Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31610 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3665/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Mac Endas soc. coop. a r.l., Equitalia Gerit Spa;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana sez. distaccata di Livorno n. 156/23/11, depositata il 13

dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Mac Endas soc. coop. a r.l. impugnava la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento dell’Iva per il 2003, effettuato il secondo mese successivo senza l’esercizio dell’opzione di cui al D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 3;

– la Commissione tributaria provinciale di (OMISSIS) accoglieva l’impugnazione limitatamente all’applicazione del cumulo giuridico del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 2; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo; la contribuente è rimasta intimata;

– il giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 24477 del 5 ottobre 2018, veniva rinviato a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Gerit Spa, parte del giudizio d’appello.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate non ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio del concessionario, che doveva essere eseguito nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione;

– l’ordinanza della Corte, invero, è stata ritualmente comunicata alle parti il giorno 6 ottobre 2018 posto che la ricevuta telematica della comunicazione riporta la dicitura “Il giorno 06/10/2018 alle ore 08:43:59 (+0200) il messaggio:

“COMUNICAZIONE 3665/2013/CIVILE/AVVISO, PUBBLICAZIONE/CASS” proveniente da “cassazione.ptel.giustiziacert.it” ed indirizzato a: “ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it”, è stato consegnato nella casella di destinazione”;

– ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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