Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3161 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3161 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 26689-2016 proposto da:
AZIENDA A.S.L. ROMA 3 ( già U.S.L. ROMA D ex DCA 606/2015), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI n.73, presso la sede f
dell’Azienda medesima, rappresentata e difesa dell’avvocato FABIO
FERRARA;
– ricorrente contro
MARILAB S.R.L.

P.I.01233441003,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI n.58, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
CALCIOLI, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

f( f

avverso la sentenza n. 2339/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.

l’Azienda ASL Roma 3 ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
2339/2016, depositata il 13 aprile 2016, con la quale – in riforma
della decisione n. 9048/2011 emessa dal Tribunale di Roma, che
aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ASL avverso il decreto
ingiuntivo n. 23329/2009, emesso a favore della Marilab s.r.I., per
l’importo di Euro 652.255, quale corrispettivo per la prestazione di
servizi di natura medico-sanitaria – è stata dichiarata
l’inammissibilità dell’appello dell’ente perché tardivo, essendo stato
proposto in data 28 ottobre 2011, ben oltre il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., dalla notifica della sentenza di
primo grado, avvenuta il 20 luglio 2011;
la resistente Marilab s.r.l.

ha replicato con controricorso e con

memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
Rilevato che:
con l’unico motivo di ricorso, VASL Roma 3 ha censurato l’impugnata
sentenza per avere ritenuto valida la notifica della decisione di primo
grado effettuata, non a mani proprie del difensore costituito per
l’ente, avvocato Fabio Ferrara, bensì presso la sede legale
dell’Azienda, nella la quale ha eletto domicilio anche il predetto
difensore, con ricezione dell’atto da parte di un addetto all’ufficio
protocollo;
Rilevato che:
2

Rilevato che:

nel caso di specie, dall’impugnata sentenza si evince che la sentenza
di prime cure fu notificata al «difensore domiciliatario dell’Azienda,
avv. Fabio Ferrara», presso la sede dell’ente, ove lo stesso difensore
era domiciliato, e ricevuta dall’ufficio protocollo, addetto alla ricezione
della corrispondenza;

la notifica della sentenza di primo grado eseguita al difensore, presso
la persona giuridica che sia parte nel giudizio quale domiciliataria del
procuratore costituito della medesima, mediante consegna di copia
all’impiegato «addetto alla ricezione», sia rituale e, come tale, idonea
a far decorrere il termine breve d’impugnazione, atteso che, stante
l’applicabilità anche alle notificazioni presso il domiciliatario delle
disposizioni dell’art. 139 cod. proc. civ., la consegna della copia
dell’atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario
medesimo in uno dei rapporti indicati da tale articolo vale come
consegna al domiciliatario medesimo ai sensi dell’art. 141, primo
comma, e tenuto altresì conto che al rappresentante della persona
giuridica domiciliataria è equiparata, ai sensi del primo comma
dell’art. 145 dello stesso codice, la persona incaricata di ricevere le
notificazioni (Cass., 14/06/1991, n. 6746);
in siffatta ipotesi, contenendo – nella specie – la relata l’indicazione
anche del procuratore costituito, non sia neppure necessaria la
raccomandata richiesta dall’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n.
890, attesa la presunzione che l’atto stesso, pervenuto nella sede
dell’ente, gli venga consegnato;

Ritenuto che:
3

Ritenuto che:

per tale ragione, il ricorso per cassazione debba essere rigettato, con
condanna della soccombente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della
controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 21/11/2017.

Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura

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