Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3161 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26446-2018 proposto da:

SOS RIFIUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ERRICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2858/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto n. 1047 del 2014, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva al Comune di Giugliano in Campania, il pagamento della somma di Euro 71.148, oltre accessori, quale compenso per la collocazione di tre distributori per la erogazione automatica di sacchetti per la raccolta differenziata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;

avverso tale decreto proponeva opposizione l’amministrazione comunale, deducendo che il servizio era stato svolto in assenza di contratto e di preventivo impegno di spesa. Infatti, era stato avviato in forza di una Det. del 25 ottobre 2011 e, successivamente, era intervenuto il contratto del 18 gennaio 2013, che, tuttavia, regolava il rapporto solo sino al mese di dicembre 2012. Deduceva, pertanto, la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 191 e 192;

si costituiva la S.O.S. Rifiuti Srl che chiedeva il rigetto dell’opposizione e proponeva, comunque, in via riconvenzionale, domanda di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., in via surrogatoria rispetto al funzionario che aveva consentito lo svolgimento delle prestazioni. La società deduceva che, in caso di violazione delle norme sulla contabilità, l’art. 191, prevede che il rapporto intercorra tra il privato che effettua la prestazione e il funzionario dell’ente che ha reso possibili le singole attività, ove non intervenga il riconoscimento ai sensi del successivo art. 194. La Corte costituzionale, con sentenza n. 466 del 1995, ha riconosciuto al privato la possibilità di agire nei confronti dell’amministrazione surrogatoria, rispetto al funzionario;

il Tribunale, con sentenza del 27 febbraio 2017, specie mancava un contratto relativo al periodo in oggetto e che l’azione di indebito arricchimento, spiegata in via riconvenzionale, era ammissibile, avendo il Comune dedotto l’inesistenza del rapporto contrattuale. Nel caso di specie sussisteva certamente l’arricchimento e la domanda doveva essere accolta con determinazione dell’importo in Euro 60.674, detraendo una quota pari al 15% corrispondente all’utile di impresa. Revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Comune al pagamento di tale importo, oltre interessi e spese di lite;

avverso tale decisione proponeva appello l’amministrazione comunale, con atto di citazione del 17 marzo 2017, rilevando che la domanda riconvenzionale era inammissibile perchè con l’atto di opposizione non era stato introdotto alcun nuovo tema di indagine. Nel merito non sarebbe stato dimostrato che la società aveva svolto il servizio nei mesi indicati. Si costituiva la S.O.S. Rifiuti Srl resistendo all’impugnazione e chiedendo il rigetto dell’appello;

con ordinanza del 14 novembre 2017 la Corte territoriale sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, rilevando la possibile violazione del litisconsorzio necessario con il funzionario responsabile del compimento delle prestazioni;

con sentenza del 12 giugno 2018 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello e dichiarava inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dalla S.O.S. rifiuti Srl che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte d’Appello la proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., era subordinata alla circostanza che l’opponente avesse introdotto nel giudizio un ulteriore tema di indagine, tale da giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa. Condizione che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata in quanto le questioni poste a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo costituivano mere difese che non ampliavano il tema della lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.O.S. rifiuti Srl affidandosi ad un motivo. Si costituisce con controricorso il Comune di Giugliano in Campania che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione all’art. 183 c.p.c., comma 5, e art. 645 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 2041 e 2900 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza sarebbe censurabile laddove dichiara l’inammissibilità della domanda riconvenzionale sulla erronea premessa che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, non vi sia stato un ampliamento del tema di indagine. Al contrario, le difese articolate dall’opponente ampliavano tale profilo, introducendo questioni di fatto e di diritto non presenti nel ricorso per decreto ingiuntivo (qualità, numero, tipologia delle asserite prestazioni, utilità delle stesse per l’amministrazione comunale, ecc.). Tali nuove eccezioni non sarebbero state prese in esame dalla Corte territoriale;

il ricorso è fondato, perchè la decisione impugnata è contraria ai principi espressi da Cassazione Sezioni Unite n. 22404-2018, che prescinde dal requisito dell’inserimento di un nuovo tema di indagine da parte dell’opponente e richiede la mera sussistenza di ragioni di connessione, tra l’azione contrattuale e arricchimento senza causa;

opera il principio secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta;

il profilo rilevante diviene quello della connessione, mentre non costituisce elemento preclusivo quello dell’ampliamento del thema decidendum. La domanda è ammissibile quando risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. 3, n. 4322 del 14/02/2019 – Rv. 652667 – 01);

le considerazioni che precedono consentono di superare le deduzioni del controricorrente secondo cui la domanda surrogatoria in concreto proposta dalla ricorrente avrebbe richiesto il coinvolgimento del debitore effettivo. Infatti, pur ammettendo che non attenga all’integrazione del contraddittorio, ma al profilo della inammissibilità, la statuizione lascia impregiudicata la questione, in quanto la pronuncia di annullamento si fonda sulla ratio decidendi della decisione impugnata, non più in linea con il sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il giudice del rinvio valuterà in concreto le questioni sopra evidenziate e l’eventuale sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. SU n. 22404 del 2018;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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