Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31609 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3253-2013 proposto da:

CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SANT’ELENA SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2012 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 09 luglio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant’Elena s.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e/o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione dei redditi, anni 2002 e 2003, per somme iscritte a ruolo in quanto dovute a titolo di omesso versamento di ritenute alla fonte, nonchè di omesso e/o tardivo versamento di IRPEG ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, ed il giudizio di primo grado, svoltosi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nonchè di Equitalia Sardegna s.p.a., si concludeva con l’accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente;

che la decisione determinava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, e la CTR della Sardegna, con sentenza n. 20/04/12, depositata il 9 luglio 2012, in accoglimento del gravame erariale, rigettava il ricorso originario, e dichiarava legittime le iscrizioni a ruolo e valida la cartella di pagamento impugnata, rilevando, in particolare, che la decisione di primo grado non chiarisce il perchè gli atti impugnati si fonderebbero su un avviso di accertamento, del quale non v’è traccia in atti, anzichè sul controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dalla contribuente medesima;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre Equitalia Sardegna s.p.a., nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio processuale, giusta ordinanza interlocutoria n. 6529/2018, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, l’intervenuto fallimento di Casa di Cura privata Polispecialistica Sant’Elena s.r.l., evento ricavabile dalla memoria difensiva del 9/2/2018, inidonea a valere come atto d’intervento adesivo del successore, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143/2017), e del resto anche dopo la declaratoria di fallimento la contribuente non è privata della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, e resta esposta agli effetti conseguenti alla definitività dell’atto impositivo impugnato;

che con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., in quanto l’appellante Agenzia delle Entrate ha omesso di notificare l’atto di appello ad Equitalia Sardegna s.p.a., in tal modo determinando la nullità della sentenza della CTR, per violazione del principio del contraddittorio;

che, invero, la eccezione di nullità della sentenza impugnata si appalesa infondata avendo l’Ufficio, allora appellante, “provveduto a notificare a mezzo posta ad Equitalia Sardegna con raccomandata spedita il 29 dicembre 2009 ricevuta il 31 dicembre 2009, come risulta dall’avviso di ricevimento versato in atti” (v. documentazione allegata al controricorso);

che con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dal diniego di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, annullato da precedente sentenza, effettivo presupposto della cartella di pagamento oggetto d’impugnazione, in quanto il giudice di appello ha escluso che detta circostanza fosse stata provata dalla contribuente, benchè lo stesso Ufficio, con le proprie controdeduzioni, avesse depositato in giudizio il provvedimento di diniego, e la contribuente avesse, altresì, depositato la sentenza n. 90/1/07 della CTP di Cagliari, con cui era stata riconosciuta la validità della sanatoria;

che la suesposta censura è infondata in quanto la legittimità del diniego di condono è circostanza acclarata giudizialmente, in via definitiva, come si ricava dalla ordinanza n. 6530 del 2018 di questa Corte, con cui è stato respinto il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 29 del 2012, della CTR della Sardegna, che, in riforma dell’indicata sentenza n. 90/1/07 della CTP di Cagliari, ha affermato che il pagamento parziale del condono è di per sè ostativo della invocata sanatoria, decisione in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, “la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima legge, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. n. 31133 del 2017; Cass. n.21364 del 2012, Rv. 624264)”;

che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è esclusivamente quello che concernere la motivazione del giudizio di fatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono errores in iudicando, censurabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, danno luogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma, sicchè non è censurabile la sentenza impugnata che, facendo leva sull’onere probatorio a carico della contribuente, ha ritenuto l’atto impugnato come legittimamente emesso, stante la mancata dimostrazione, non soltanto del “nesso tra un presunto diniego di condono e le iscrizioni a ruolo”, ma anche del fatto che, effettivamente, “le somme iscritte nei ruoli de quibus hanno formato oggetto di definizione, divenuta definitiva, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis”;

che, dunque, alla luce della richiamata ordinanza n. 6530 del 2018 di questa Corte, la dimostrazione dell’intervenuto perfezionamento del condono giammai avrebbe potuto essere fornita atteso che, senza adempimento integrale, la sanatoria de qua non è efficace, per cui non ricorre la dedotta obliterazione di elementi in grado di condurre ad una diversa decisione, in quanto le ragioni informanti la tesi sostenuta dalla contribuente propongono questioni di diritto radicalmente infondate;

che con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità dell’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 c.p.c., comma 1, stante la mancanza di specificità dei motivi di gravame dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

che la censura è infondata giacchè, secondo il pacifico insegnamento di questa Corte (Cass. n. 29191/2017), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata statuizione su un punto specifico della controversia, tutte le volte in cui la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, e la impugnata sentenza del giudice di appello si fonda, per quanto in precedenza esposto, su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la eccezione di insussistenza, per intervenuto condono, del credito oggetto della pretesa impositiva, formulata dalla contribuente nei gradi di merito del giudizio;

che, nel caso di specie, l’accoglimento, da parte della CTR, del gravame proposto dall’Ufficio, all’esito dell’esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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