Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31603 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28377/2012 R.G. proposto da:

Vis Elettrica srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini, con domicilio eletto

presso lo studio della medesima in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.

11;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, con

domicilio eletto in Roma, via Cavalier D’Arpino n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 60/1/12 del 26 marzo 2012, depositata il 16 aprile

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 60/1/12 del 26 marzo 2012, depositata il 16 aprile 2012 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto da Vis Elettrica srl ed accoglieva quello incidentale proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 150/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso della prima contro la cartella esattoriale per IVA ed altro 2004.

La CTR osservava in particolare che:

– non era fondato il gravame principale, proposto esclusivamente in punto compensazione delle spese processuali di primo grado, ritenendo congrua e condivisibile la motivazione spesa sul punto dai primi giudici;

– che di contro era fondato il gravame incidentale, rilevando la sussistenza di sufficienti prove, anche presuntive, che la cartella di pagamento impugnata era stata ritualmente notificata alla società contribuente, così come l’atto impositivo presupposto della medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Vis Elettrica deducendo otto motivi.

Resiste con controricorso l’Agente della riscossione.

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su di un fatto rilevante e decisivo per la controversia, poichè la CTR non ha esaminato con puntualità la questione, in contestazione, dell’avvenuta rituale notificazione dell’avviso di accertamento prodromico della cartella esattoriale impugnata.

La censura è fondata.

La CTR lucana sulla questione, del tutto pregiudiziale, dell’avvenuta notificazione dell’atto impositivo “presupposto” della cartella esattoriale impugnata ha così motivato la sua statuizione in senso affermativo della ritualità della procedura notificatoria: “Medesime considerazioni valgono anche per l’assunta rituale notifica dell’atto presupposto. Anche in questa ipotesi non si lamenta la mancata ricezione dell’atto presupposto ma bensì la nullità dell’avvenuta consegna al contribuente per non essere la stessa rituale. Anche in questa ipotesi non v’è chi non veda la pretestuosità dell’eccezione che, quindi, dal primo giudice non poteva essere, come avvenuta, accolta. Concludendo e riassumendo l’appello proposto dall’Ente concessionario per la riscossione merita l’accoglimento dal momento che risulta dagli atti incontestato che sia dell’atto presupposto sia della cartella esattoriale il contribuente abbia avuto piena ed integrale conoscenza e la stessa sia finita nella sua disponibilità dandogli modo di scegliere la strategia processuale che per l’atto presupposto fu quella di non proporre impugnazione proprio ben conscio del fatto che tanto gli sarebbe potuto tornare utile nell’ipotesi, poi verificatasi, di notifica della cartella esattoriale”.

Pur trattandosi di sentenza emessa prima che entrasse in vigore la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appare comunque evidente il vizio motivazionale grave, sostanzialmente “assoluto”, che affligge la sentenza stessa.

Il giudice tributario di appello infatti non ha dato alcuna concreta ed effettiva risposta alle questioni, qui specificamente riproposte con il mezzo in esame, di nullità della notificazione dell’atto impositivo prodromico alla cartella di pagamento impugnata, con particolare riguardo alla prova del rituale perfezionamento della medesima, contestandosi dettagliatamente la legittimazione a ricevere l’atto – asseritamente – notificato da parte delle persone documentalmente indicate/individuabili come consegnatari, in suo nome e per suo conto, dell’atto stesso.

Su tali specifici profili dell’eccezione de qua la motivazione della sentenza impugnata si avviluppa in un periodare del tutto vacuo ed apodittico, sì da configurare un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia omessa.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo del ricorso – l’accoglimento del quale, per la sua natura evidentemente pregiudiziale, importa l’assorbimento degli altri – con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA