onere motivazionale degli atti concernenti il recupero di aiuti di Stato, nella pronuncia n. 23799 del 2016, ha chiarito che: “in tema di aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo, del D.L. n. 10 del 2007, ex art. 1, convertito nella L. n. 46 del 2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite, ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunità economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento, spettando alla società destinataria dell’ingiunzione eccepire e provare che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola suddetta ed all’Amministrazione dimostrare che la società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario”, cosicchè “tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione”.

L’obbligatorietà del recupero, sopra già evidenziato, non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa valutazione, in quanto l’esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuto di State rientra nella competenza esclusiva della Commissione della Comunità Europea (Sez. 5, nn. 15407 – 15409 del 2015 cit.; n. 6538/2012 cit.).

Questa Corte (Cass. n. 23799/2016; conf. Cass.23949/2016) ha già ritenuto destituito di fondamento il suddetto presupposto, vale a dire la necessità di procedere ad un’analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche condizioni per il recupero. Il recupero dell’agevolazione, infatti, è escluso nella sola ipotesi che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola del “de minimis”, circostanza che non risulta eccepita, nè tanto meno provata dalla contribuente, investita del relativo onere.

Nel caso di specie, la società contribuente, neppure richiamando l’eccezione relativa alla regola del “de minimis”, semplicemente insiste nel ritenersi esente dal recupero in ragione del fatto che nei settore di attività, dove essa operava, non sarebbe stato realizzato alcun rafforzamento della propria posizione concorrenziale nel territorio di appartenenza, in ragione del circoscritto perimetro dello stesso e della non ipotizzabilità di un’apertura alla concorrenza. La decisione impugnata ha negato, in concreto, rilevanza a siffatte argomentazioni difensive.

Deve peraltro rilevarsi (ed in ciò sarebbe fondato il ricorso incidentale condizionato della controricorrente Agenzia) che una diversa decisione sul punto si sarebbe risolta in un’inammissibile revisione della decisione della Commissione, la quale costituisce fonte di diritto comunitario di immediata applicazione nei giudizi tra privati e pubblici poteri (v. Sez. 5, n. 2428 del 03 febbraio 2010). Invero, la Commissione ha affermato che “quand’anche la concorrenza in un determinato settore economico e in un determinato momento sia limitata, gli Stati membri non possono adottare misure comportanti aiuti di Stato suscettibili di impedirne lo sviluppo o di diminuire il grado di concorrenza già esistente” (decisione 2003/193/CE, punto 84). Inoltre, la Commissione ha evidenziato come la legge non imponga alle società ex lege n. 142 del 1990 le limitazioni per materia e per territorio che valevano per le aziende municipalizzate: tali società per azioni, infatti, “possono svolgere qualsiasi attività economica in qualsiasi territorio” (decisione citata, punto 92). La Decisione che, nella specie, si tratta di attuare, n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 1 giugno 2006 in causa C-207/05 e, quindi, attuata dalla L. n. 10 del 2007, si ribadisce, non lascia altro spazio che alla verifica dei due soli presupposti: a) che il soggetto destinatario della pretesa sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990;b) che tale società abbia usufruito (per restare al caso di specie) effettivamente dell’esenzione triennale prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14; in presenza di detti presupposti, l’azione di recupero può essere esclusa solo nel caso dell’appartenenza dell’aiuto “individualmente concesso” all’ambito di applicazione della regola “de minimis”, situazione che, come detto, deve essere eccepita dalla società contribuente, ai sensi di quanto previsto alla norma interna citata, commi 4 e 9.

Va dunque ribadito il principio in virtù dei quale, nei giudizi concernenti la verifica della esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalle decisioni della Commissione Europea, è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa alla illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, quando l’atto sia divenuto inoppugnabile o il ricorso contro di esso – proponibile anche dai soggetti privati interessati – sia stato respinto, pena, altrimenti, la vinificazione del sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dai Trattati relativi all’Unione Europea (Cass. n. 15207 del 2012, cit.; Cass. 23949/2016); è poi sufficiente rilevare, come già detto, che le tesi della ricorrente sono già state oggetto di esame, e rigettate, da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee con sentenza 11 giugno 2009, causa T-301/02, confermata dalla Corte di giustizia con sentenza 21 dicembre 2011, procedimento C-320/09.

3. Il terzo motivo del ricorso principale è, del pari, infondato.

Questa Corte (Cass. 8108/2012) ha già chiarito che “in tema di recupero di aiuti di Stato, la procedura relativa all’azione da porre in essere è assoggettata esclusivamente alle regole di cui al D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito in L. 4 giugno 2007, n. 46, essendo inapplicabile l’ordinaria disciplina in tema di accertamento del reddito imponibile, poichè la disposizione del D.L. n. 10 del 2007 è stata emanata con la specifica funzione di assicurare il rispetto, da parte dello Stato italiano, del dovere di procedere al recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193 CE, dopo che la precedente disciplina di cui alla L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 27, è stata giudicata inidonea a tale scopo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza dell’1 giugno 2006, in causa C-207/95”, cosicchè “nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate proceda a rettifica del reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l’avviso di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, art. 39”. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (formatasi proprio con riguardo alla decisione della Commissione Europea qui in esame), in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa statale di attuazione della decisione comunitaria introduce nell’ordinamento nazionale – in funzione di assicurare l’esecuzione della decisione della Commissione e il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario – disposizioni di natura speciale, che si inseriscono nella procedura comunitaria di verifica della compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri; l’azione di recupero, pertanto, è vicenda giuridica diversa dall’ordinario potere di accertamento tributario disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973 (tra altre, oltre quella già citata, Cass. 6538, 14019, 15207 e 16349 del 2012; Cass. 23949/2016).

3. Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza, assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese, tra le parti costituite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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