Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31604 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 663/2013 R.G. proposto da:

Edilcasa 2000 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Castaldi e Patrizia Marino,

con domicilio eletto in Roma, via M. Prestinari n. 15 presso lo

studio di quest’ultima;

– ricorrente –

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Occagna, con domicilio

eletto in Roma, via Vittorio Veneto n. 108 presso lo studio

dell’avv. Michele Lo Russo;

– controricorrente –

Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Francesco Franco con

domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Giovanni

Pierluigi da Palestrina n. 19;

– controricorrente –

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 102/10/2012 del 29 marzo 2012, depositata il 28 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 102/10/2012 del 29 marzo 2012, depositata il 28 maggio 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Edilcasa 2000 srl avverso la sentenza n. 368/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro il pignoramento di un credito, che la contribuente vantava nei confronti del Comune di Civitavecchia, effettuato dall’Agente della riscossione nella speciale forma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, in attuazione esecutiva di una cartella esattoriale afferente a debiti fiscali della contribuente medesima.

La CTR osservava in particolare che dovevano considerarsi infondate le eccezioni di invalidità della cartella di pagamento, originante l’atto esecutivo impugnato derivatamente, e della relativa notificazione, con particolare riguardo al luogo della notificazione stessa, alla firma dell’atto riscossivo ed all’indicazione del responsabile del procedimento.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo otto motivi.

Resistono con controricorso il Comune di Civitavecchia, Equitalia Sud spa e l’Agenzia delle entrate, che peraltro propone ricorso incidentale condizionato deducendo un motivo unico.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente Equitalia Sud.

Infatti le censure proposte dalla ricorrente rispettano detta condizione di ammissibilità con ampio e puntuale riferimento agli atti processuali sulle quali si basano, salvo il rilievo di diversi ed ulteriori profili di inammissibilità dei singoli mezzi come di seguito. Ciò premesso, con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’omessa fissazione e comunicazione dell’udienza pubblica di discussione in primo grado con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo la ricorrente pone la medesima questione, ma in termini di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.

Va in primo luogo ribadito che “Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale.. non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte” (Cass. n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01).

In secondo luogo va altresì ribadito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01).

L’adesione ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali comporta il rigetto della prima censura, poichè è evidente che di questione processuale si tratta e che la stessa è stata comunque implicitamente risolta in senso sfavorevole all’appellante dalla CTR laziale, posto che la medesima si è pronunciata sul merito dell’appello.

Va poi anche ribadito che:

-“Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018);

-“La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto” (Cass. Sez. U, n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269 – 01).

Dando seguito a questi ulteriori arresti giurisprudenziali, oltre a riconfermarsi l’infondatezza del primo motivo, si evidenzia quella del secondo motivo.

Risulta invero dalla stessa narrativa di ricorso che in realtà la pubblica udienza si è tenuta avanti alla CTP l’11 luglio 2011 e che alla stessa vi ha senz’altro partecipato il difensore della ricorrente. Che poi, irritualmente, la CTP abbia chiesto e consentito alle parti presenti di depositare una memoria difensiva ulteriore non prevista da alcuna norma processuale non ha alcun effetto viziante del processo di primo grado, particolarmente sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio, giacchè anzi i primi giudici lo hanno così attuato in una forma addirittura rinforzata.

Ne deriva che è del tutto irrilevante l’omissione di pronuncia/di motivazione denunciata.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole della violazione degli artt. 139,140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, poichè la CTR ha affermato il perfezionamento della notifica dell’atto riscossivo (cartella di pagamento) prodromico all’atto esecutivo impugnato.

Con il quarto motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – denuncia l’omessa, insufficiente motivazione sulla circostanza che ai fini della notificazione di detta cartella esattoriale siano state compiute le necessarie ricerche anagrafiche.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

La CTR laziale, con accertamento di fatto non ulteriormente revisionabile in questa sede, ha così motivato sul punto decisionale in esame “Preliminarmente il Collegio rileva che la notifica della cartella è più che valida perchè sono state eseguite tutte le formalità volute dalla legge. Infatti il Concessionario ha effettuato nel caso di specie la procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Dalla lettura della dichiarazione dei redditi dell’anno 2006 si evince che la società ha dichiarato come suo domicilio quello di Civitavecchia, (OMISSIS), senza produrre alcuna prova di aver notificato nei trenta giorni successivi l’eventuale cambio di residenza, così come previsto dall’art. 60 citato. Il Comune in proposito aveva effettuato anche una ricerca storica”.

A fronte di questo passaggio motivazionale della sentenza impugnata le censure de quibus non ne evidenziano una non corretta interpretazione/applicazione delle disposizioni legislative evocate, bensì prospettano questioni di fatto e valutative alternative al decisum del giudice tributario di appello, al solo, evidente, fine di ottenerne un sindacato meritale che a questa Corte è pacificamente inibito.

Va peraltro ribadito che “Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 3, e del vigente D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3,” (Cass. n. 18472 del 21/09/2016, Rv. 640973 – 01), trattandosi di principio di diritto evidentemente applicabile per eadem ratio anche al caso di specie.

In ogni caso il fondamento decisionale della sentenza impugnata sul punto, pregiudiziale, della notificazione dell’atto riscossivo prodromico di quello esecutivo impugnato sta nella mancata comunicazione della variazione del domicilio fiscale da parte della società contribuente, con conseguente legittimità del ricorso alla procedura notificatoria speciale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), secondo l’ulteriore previsione della medesima Disp. Legislativa, comma 3, (“irreperibilità assoluta” nel comune del domicilio fiscale ed omessa dichiarazione di variazione dello stesso; avviso ex art. 140 c.p.c., e sua affissione all’albo comunale).

In questo specifico senso la sentenza impugnata è conforme al principio, cui si intende dare seguito, che “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e),” (Cass. n. 27129 del 28/12/2016, Rv. 642380 – 01). Con il quinto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole della carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine all’eccezione, devoluta in appello, di omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del responsabile del procedimento.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

In primo luogo si denuncia come vizio motivazionale quella che invece è chiaramente, in astratto, una violazione di legge, sicchè ne deriva l’inammissibilità del mezzo, secondo il principio di diritto che “In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della quesitone sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2,” (Cass. n. 29886 del 13/12/2017, Rv. 646295 – 01).

Peraltro, diversamente da quanto sostiene la società contribuente, sulla questione la CTR ha fornito una propria argomentazione reiettiva di tale eccezione, con motivazione che va appunto corretta ex art. 384, c.p.c., in base al citato principio di diritto.

L’eccezione in esame non riguarda infatti la sottoscrizione della cartella di pagamento prodromica, bensì la sottoscrizione del conseguente atto di pignoramento, nella forma speciale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis.

Ciò posto, va ribadito che “Nella riscossione coattiva delle imposte dirette l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi proveniente dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, comma 1 bis, inserito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 141, è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purchè rechi l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore” (Cass. n. 24541 del 18/11/2014, Rv. 633371 – 01).

Pacifico che nel caso che occupa (lo ammette la stessa ricorrente) vi era l'”indicazione a stampa” del responsabile del procedimento sul pignoramento (ordine di pagamento), la censura è dunque in ultima analisi infondata anche sotto il profilo giuridico.

Con il sesto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su specifici motivi di diritto devoluti alla cognizione del giudice tributario di appello (indicazione del responsabile del procedimento, sottoscrizione degli atti riscossivi direttamente ovvero indirettamente impugnati), ma si limita alla specifica censura della mancata valutazione del motivo di gravame inerente la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, individuata nell’eccepita carenza motivazionale dell’atto riscossivo impugnato.

La censura è infondata.

L’atto esecutivo de quo è previsto è disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, il quale peraltro non sancisce, direttamente o per rinvio ad altre disposizioni legislative, alcun preciso obbligo motivazionale, per la semplice ragione che, trattandosi del primo atto dell’esecuzione forzata esattoriale, presuppone l’avvenuta notifica di un atto prodromico – cartella di pagamento – che, diversamente, deve contenere gli elementi necessari a far comprendere al contribuente esecutando per quale titolo l’Agente della riscossione preannucia l’avvio di un procedimento esecutivo nei suoi confronti.

Con il settimo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione, così concretandosi la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in relazione all’art. 125, c.p.c..

La censura è infondata.

E’ sufficiente ribadire che “In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies,” (Cass. n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 – 03).

Con l’ottavo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente lamenta l’omissione di pronuncia sulla sua eccezione di carenza motivazionale degli atti riscossivi impugnati in punto determinazione dell’aggio richiesto e spettante all’Agente della riscossione.

La censura è inammissibile.

Essendosi la cartella di pagamento prodromica al pignoramento impugnato consolidata a causa della sua mancata impugnazione, ne deriva la preclusione di ogni rilievo inerente la motivazione della stessa, anche sul punto de quo, evidente che, come detto, l’atto esecutivo alcuna motivazione al riguardo doveva contenere.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato per carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per ciascuna controricorrente, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate ed oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge per il Comune di Civitavecchia e per Equitalia Sud spa.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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