Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3161 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10618-2020 proposto da:

W.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 2520/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. W.F., cittadino pakistano, del (OMISSIS), ricorre con sei motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione, ritenendo l’inattendibilità del racconto reso e l’insussistenza dei presupposti di legge volti a legittimarne l’ingresso alle forme di protezione invocare, avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, disatteso la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. Con i proposti motivi il ricorrente, che ha aveva dichiarato in sede amministrativa di aver abbandonato il proprio paese temendo, in caso di rientro, di essere ucciso da talebani che, arrestati in flagranza, lo accusavano di aver “fatto la spia” ai militari, fa valere: 1) omessa pronuncia, mancanza-apparenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; 2) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 3) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 5) e 6) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3. Il tribunale aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente davanti alla commissione territoriale con motivazione apparente senza valutare delle prime linearità e genuinità e, ancora, lo sforzo compiuto dal primo per circostanziare la domanda, non reggendo la motivazione resa ad un vaglio di logicità. Il tribunale aveva omesso di valutare la situazione generale del paese di origine secondo l’ultimo rapporto EASO, che attestava l’esistenza nel 2018 di incidenti violenti e delle persone uccise e ferite, e quelli di Amnesty International che segnalavano una situazione di violenza ed insicurezza diffusi e di conflitti interni e, ancora, l’incapacità dello Stato a garantire protezione.

Il tribunale aveva erroneamente escluso l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza, il (OMISSIS), e la domanda non era stata vagliata in forza di informazioni precise ed aggiornate. Il tribunale aveva altresì errato nell’escludere il diritto alla protezione umanitaria in difetto di allegazione di fatti diversi da quelli posti a fondamento delle altre forme di protezione e non aveva tenuto conto della grave situazione politico-sociale ed economica del paese di origine e del proficuo processo di integrazione in Italia del richiedente.

4. I motivi sono manifestamente innammissibili.

4.1. La motivazione impugnata sulla non credibilità del racconto non è nulla per apparenza o mancanza assoluta che non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richieste dall’art. 111 Cost., comma 6, e tanto perchè il giudice di merito richiama e raccorda i contenuti del primo nel rapporto con le norme in applicazione e in tal modo la motivazione assolve alla sua funzione specifica (n. 13248 del 30/06/2020; Cass. n. 20921 del 05/G8/2019; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 9105 del 07/04/2017).

4.2. Ciò posto, vale il principio per il quale in materia di protezione internazionale l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, cosicchè qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilita di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 11/08/2020; Cass. n. 16925 del 27/06/2018).

4.3. Tanto è destinato a valere per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b), (Cass. n. 10286 del 29/05/2020; Cass. n. 18648 del 08/09/2020) e della protezione umanitaria, atteso che la mancanza di attendibilità del racconto circa la dedotta situazione di pericolo individualizzato nella terra di rimpatrio esclude la configurabilità di situazioni di vulnerabilità personale integrative del presupposto della misura (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

4.4. Quanto alla violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo nel dedurre quanto al rapporto EASO Pakistan ottobre 2018 contenuti diversi da quelli ritenuti nell’impugnato decreto realizza una contrapposizione di una valutazione di merito inammissibile in questa sede.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020). Il tribunale ha ritenuto nell’area di provenienza del richiedente una diminuzione del tasso di violenza intesa come sintomo di un maggiore controllo dell’autorità statuale, anche per l’assorbimento delle cd. Aree tribali (ex (OMISSIS)) nella provincia del (OMISSIS); rispetto a siffatta motivazione, la censura contenuta in ricorso non porta una decisiva contestazione nei termini precisati.

4.5. Sulla protezione umanitaria, il tribunale ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, in relazione alla zona di provenienza nel Paese d’origine.

Il ricorrente deduce che la valutazione dei presupposti richiesti ai fini della protezione umanitaria debba essere, in astratto, autonoma rispetto alle altre misure di protezione internazionale, ma poi non indica i fatti diversi da quelli già esaminati in sede di merito, proponendo così soltanto una diversa valutazione della situazione socio-politica del paese di provenienza.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dei nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

5. Assorbito ogni altro profilo, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata nella tardività ed irritualità della sua costituzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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