Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3161 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28784-2015 proposto da:

M.N., MA.RA., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPINA SPINA, giuste

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA SPINA, che si riporta agli atti,

depositando istanza liquidazione compensi e decreto di ammissione al

gratuito patrocinio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” Ma.Ra. e M.N. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il dott. D.P. chiedendo il risarcimento del danno cagionato per inadempimento ai doveri professionali di notaio. Esposero gli attori di avere acquistato in comunione legale porzioni immobiliari site nel Comune di (OMISSIS) sulla base di compravendita, a rogito del notaio convenuto, nella quale si dava atto che “con riferimento all’art. 40 della legge 47 del 1985 il fabbricato di cui è parte la consistenza trasferita è stato realizzato in forza della concessione edilizia n. 29 del 23 settembre 1994 rilasciata dal Comune di (OMISSIS)” e che a seguito di perizia sugli immobili era emerso che gli stessi erano stati realizzati abusivamente. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello Ma.Ra. e M.N.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 21 gennaio 2015 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso che l’argomento di parte appellante, secondo cui sarebbe mancata la dichiarazione della concessione edilizia per essere riferita al fabbricato e non agli immobili acquistati, era inconsistente perchè la concessione, riguardando l’intero fabbricato, riguardava anche gli immobili acquistati dalla parte appellante. Concluse quindi nel senso che l’affermazione secondo cui nel rogito mancherebbe la dichiarazione di conformità urbanistica non era aderente alla realtà. Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Ma.Ra. e M.N..

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 ai sensi dell’art. 360 c.p.c.. Lamenta la parte ricorrente che il rogito era stato stipulato senza la dichiarazione circa l’esistenza e gli estremi della concessione edilizia.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. Lamenta la parte ricorrente che il rogito era stato stipulato senza la dichiarazione circa l’esistenza e gli estremi della concessione edilizia e che in mancanza di tale requisito l’atto era nullo, atto che pertanto il notaio doveva rifiutare.

I due motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili. Essi muovono da un presupposto di fatto, la carenza nel rogito della dichiarazione avente ad oggetto la concessione edilizia, rispetto al quale l’accertamento del giudice di merito è stato di segno contrario, e cioè nel senso della presenza della dichiarazione de qua. L’esame della censura presuppone un’indagine di merito che è preclusa nella presente sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2236 c.c. Osserva il ricorrente che l’atto manca della dichiarazione prescritta sulla concessione edilizia e che la censura che viene mossa al notaio è quella di aver ricevuto una dichiarazione solo apparentemente idonea e esaustiva, ma in realtà vaga ed ingannevole, in quanto l’acquirente viene edotto solo del fatto, del tutto ininfluente, che il fabbricato era stato costruito con una certa concessione edilizia.

Anche tale motivo è inammissibile per le stesse ragioni dei precedenti due. Nel motivo si denuncia anche la violazione della diligenza professionale da parte del notaio. Ferma l’inammissibilità del motivo, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni delle parti in calce ad una scrittura privata di vendita di una unità immobiliare compresa in un edificio, senza avere ricevuto dalle parti un incarico specifico di assistenza e consulenza, non può essere considerato responsabile di una dichiarazione invalida resa dalla parte relativamente alla rispondenza dello stato di fatto della singola porzione immobiliare alla concessione edilizia relativa all’intero edificio, non estendendosi la fede privilegiata propria dell’atto notarile al contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, onde non è configurabile alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte del notaio, che non ne abbia ricevuto specifico incarico, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse e quindi alcuna sua responsabilità per invalidità dell’atto derivante da loro inidoneità (Cass. 17 giugno 1999, n. 6018).

Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta la parte ricorrente l’illogicità della motivazione e la carenza di sintesi logica di tutti gli elementi acquisiti al giudizio.

Il motivo è inammissibile perchè, con la denuncia di vizio motivazionale, non si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e controverso, secondo la disposizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis”;

che sono seguite le rituali comunicazioni;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili; che non si deve provvedere sulle spese stante la mancata partecipazione al procedimento della controparte;

che stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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