Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31615 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20490/2018, proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

SIMBA TOYS ITALIA S.P.A., elett.te domt.a in MILANO, alla PIAZZA

DELLA REPUBBLICA, n. 24, presso lo studio del Dott. Domenico Fava;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LOMBARDIA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che la SIMBA TOYS S.P.A. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso la Decisione prot. 22358/RU e ed il successivo atto di liquidazione, con Cui l’AGENZIA DELLE DOGANE provvide alla rettifica, nei propri confronti, della bolletta doganale n. (OMISSIS) del 17.2.2012, relativa all’importazione di giocattoli riconducibili al marchio concesso in licenza dalla The Walt Disney Italia s.r.l., con riferimento alla mancata inclusione, nel valore dichiarato in dogana, delle royalties corrisposte dalla contribuente in favore del titolare del marchio;

che il ricorso fu rigettato dalla C.T.P. di Milano, con sentenza 9173/2015, avverso la quale la SIMBA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza n. 53/2018, depositata il 9.1.2018, accolse il gravame, evidenziando come, nella specie, non si ponesse un problema di imponibilità delle royalties, non essendo le stesse pagate “per fabbricare un prodotto ma per venderlo” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2);

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la SIMBA TOYS S.P.A..

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., quale conseguenza della motivazione apparente da cui sarebbe affetta l’impugnata decisione, la quale non avrebbe indicato le ragioni sottese alla decisione assunta;

che il motivo è fondato e va accolto;

che il mezzo di gravame coinvolge la nozione del valore in dogana delle merci importate il quale, di regola, è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le rettifiche da effettuare conformemente al Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 32, cd. C.D.C. (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., causa C-116/12, punti 38, 44 e 50, nonchè 21 gennaio 2016, Stretinskis, causa C-430/14, punto 15): esso deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e, quindi, considerarne tutti i fattori economicamente rilevanti (in termini, da ultimo, Corte giust. 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu);

che, in tale ottica, anche i diritti di licenza sono destinati ad incidere sulla determinazione del valore doganale qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce, così esprimendone o contribuendo ad esprimerne il valore economico. Sicchè, qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non ne includa il relativo importo, il cit. art. 32 C.D.C., stabilisce che al prezzo si addizionano “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare…”. Il Reg. n. 2454 del 1993, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario, specifica, peraltro, questa regola, stabilendo, in linea generale, che “…quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’art. 29 codice (doganale), si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: – si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e – costituisce una condizione di vendita delle merci in causa” (cfr. l’art. 157, p. 2). Occorre dunque che ricorrano tre condizioni cumulative: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare; che, con riguardo al peculiare caso in cui il diritto di licenza si riferisca a un marchio di fabbrica, ossia al diritto d’importare e di commercializzare prodotti riportanti marchi commerciali, il regolamento di attuazione specifica, altresì, che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare “soltanto se: – il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all’importazione, – le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore” (art. 159). Ancora più specificamente, per il caso in cui l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il regolamento prescrive che “…le condizioni previste dall’art. 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento” (cfr. l’art. 160);

che la disciplina generale fissata dal p. 2 dell’art. 157, dunque, trova specificazione in quelle particolari, rispettivamente concernenti il caso in cui il diritto di licenza riguardi un marchio di fabbrica e quello in cui il corrispettivo del diritto debba essere versato ad un terzo. Le particolarità finiscono col contrassegnare, più di ogni altra, l’identificazione delle “condizioni di vendita delle merci in causa”, che devono rispondere ai presupposti, dianzi richiamati, rispettivamente richiesti dagli artt. 159 e 160, in relazione alle ipotesi da essi contemplate;

che a tale riguardo occorre verificare la sussistenza di un legame, diretto o indiretto, tra il fornitore e la licenziataria, nonchè la forza di tale legame: occorre cioè – come ha chiarito la Corte di giustizia (in causa C-173/15, punto 68) – “verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull’acquirente, tale da poter garantire che l’importazione delle merci, assoggettate al suo diritto, di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente”. Sul punto, l’allegato 23 delle DAC – Note interpretative in materia di valore in dogana all’art. 143, p. 1, lett. e, (a norma del quale due o più persone sono considerate legate se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra), stabilisce che “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”. Il controllo è dunque inteso in un’accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perchè è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall’altro, su quello degli effetti, perchè ci si contenta dell’effetto di “orientamento” del soggetto controllato. Quest’accezione ampia e necessariamente casistica, d’altronde, ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore economico del bene. Utili indicatori possono essere tratti dall’esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (Sezione del valore in dogana) contenuto nel documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull’applicazione dell’art. 32 codice doganale, paragrafo 1, lett. c), (ormai parte dell’acquis communautaire, ossia del diritto materiale dell’Unione, con valore di soft law): queste indicazioni, ha precisato la Corte di giustizia in causa C-173/15, punto 45, “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sè considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice”;

che la C.T.R., nel negare la ricorrenza dei presupposti per includere le royalies in commento nel valore doganale, ha a tanto provveduto, però, in maniera del tutto tautologica, senza dare conto delle ragioni che, nella specifica fattispecie sottoposta al proprio vaglio, giustificavano, in applicazione degli esposti principi, tale conclusione;

che la gravata decisione va, pertanto, cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida la causa attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì alla liquidazione del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA