Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31612 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3765/2012 proposto da:

CENTRALE DEL LATTE di BRESCIA spa, elettivamente domiciliata in Roma,

Via della Scrofa 57, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Pizzonia, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti

Giancarlo Zoppini e Giuseppe Russo Corvace, giusta procura a margine

del ricorso;

-ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/64/2010 de11a COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, Sezione staccata di Brescia, pubblicata

il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

31/10/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Centrale del Latte di Brescia spa propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 281/64/2010, depositata in data 13/12/2010, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di quattro comunicazioni-ingiunzione, relative ad IRPEG, notificate alla predetta società, esercente pubblici servizi locali ed a partecipazione pubblica maggioritaria, ai sensi del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, per il recupero degli aiuti di Stato (esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, non oltre l’anno 1999, per le società per azioni a prevalente capitale pubblico, cd. ex municipalizzate istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990,), fruiti nei periodi di imposta 1996, 1997, 1998 e 1999, a seguito di decisione della Commissione CE n. 2003/193/CE che ha dichiarato tale aiuto incompatibile con il mercato comune, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, ribadito che vede in tema di adempimento di un obbligo derivante dalla disciplina comunitaria e non di “genesi tributaria”, hanno sostenuto che l’Amministrazione finanziaria non era decaduta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, dall’esercizio delle sue potestà, stante la disposizione speciale dettata dal D.L. n. 10 del 20017, art. 1, comma 2 (contemplante un nuovo termine di novanta giorni per l’esercizio dell’azione di recupero), conv. con modifiche L. n. 46 del 2007, nè le annualità 1998 e 1999 erano divenute inesigibili perchè oggetto di definizione per condono, non vertendosi in ipoteco di obbligazioni derivanti da inosservanza da parte del contribuente o norme tributarie, e che gli atti impugnati erano sufficientemente motivati; nel merito, la C.T.R. ha rilevato che l’esenzione da pagamento delle imposte per un quadriennio aveva consentito all’impresa, a partecipazione pubblica maggioritaria, di praticare sul libero mercato prezzi più bassi rispetto a quelli delle imprese concorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo (rubricato sub “l” e “1.1”), la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 10 del 2007, art.1, conv. con L. n. 46 del 2007 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonchè L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto non decaduta l’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare l’azione di recupero, da un lato, pur essendo la procedura di recupero degli aiuti di Stato “articolata sul modello del recupero fiscale”, dall’altro lato, non rilevando che, proprio per effetto della normativa speciale dettata dal c.d. Statuto dei contribuente, i termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio dell’azione impositiva non possono essere prorogati ovvero abrogati tacitamente; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 9, per non avere la CTR accolto la doglianza relativa all’intervenuta sanatoria per adesione al c.d, condono tombale, in relazione alle annualità 1998 e 1999, divenute pertanto non più accertabili; 3) con il terzo motivo, per avere la CTR ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2, conv. con L. n. 46 del 2007, per violazione degli artt. 3,23 e art. 97 Cost., essendo quindi nel motivo riproposta la relativa questione, evidenziandosi che la procedura di recupero di aiuti di Stato è stata pur sempre rimessa dalla Commissione UE nella decisione n. 193 del 2003, al diritto interno di ogni Stato membro; 4) con il quarto motivo, l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata in punto di rigetto del motivo di appello concernente il difetto di motivazione delle comunicazioni-ingiunzione, non avendo la CTR rilevato che negli atti impugnati non erano state spiegate le ragioni per cui la decisione della Commissione UE fosse in concreto applicabile alla ex municipalizzata Centrale del Latte di Brescia,; 5) con il quinto ed il sesto motivo, rispettivamente, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, e l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR rilevato che l’azione di recupero non poteva essere esercitata in concreto nei confronti della ricorrente, avendo la stessa, negli anni in contestazione, svolto l’attività, di gestione del servizio pubblico locale di trattamento igienico confezionamento del latte alimentare, in ambito territoriale molto circoscritto, la provincia di Brescia, ed in regime sostanziale d monopolio; 6) con il settimo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 10 del 2007, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e 3, e L. n. 241/, art. 1, comma 3, art. 24 Cost., in relazione alla parte delle comunicazioni-ingiunzione con la quale erano stati liquidati gli interessi, per carenza motivazionale ed omessa allegazione degli atti in esse richiamati, avendo la CTR erroneamente respinto la doglianza ritenendo che l’onere di allegazione riguardava soltanto gli atti amministrativi non conosciuti o conoscibili da destinatario.

2. Le due censure, contenute nel primo motivo, sono infondate.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. 6538/2012; Cass. 15207/2012; Cass. 16349/2012; Cass. 15414/2015; Cass. 21480/2018), “al credito erariale per il recupero di aiuti di Stato, imposto dai competenti organi dell’unione Europea, è inapplicabile i termine quinquennale di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, sia perchè contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario e con l’obbligo di rispettare le decisioni della Commissione, sia perchè l’azione di recupero di aiuti di Stato è vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in materia fiscale e regolata dalla normativa speciale di cui al D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46”. Secondo Cass. n. 15207/12, citata, l’azione di recupero è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall’art. 2946 c.c., in quanto idoneo a garantire sia l’interesse pubblico di assicurare l’effettività del diritto comunitario mediante il ripristino dello “status quo ante” alla violazione della concorrenza, sia l’interesse privato ad evitare l’esposizione ad iniziative senza limiti di tempo, non essendo invece applicabile termine di cui al Reg. CEE del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, art. 15, il quale si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Commissione e Stato membro, ed “il momento di inizio del termine di decorrenza della prescrizione va individuato non nella data della fruizione dell’aiuto, ma in Quella della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, essendo solo da quel momento l’aiuto erogato qualificabile come illegale”.

La sentenza impugnata risulta pertanto pienamente conforme ai suddetti principi di diritto, anche in relazione all’affermata natura speciale della disciplina dettata per il recupero di aiuti di Stato.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono infondati.

Va rilevato che, pur essendo previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni, tuttavia questa disposizione deve essere disapplicata, per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, espressamente enunciato dal Reg. CE n. 659 del 1999 in data 22 marzo 1999, art. 14, comma 3, qualora essa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva, come già chiarito da questa Corte (Cass. 16349- 16350- 16351- 16352/2012; Cass. 15414/2015; Cass. 15407/2015; Cass. 9532/2016). Invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’art. 11 Cost. – laddove esso stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessario ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni – e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non da luogo alla invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la “non applicazione”, consistente nell’impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale, fermo restando che la declaratoria di inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica il divieto assoluto di applicare il regime legale ritenuto illegittimo (Cass. 2005/ 4466, Cfr. Cass. 2012/7659; 2012/7663).

Risulta pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 185 del 2008, art. 24convertito nella L. n. 2 del 2009, sollevata dalla ricorrente, con riferimento agli artt. 2,3,24,53 e art. 97 Cost., sul presupposto che i contribuenti sarebbero assoggettati ad un regime fiscale diverso (applicabilità o non applicabilità del condono) a secondo che abbiano fruito di agevolazioni valutate o meno quali aiuti di Stato; è evidente infatti la diversità delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla ricorrente, atteso che il condono di cui alla L. n. 89 del 2002, art. 9, ha riguardato imposte non corrisposte dai contribuenti alla data dal condono stesso stabilita, mentre i recuperi di cui trattasi, concernenti agevolazioni riconosciute aiuti di Stato, sono del tutto estranei all’ambito di efficacia e applicazione della richiamata normativa sul condono del 2002. Di conseguenza, l’azione di recupero di somme qualificate come aiuti Stato costituisce una vicenda giuridica riguardante fatti diversi da quella posti a base e presi in considerazione dalla disciplina che ha regolamentato il suddetto condono.

Nè può invocarsi la tutela del legittimo affidamento, vertendosi ire ambito di applicazione di normativa comunitaria. Già la Corte Cost., con l’ordinanza n. 36 del 2009, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale attinente al valore retroattivo della disciplina dal cit. D.L. n. 10 del 2007, ha affermato che, di regola, i beneficiari non possono invocare alcun legittimo affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con mercato comune ed ha posto l’accento sulla doverosità, per io Stato italiano, di procedere al recupero di agevolazioni ritenute incompatibili con il diritto comunitario, non mancando di evidenziare che l’inapplicabilità delle esenzioni fiscali doveva essere rilevata dagli stessi beneficiari delle agevolazioni, i quali – come sottolineato dalla costante giurisprudenza comunitaria – hanno l’onere di diligenza accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione degli aiuti di Stato ed, in caso di inottemperanza a tale onere, non possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento sugli aiuti incompatibili con l’ordinamento comunitario.

Quanto poi al presupposto invocato dalla ricorrente (l’essere stato i rapporto tributario definito con il condono per due annualità), anche ai fini della questione di illegittimità costituzionale reiterata, va qui richiamata l’infondatezza dello stesso, come motivato al paragrafo 2.

4. Il quarto motivo è del pari infondato.

La CTR ha rilevato che le ragioni fondanti il recupero erano state chiaramente espresse nelle comunicazioni-ingiunzione, avendo l’Amministrazione richiamato la decisione della Commissione UE, la natura della società contribuente (per azioni a prevalente capitale pubblico) e l’incontestata fruizione dell’esenzione triennale.

Detta valutazione risulta esaustiva e coerente con quanto chiarito, da ultimo, da questa Corte, anche in punto di onere motivazionale degli atti concernenti il recupero di aiuti di Stato, nella pronuncia n. 23799/2016: “In tema di aiuti di Stato, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo, dal D.L. n. 10 del 2007, ex art. 1, convertito nella L. n. 46 de 2007, di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite, ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, salvo che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, vigenti nel periodo di riferimento, spettando alla società destinataria dell’ingiunzione eccepire e provare che l’aiuto ricevuto appartenga all’ambito di applicabilità della regola suddetta ed all’Amministrazione dimostrare che la società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario”, cosicchè “tali elementi, unitamente all’invito ad avvalersi della eccezione relativa all’appartenenza dell’aiuto all’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esauriscono la motivazione necessaria dell’ingiunzione”.

5. Anche il quinto ed il sesto motivo, implicanti vizi di violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla necessità, ad avviso della ricorrente, di una verifica, in concreto, dei presupposti per ii recupero degli aiuti di Stato, sono infondati.

L’obbligatorietà del recupero, sopra già evidenziato, non consente infatti al giudice nazionale alcuna diversa valutazione, in quanto l’esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuto di Stato rientra nella competenza esclusiva della Commissione della Comunità Europea (Sez. 5, nn. 15407 – 15409 del 2015 cit.; n. 6538/2012 cit.).

Questa Corte (Cass. n. 23799/2016) ha già ritenuto destituito di fondamento il suddetto presupposto, vale a dire la necessità di procedere ad una analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche condizioni per il recupero. Il recupero dell’agevolazione, infatti, è escluso nella sola ipotesi che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola del “de minímis”, circostanza questa che non risulta eccepita, nè tanto meno provata dalla contribuente, investita del relativo onere.

Nel caso di specie, la società contribuente, neppure richiamando l’eccezione relativa alla regola del “de minimis”, semplicemente insiste nel ritenersi esente dal recupero, in ragione del fatto che nei settore di attività dove essa operava non sarebbe stato realizzato alcun rafforzamento della propria posizione concorrenziale nei territorio di appartenenza, in ragione del circoscritto perimetro dello stesso e della non ipotizzabilità di una apertura alla concorrenza. Correttamente, però, la decisione impugnata ha negato rilevanza a siffatte argomentazioni difensive, occorrendo anzi rilevare che una diversa decisione sul punto si sarebbe risolta in un’inammissibile revisione della decisione della Commissione, la quale costituisce fonte di diritto comunitario di immediata applicazione nei giudizi tra privati e pubblici poteri (v. Sez. 5, n. 2428 del 03/02/2010).

Invero, la Commissione ha affermato che “quand’anche la concorrenza in un determinato settore economico e in un determinato momento sia limitata, gli Stati membri non possono adottare misure comportanti aiuti di Stato suscettibili di impedirne lo sviluppo o di diminuire il grado di concorrenza già esistente” (decisione 2003/193/CE, punto 84). Inoltre, la Commissione ha evidenziato come la legge non imponga alle società ex lege n. 142 del 1990 le limitazioni per materia e per territorio che valevano per le aziende municipalizzate: tali società per azioni, infatti, “possono svolgere qualsiasi attività economica in qualsiasi territorio” (decisione citata, punto 92). La Decisione che, nella specie, si tratta di attuare, n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 1 giugno 2006 in causa C-207/05 e, quindi, attuata dalla L. n. 10 del 2007, si ribadisce, non lascia altro spazio che alla verifica dei due soli presupposti: a) che il soggetto destinatario della pretesa sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990; b) che tale società abbia usufruito (per restare al caso di specie) effettivamente dell’esenzione triennale prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14. In presenza di detti presupposti, l’azione di recupero può essere esclusa solo nel caso dell’appartenenza dell’aiuto “individualmente concesso” all’ambito di applicazione della regola “de minimis”, situazione che, come detto, deve essere eccepita dalla società contribuente, ai sensi di quanto previsto dalla norma interna citata, commi 4 e 9.

Appare pertanto impraticabile una diversa valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria e da parte del giudice italiano che sono entrambi chiamati ad applicare la decisione (v. in tal senso, già Cass. Sez. 5, n. 23419 del 2010 cit.).

6. Anche il settimo motivo, inerente esclusivamente alla carenza motivazionale degli atti impugnati in punto di calcolo degli interessi dovuti, non merita accoglimento.

La CTR ha fatto applicazione del principio generale più volte richiamato da questa Corte, secondo il quale l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dai contribuente, ma non gli atti conoscibili.

Nella specie, poi, come evidenziato dalla CTR, l’Ufficio aveva indicato i tassi applicati, invitando la contribuente a verificare i tassi d riferimento come individuati sul suto Internet dell’UE.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA