Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31603 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15302-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.P., LE.EL., G.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 131, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCHI FRANCESCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LOSENGO ROBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate notificò ai coniugi G.G., L.P., ed al notaio rogante Le.El., avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro, e delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto dovute in sede di registrazione dell’atto di trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili in favore del figlio G., in quanto non applicabile, nella fattispecie, il trattamento agevolato di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, quest’ultimo fruibile, secondo l’interpretazione dell’Ufficio, per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione dei coniugi, e non in relazione agli accordi presi in occasione della separazione dei coniugi;

che il ricorso proposto dai contribuenti venne accolto, in primo grado, e confermato, in secondo grado, con la sentenza n. 46/11/13, depositata il 12/3/2013, e la CTR della Lombardia, respingendo il gravame erariale, evidenziò che i benefici fiscali per cui è causa spettavano, “trattandosi di cessione in esecuzione di quanto stabilito in sede di divorzio tra coniugi”, come si ricava dalla sentenza n. 218/11 del Tribunale di Como, la quale fa riferimento agli “odierni accordi, presi ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5;

che avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con un solo motivo, cui resistono con controricorso gli intimati;

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la CTR ha ritenuto applicabile il richiamato regime di esenzione, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l’avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l’assoggettamento alla tassazione ordinaria, senza considerare che esso non era conseguenza diretta dell’avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ma integrava un mero atto di liberalità del padre, in favore del figlio, solo occasionalmente generato dalla separazione personale tra i coniugi e formalizzato nella sentenza divorzile;

che la censura, per come formulata, appare inammissibile, considerato che l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea; che, per quanto qui d’interesse, il ricorso per cassazione non riporta, nei contenuti essenziali, il testo degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede divorzile, e tanto si rendeva viepiù necessario, alla luce del mutamento d’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, maturato in ragione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta “degiurisdizionalizzazione”, il quali hanno fortemente valorizzato l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., u.c. e art. 710 c.p.c.), e contenuto eventuale (art. 1372 c.c.) degli accordi di separazione, nel primo dovendosi ricomprendere il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (Cass. n. 2111/2016, sul carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, ma anche Cass. n. 16348/2013, Cass. n. 5924/2013, e Cass. n. 13340/2016, quest’ultima, in fattispecie relativa alla decadenza dai benefici “prima casa”);

che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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