Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31611 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 936/2015 R.G. proposto da:

DHL Global Forwarding (Italy) Spa, (già DHL Danzas Air & Ocean –

Italy – Spa), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro

Fruscione e Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso lo studio

Santacroce-Procida-Fruscione in Roma via Giambattista Vico n. 22,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1013/31/14, depositata in data 19 settembre 2014,

notificata il 5 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale

Paola Mastroberardino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

DHL Global Forwarding (Italy) Spa impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane per l’omesso pagamento dell’Iva all’importazione su operazioni effettuate nel 2003 in sospensione d’imposta per l’indebita utilizzazione del plafond da parte della ditta importatrice, Trade & Trade di F.S., per conto della quale la ricorrente aveva agito in regime di rappresentanza indiretta, deducendo l’infondatezza della pretesa e l’insussistenza della propria responsabilità.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Biella, era respinta dal giudice d’appello.

La società propone ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 CDC, in relazione agli artt. 4, n. 9, e art. 10 medesimo codice, nonchè della Dir. 2006/112/CE, artt. 168,178,201 e 205, di rifusione della Dir. 77/388/CEE, artt. 17,18 e 21, e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 70.

La ricorrente lamenta, in sostanza, l’indebita estensione della responsabilità solidale al pagamento dell’Iva all’importazione, non equiparabile ai dazi e all’obbligazione doganale, restandone leso il principio di neutralità dell’Iva.

2. Il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 746 del 1983, art. 2, comma 1, della L. n. 213 del 2000, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 3, per aver la CTR ritenuto responsabile, in via solidale, il rappresentante indiretto del mancato pagamento dell’imposta in caso di dichiarazione d’intenti risultata falsa per mancanza del plafond Iva.

3. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati.

3.1. Come ha già avuto modo di chiarire la Corte, del pagamento dell’Iva all’importazione, derivante dall’indebita utilizzazione del plafond (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2), risponde non soltanto l’importatore (autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l’affermazione di un inesistente status di esportatore abituale), ma anche – ed in via solidale – il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 56, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma dell’art. 201 CDC, punto 3, (v. Cass. n. 9455 del 18/4/2018, relativa alla medesima contribuente; v. anche Cass. n. 1142 del 18/01/2018; Cass. n. 19749 del 19/09/2014; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 1574 del 03/02/2012; Cass. n. 3285 del 02/03/2012; Cass. n. 29585 del 29/12/2011).

L’obbligazione Iva della quale la società DHL Global Forwarding (Italy) Spa è chiamata a rispondere in via solidale deriva, infatti, dall’importazione e non dalla dichiarazione di intenti e, dunque, ha ad oggetto un diritto che rientra a pieno titolo tra gli oneri doganali (se non anche tra i “diritti di confine”), che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, costituito dall’importazione, mentre la sospensione d’imposta di cui al citato art. 8, non riguarda la sussistenza del debito Iva (o la sua responsabilità) poichè attiene esclusivamente alla sua esecutività (ossia alla possibilità di essere soddisfatta mediante compensazione).

3.2. Nè tale conclusione resta superata dalle argomentazioni della ricorrente.

Non vi è dubbio che l’Iva all’importazione debba essere identificata nella stessa imposta che è definita come Iva interna e, anzi, sul piano della struttura e dei presupposti, si tratti di un unico tributo, non sovrapponibile ai dazi all’importazione.

La questione in rilievo, peraltro, è affatto differente poichè attiene alla esigibilità dell’imposta al momento dell’importazione a alla responsabilità dell’importatore e del dichiarante in dogana.

Orbene, va preliminarmente rilevato che è lo stesso dichiarante in dogana che assume un diretto impegno al pagamento dei dazi e degli altri oneri doganali (tra cui va annoverata la stessa Iva all’importazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 70, che attribuisce all’autorità doganale la potestà di riscossione) e che, anzi, in caso di rappresentanza indiretta, adempie personalmente ed integralmente alle obbligazioni sorte con l’importazione.

Una simile conclusione, del resto, discende dall’intero sistema normativo.

Ai sensi della Dir. Iva, art. 70, infatti, “il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione dei beni”; l’art. 71, par. 1, capoverso, precisa, inoltre, che “quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi”.

La medesima Dir., art. 201, inoltre, stabilisce che “All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”, consentendo l’ampliamento delle ipotesi di responsabilità.

A tali disposizioni si raccordano, da un lato, il TULD, art. 34, secondo cui “Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato” e, dall’altro, il TULD, art. 38, il cui riferimento letterale al proprietario della merce (“Al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell’art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata”) va inteso in riferimento al cit. TULD, art. 56, e, soprattutto, all’art. 64 CDC, secondo cui “la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce…”.

La Corte di Giustizia, del resto, nel valutare, proprio in ragione delle specificità della disciplina dell’Iva, la possibile diversa sorte dell’obbligazione per i dazi e di quella dell’Iva all’importazione, ha costantemente ritenuto – pur nella eterogeneità delle fattispecie considerate – entrambi i tributi soggetti al controllo e alla ripresa da parte dell’autorità doganale, e ciò anche nei confronti dello spedizioniere o del rappresentante (v. Corte di Giustizia 19 febbraio 2019, in C-531/17, Vetsch Int. Transporte GmbH, in tema di esenzione dall’Iva all’importazione in riferimento alla posizione del rappresentante indiretto; Corte di giustizia 1 giugno 2017, in C571/15, Wallenborn Transport SA; Corte di Giustizia 18 maggio 2017, in C-154/16, “Latvijas Dzelzcefg” VAS, con riguardo alla differente sorte dei tributi in caso di distruzione della merce).

Non è pertinente, poi, il richiamo al principio di neutralità: la responsabilità solidale non significa che la parte non possa, successivamente, rivalersi sull’effettivo importatore, sul quale, dunque, si consolida il rapporto Iva.

3.3. Dai rilievi che precedono deriva altresì l’insussistenza dei dedotti profili di compatibilità unionale e di legittimità costituzionale in relazione alla dichiarazione d’intenti risultata mendace.

Non sussiste, infatti, nè la dedotta disparità nè la lesione dell’art. 41 Cost., rispetto a colui che opera quale rappresentante diretto, il cui ruolo – come emerge dalla stessa disciplina di cui agli artt. 5 e 201 CDC, – è evidentemente diverso.

Come sopra rilevato, del resto, la responsabilità discende dal fatto dell’avvenuta importazione e non dalla configurabilità o meno di una regolare dichiarazione d’intento (e, correlativamente, alla possibilità per il rappresentante indiretto di verificare la contabilità dell’importatore), che riguarda solo l’esecutività dell’imposta, la quale, venuta meno la condizione sospensiva per la falsità della dichiarazione d’intento, si riespande nella sua originaria integrità.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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