Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31616 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8247/2013 R.G. proposto da:
P.R., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Mario
Cazzolla e Luigi Quercia, con domicilio eletto presso l’Avv.
Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola n. 5, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 45/13/12, depositata il 29 ottobre 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2019
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per l’estinzione del
giudizio per rinuncia.
Udito l’Avv. dello Stato Bruno Dettori per l’Agenzia delle entrate
che ha concluso per l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.R., titolare della ditta individuale “Azienda Vinicola di P.R.”, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero dell’Iva indebitamente detratta per l’anno 2005 in relazione alla compravendita di un immobile dalla società Cantine & Oleifici P. Srl.
L’Ufficio evidenziava che l’operazione immobiliare, l’unica posta in essere dal contribuente nell’anno 2005, si era accompagnata alla cessione della quota, pari al 50%, della società Cantine & Oleifici P. Srl da parte di P.R. all’altro socio, P.V., titolare del residuo 50%, nonchè dalla contestuale locazione dell’immobile all’originario cedente, il tutto in assenza di movimentazioni monetarie o di riscontri contabili e bancari a favore del cedente, che aveva omesso di versare l’Iva dovuta.
Il contribuente contestava la pretesa deducendo l’effettività dell’operazione, mentre era privo di rilievo il mancato rispetto degli obblighi fiscali da parte del cedente.
L’impugnazione era rigettata dalla CTP di Bari. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
P.R. ricorre per cassazione con sette motivi. Resiste L’Agenzia delle entrate con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
P.R., con istanza depositata il 13 giugno 2019, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, con compensazione delle spese, avendo aderito e definito la procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019