Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31612 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1842/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Ermes 8 Trasporti Srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4969/52/2017, depositata in data 5 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR della Campania che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’atto di irrogazione di sanzioni, emesso nei confronti di Ermes 8 Trasporti Srl contestualmente all’atto di recupero del credito – la cui impugnazione era stata, invece, respinta dai giudici di merito – per l’indebita compensazione di credito d’accise sul gasolio perchè inosservante del procedimento previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, e, in ispecie, per la mancata concessione alla contribuente di un termine di giorni sessanta per le proprie deduzioni.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, come mod. dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 29, conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011, per aver la CTR ritenuto illegittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto della procedura ex art. 16 cit., mentre nella specie l’atto era stato emesso in forza del successivo art. 17.

2. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, dispone “In deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”.

La norma regola l’ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate anche con atto separato ma contestuale – in stretto collegamento alla contestazione sostanziale, prevedendo che in tale evenienza l’atto, in esplicita deroga alla procedura regolata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, sia emesso immediatamente e senza previa contestazione e, dunque, neppure con concessione dell’ulteriore termine di giorni sessanta per le deduzioni difensive.

Nella vicenda in esame, è incontroverso – emergendo dalla stessa decisione impugnata – che l’avviso di pagamento e l’atto di contestazione ed irrogazione delle correlate sanzioni (preceduti dalla notifica del pvc e dall’atto di diniego del rimborso della somma indebitamente utilizzata in compensazione) sono stati emessi contestualmente (rispettivamente n. prot. (OMISSIS) e (OMISSIS) del 20 novembre 2014) e sono stati impugnati dal contribuente con un unitario ricorso.

Ne deriva che la CTR ha errato nel dichiarare l’illegittimità dell’atto per la mera mancata osservanza del procedimento del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, nella specie invece inapplicabile.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente all’atto di irrogazione delle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato, negli stessi limiti, l’originario ricorso della contribuente.

Le spese di legittimità sono liquidate per soccombenza, mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate attesa la parziale novità della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente all’atto di irrogazione delle sanzioni e, decidendo nel merito, rigetta, negli stessi limiti, l’originario ricorso della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane, che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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