Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31608 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 22609/2015 proposto da:

Roma sas di S.P. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea

Amatucci, con domicilio eletto in Roma, Largo Arenula n. 34 presso

lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Donato Pascucci, con domicilio

eletto in Roma, via Pietro Della Valle n. 4 presso lo studio

dell’avv. Alessandra Zambrino;

– controricorrente –

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 1680/49/15 del 30 gennaio 2015, depositata il 19

febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1680/49/15 del 30 gennaio 2015, depositata il 19 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 42/8/12 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della Roma sas di S.P. & C. contro l’estratto di ruolo inerente una cartella esattoriale per imposte erariali.

La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato non era autonomamente impugnabile e come tale non vi era interesse a proporre ricorso contro il medesimo, sicchè lo stesso doveva considerarsi inammissibile.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Sud.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4-5, – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, rilevando l’incompatibilità logica tra quanto scritto alla pagina 9 della decisione circa l’accoglibilità del gravame agenziale nonchè i (diversi) motivi di conferma della sentenza appellata ed il dispositivo di accoglimento del gravame stesso e di riforma della sentenza appellata.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito e dato seguito al principio di diritto che “Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale” (Cass. n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108 – 01).

Nel caso di specie è del tutto evidente che le espressioni “.. l’appello va rigettato..” e quella successiva “Pertanto si ritiene di confermare la sentenza impugnata, anche se per motivi diversi, per difetti rilevabili d’ufficio, in ogni forma e grado di giudizio” sono

meri errori materiali (farciti di evidenti improprietà terminologiche) che si inseriscono in un contesto argomentativo peraltro del tutto coerente con il dispositivo di accoglimento del gravame agenziale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24,54,57, nonchè vizio di ultra/extrapetizione, poichè la Commissione tributaria regionale, per sua stessa ammissione, ha posto a base dell’accoglimento del gravame agenziale una nuova eccezione, consistente nel rilievo difensivo (solo di appello) di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per inimpugnabilità dell’estratto del ruolo originante la cartella di pagamento impugnata, mai proposta in prime cure e comunque nemmeno con il gravame agenziale stesso.

La censura è infondata.

In primo luogo non risulta conforme al vero che dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo l’agenzia fiscale non ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di appello, posto che dalla narrativa della sentenza impugnata risulta esattamente il contrario.

Escluso pertanto che sul punto siasi formato alcuna preclusione pro judicato (interno), nemmeno può convenirsi con la censura in punto “novità” e quindi inammissibilità della questione, trattandosi non di eccezione in senso stretto, bensì di “mera difesa”, peraltro riguardante una condizione dell’azione ossia l’interesse ad agire ed in quanto tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado salvo appunto l’eventuale formazione di giudicato sul punto, secondo il principio che “La carenza dell’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poichè costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass. n. 19268 del 29/09/2016, Rv. 642113 01).

Ed infatti la sentenza impugnata si incentra sul difetto di impugnabilità dell’estratto di ruolo proprio a causa della carenza di interesse ad agire avverso lo stesso.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR non ha accolto la sua eccezione di inammissibilità del gravame agenziale in quanto non notificato (ab origine) all’Agente della riscossione.

La censura è infondata.

Pacifico in fatto che, constatando la circostanza de qua, la CTR campana ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, poi regolarmente eseguita, con ciò deve considerarsi costituito ritualmente nel giudizio di appello il litisconsorzio necessario (processuale), senza alcuna ulteriore conseguenza giuridica, esclusa l’inammissibilità originaria del gravame agenziale.

Va infatti ribadito e dato seguito al principio di diritto che “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077 – 01).

Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 140,145, c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, poichè la CTR ha escluso l’impugnabilità del ruolo (estratto) anche in caso di contestazione della validità della notificazione della cartella esattoriale.

La censura è parzialmente fondata nei limiti che seguono.

In linea generale e di principio va ribadito che “Il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., perchè una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 27799 del 31/10/2018, Rv. 651082 – 01, conforme a Cass. Sez U., n. 19704/2015).

La sentenza impugnata è evidentemente non conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, essendo pacifico in fatto che nel presente processo si è impugnato l’estratto del ruolo proprio al fine di sostenere, in prevenzione dell’incombente esecuzione esattoriale, l’invalidità della procedura notificatoria della cartella di pagamento emessa sulla base di quel titolo esecutivo.

Ne deriva in particolare l’erroneità giuridica della decisione medesima laddove, come si è visto esaminando il secondo mezzo, ha affermato la carenza di interesse ad agire (ad impugnare) l’estratto del ruolo nel caso di specie.

Peraltro va al contempo rilevato che il giudice tributario di appello non si è direttamente pronunciato, con statuizione idonea al giudicato, sulle questioni inerenti la validità, in concreto, della notificazione di detto atto riscossivo.

Infatti all’incipit della motivazione della sentenza impugnata, ove pure si tratta della questione, non può che attribuirsi natura di mero obiter dictum, essendosi la CTR campana espressa in termini esclusivamente astratti, ma senza afferenza/incidenza diretta con il thema decidendum, diversamente ed in concreto individuato/dissertato nella/sulla questione pregiudiziale dell’interesse ad impugnare l’estratto del ruolo e sull’impugnabilità del medesimo.

Conseguendone la necessità di nuovo esame della questione stessa in sede di giudizio di rinvio, le relative argomentazioni spese dalla ricorrente non possono, allo stato, essere valutate.

Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – è sviluppata una complessa censura riguardante sia, ancora, la questione dell’interesse a ricorrere del contribuente sia l’eccepita invalidità della sottoscrizione del ruolo e dell’appello.

Il primo profilo della censura rimane assorbito dalle considerazioni svolte sopra in relazione al quarto motivo.

Gli altri due profili sono invece infondati.

Quanto alla sottoscrizione del ruolo, basti citare per conferma e seguito il principio di diritto che “In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies,” (Cass. n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 – 03).

Quanto alla sottoscrizione dell’atto di appello, è sufficiente ribadire che “Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del Reg. di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (Sez. 5 -, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018, Rv. 651070 – 01).

L’eccezione sviluppata nella censura è esclusivamente mirata in astratto e genericamente sull’assenza di delega, non fondata sulla non provenienza del gravame dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, pacificamente dunque da ritenersi titolare della legittimazione processuale a proporlo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il primo profilo del quinto motivo, rigettati gli altri motivi, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il primo profilo del quinto motivo, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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