Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31616 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6401/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AM.TER. SPA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

14, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, che la

rappresenta e difende, unitamente ed anche disgiuntamente

all’avvocato Daniela Anselmi ed all’avvocato Daniela Adamo, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LIGURIA, pubblicata il 9 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 ottobre 2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della AM.TER. spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 10/11/2011, depositata in data 9 gennaio 2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto recupero ad imposizione dell’IRPEG dovuta in relazione agli anni 1998 e 1999, essendosi la società contribuente, a prevalente capitale pubblico, avvalsa del regime di esenzione triennale dell’imposta sul reddito ai sensi della L. n. 427 del 1993, integrante un aiuto di Stato per effetto della decisione n. 2003/103/CE della Commissione UE, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto la richiesta della contribuente, ritenendo illegittimo il recupero.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, non potendo “essere computati come agevolazioni gli importi relativi alle imposte in allora versate”, l’unica agevolazione effettivamente fruita dall’impresa per l’anno 1999 era pari ad Euro 35.548, 38, rientrante nella soglia prescritta del c.d. de minimis, di Euro 100.000,00; neppure erano dovute le sanzioni, atteso che la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione a causa di forza maggiore (stante il fraudolento operato del professionista incaricato).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo: 1) negli avvisi impugnati, si era rilevato che la contribuente aveva chiesto l’agevolazione anche per gli anni 1997 e 1998, mediante presentazione di istanze di rimborso delle imposte dirette versate, rimborsi che erano stati riconosciuti dall’Ufficio come fondati, a seguito di impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio, i cui giudizi erano stati definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere (e le sentenze di merito della C.T.P. adita erano passate in giudicato), ma gli importi effettivamente non erano stati erogati, essendo intervenuta, nel frattempo, la decisione della Commissione UE di declaratoria di illegittimità dell’aiuto; 2) la CTR, annullando anche l’avviso di accertamento relativo al 1998 (e quindi negando che l’Agenzia delle Entrate avesse titolo per non eseguire il rimborso in relazione a detto anno), aveva contraddittoriamente ritenuto che l’unica agevolazione effettivamente fruita dalla società contribuente era quella relativa all’anno 1999 (il cui avviso di accertamento concerneva la richiesta di restituzione dell’aiuto corrispondente all’IRPEG non versata in quell’esercizio, per effetto del regime di esenzione, per complessivi Euro 35.458,38, oltre interessi), rientrante nei limiti del de minimis; 3) la CTR avrebbe dovuto confermare, invece, l’avviso relativo al 1998 (ed al 1997), fondato sulla negatoria del rimborso richiesto per quell’anno (per Euro 74.341,49), in quanto la contribuente, a fronte della pronuncia di annullamento, potrebbe esercitare il diritto al rimborso riconosciuto, in sede giurisdizionale, per il 1998, beneficiando così, in concreto, di un aiuto eccedente la soglia del de minimis.

Con il secondo motivo, si lamenta, poi, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 4, conv. con modifiche con L. n. 46 del 2007, avendo, con la decisione impugnata, di annullamento di entrambi gli avvisi di accertamento, la CTR, sostanzialmente, affermato che la contribuente aveva diritto a fruire di un complessivo aiuto superiore ad Euro 100.000,00, nel triennio.

2. Le due censure, da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.

Invero, si ravvisa nella decisione impugnata (pubblicata anteriormente al settembre 2012) un vizio di contraddittorietà logica, in quanto la CTR ha ritenuto che, non potendo essere “computati come agevolazioni” gli importi relativi alle imposte all’epoca versate dalla contribuente (e di cui era stato chiesto il rimborso, riconosciuto dall’Ufficio ma mai, di fatto, erogato), l’unica agevolazione effettivamente fruita dall’impresa era quella relativa al 1999 (esenzione IRPEG per Euro 35.548, 38) ed essa, in sè considerata, rientrava nella soglia prescritta dal regolamento UE c.d. “de minimis”, ma ha poi ritenuto l’illegittimità di entrambi gli avvisi di accertamento, quello relativo al 1999, in cui veniva chiesta la restituzione dell’esenzione IRPEG, fruita, ma, di per sè sola, entro la soglia “de minimis”, e quello relativo al 1998, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato la propria valutazione sulle istanze di rimborso presentate, in ordine alle imposte versate, nel 1998, negando il diritto al rimborso, alla luce della decisione della Commissione UE.

Così facendo, la CTR non ha rilevato che, mentre con l’avviso di accertamento del 1999, l’Ufficio recuperava un aiuto di Stato, chiedendo la restituzione dell’esenzione IRPEG effettivamente fruita dalla contribuente in relazione all’anno 1999, con quello emesso in relazione all’anno 1998, l’Ufficio contestava il diritto della contribuente ad esigere il rimborso, cui la società avrebbe avuto diritto (come accertato con sentenze passate in giudicato, per effetto dell’allora riconoscimento operato dall’Ufficio, sulla base delle sole norme nazionali vigenti); solo con la conferma dell’accertamento relativo ai 1998 (implicante negatoria del diritto al rimborso per agevolazione), l’esenzione fruita nel 1999 non superava la soglia del c.d. de minimis in quanto, altrimenti, la sommatoria dell’esenzione IRPEG fruita in relazione al 1999 con il riconoscimento della fondatezza della richiesta di rimborso per effetto di agevolazione fiscale nazionale, in relazione agli anni 1997 e 1998, superava il limite “de minimis”.

Risulta pertanto la contraddittorietà motivazionale della decisione, per avere la CTR confermato la statuizione di primo grado di declaratoria di illegittimità di entrambi gli avvisi di accertamento.

3. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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