Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31605 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25176-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASTELLO MONTE VIBIANO VECCHIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ARETINO PIETRO 63, presso lo studio dell’avvocato DE LORENZI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, cui l’intimata Castello Monte Vibiano Vecchio s.r.l. resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza n. 115/03/2012, della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che ha respinto l’appello erariale, e confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta società, avverso l’avviso di liquidazione, notificato il 18/11/2008, volto al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all’atto di conferimento in proprietà, da parte di uno dei soci, di alcuni terreni, successivamente concessi in affitto a terzi, comportamento che aveva determinato la revoca delle fruite agevolazioni di cui alla L. n. 984 del 1997, e l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69;

che la CTR osservava, in particolare, che l’impugnazione della contribuente è tempestiva, applicandosi la sospensione del relativo termine, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, stante la presentazione della istanza di accertamento con adesione, e che, nel merito, l’atto di conferimento dei terreni va ricondotto alla fattispecie agevolativa prevista dalla “L. n. 984 del 1977, art. 4, lett. a)” (rectius lett. a), L. n. 984 del 1977, art. 7, comma 4), per cui “sconta l’imposta di registro in misura fissa senza ulteriori obblighi di conduzione dell’azienda”.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo d’impugnazione, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 1, giacchè l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso il diniego dell’accertamento con adesione è stato, con sentenza divenuta definitiva, dichiarata inammissibile, non rientrando tale atto tra quelli impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, ed il termine per ricorrere avverso l’avviso di liquidazione notificato alla contribuente non è rimasto sospeso, in quanto dall’ambito applicativo della procedura di accertamento con adesione è, in radice, esclusa l’attività di liquidazione e controllo formale, la quale, nel caso di specie, si è tradotta nell’emissione di un avviso di liquidazione, divenuto definitivo;

che, con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza della CTR per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, giacchè la inammissibilità della domanda di adesione al concordato fiscale impedisce il verificarsi dell’invocato effetto legale della sospensione dei termini per ricorrere avverso l’atto impositivo e, nella specie, l’avviso di liquidazione è stato notificato il 18/11/2008, sicchè il termine per impugnare di 60 giorni dalla notifica scadeva il 17/1/2009, mentre il ricorso della contribuente è stato proposto solo il 30/1/2009;

che, con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 684 del 1977, art. 7, comma 4, lett. a), giacchè la impugnata sentenza trascura di considerare che l’Ufficio aveva individuato nella L. cit., art. 7, comma 4, lett. b), la disposizione cui fare riferimento “per il pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa”, e che gli interventi incrementativi dell’azienda devono essere posti in essere necessariamente dal medesimo soggetto che richiede l’agevolazione;

che le prime due censure, scrutinabili congiuntamente in quanto connesse, sono fondate e meritano accoglimento, con conseguente assorbimento della terza, proposta dalla ricorrente in via meramente subordinata;

che la questione sottoposta all’esame del Collegio investe i rapporti tra procedimento originato dalla istanza di accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, e procedimento di accertamento adottato dall’Ufficio nei confronti del contribuente, in quanto la norma citata, al comma 3, recita: “Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.”;

che, ad avviso della odierna controricorrente, tesi fatta propria dai giudici di merito, la speciale sospensione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) del termine per ricorrere, oltre che di quello per il pagamento delle imposte, spetta sempre, per il solo fatto dell’avvio del procedimento, a prescindere dall’esito del concordato, sicchè il contribuente, per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo, avrebbe a disposizione, oltre ai sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto medesimo, gli ulteriori novanta giorni previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, periodo di sospensione, peraltro, cumulabile con quello della sospensione feriale (D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quater, comma 18);

che, com’è noto, l’accertamento con adesione è l’istituto deflativo, che permette al contribuente di definire un rapporto tributario controverso, riguardante le imposte dirette e indirette (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 1, comma 1: imposte sui redditi ed imposta sul valore aggiunto, comma 2: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, INVIM), mediante il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, e tuttavia sono esclusi dall’ambito di operatività di detto istituto gli atti espressivi di sole sanzioni (cfr. però Cass. n. 18377/2015), gli avvisi di liquidazione delle imposte e gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni, atti che sono oggettivamente fuori dal perimetro di applicazione della “adesione” del contribuente; che, infatti, l’avviso di liquidazione dedotto in lite, conseguente alla revoca delle agevolazioni fiscali precariamente godute in sede di registrazione dell’atto, non costituisce autonomo esercizio del potere impositivo (mediante avviso di accertamento o di rettifica), suscettibile appunto della “adesione” del contribuente, bensì recupero, previa liquidazione, della differenza fra quanto dovuto in base alla normativa ordinaria, e quanto effettivamente pagato, il tutto, in base agli stessi dati originariamente forniti dal contribuente;

che, a ben vedere, la sentenza impugnata trascura del tutto la differenza esistente tra l’avviso di accertamento, l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente e determina l’entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo (l’imponibile in rettifica della dichiarazione o in sostituzione di essa), e l’avviso di liquidazione, l’atto che l’Ente impositore emette a seguito delle operazioni volte al controllo ed alla verifica dei versamenti eseguiti dal contribuente, dalle quali può risultare un parziale pagamento di imposta, ma sempre in riferimento alle risultanze degli atti o delle denunce presentati dal medesimo, non potendo l’Ufficio modificare i valori dichiarati dal contribuente;

che, in relazione ai motivi d’impugnazione accolti, si impone la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa, nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti;

che la evoluzione della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della intimata contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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