Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31602 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1786/2012 R.G. proposto da:
C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Beretta, con
domicilio eletto in Roma, via A. Sogliano n. 70 presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Ametrano;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 327/63/10 del 12 ottobre
2010, depositata il 23 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno
2019 dal Consigliere Enrico Manzon.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 327/63/10 del 12 ottobre 2010, depositata il 23 novembre 2010, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello proposto da C.F. avverso la sentenza n. 87/02/08 della Commissione tributaria provinciale di Cremona, che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale per IVA ed altro 2000.
La CTR osservava in particolare che, infondato e comunque convertito come motivo di impugnazione il rilievo della carenza motivazionale della sentenza appellata, nemmeno erano fondati gli ulteriori motivi di impugnazione della cartella di pagamento oggetto del processo, come devoluti in appello (mancata indicazione del responsabile del procedimento, omessa notifica dell’atto impositivo prodromico, litisconsorzio necessario con la società coobbligata, beneficium excussionis).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del controricorso agenziale, non essendovi in atti la prova della sua notificazione al ricorrente.
Nella relata di notificazione, effettuata al C. nel domicilio eletto in Roma presso l’avv. Giuseppe Ametrano, difetta infatti qualsiasi utile indicazione circa la persona che ha ricevuto l’atto e quindi la procedura notificatoria non può considerarsi ritualmente perfezionata.
Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all’eccepito mancato assolvimento da parte dell’agenzia fiscale dell’onere di provare la fondatezza della sua pretesa creditoria.
Con il secondo motivo si duole dell’errata valutazione (travisamento) dei fatti probanti la contestata notifica dell’atto impositivo prodromico della cartella esattoriale impugnata.
Con il terzo motivo lamenta la violazione/falsa applicazione del D.M. 30 settembre 1997, con riferimento al mancato esercizio da parte dell’agenzia fiscale del potere di autotutela.
Con il quarto motivo deduce ulteriore vizio motivazionale della sentenza impugnata, poichè la CTR non ha dato risposta alle sue eccezioni di nullità sia della cartella di pagamento oggetto del processo sia dell’avviso di accertamento presupposto della medesima.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili e comunque infondate.
Va premesso che risulta pacifico che il processo ha come oggetto una cartella esattoriale per IVA e sanzioni al cui pagamento il C. è tenuto in quanto socio ed amministratore della 3C Trasporti di C.C. e C. snc, nei confronti della quale era stato emesso un avviso di accertamento, portante detta pretesa creditoria e relative sanzioni, che non era stato impugnato così divenendo definitivo.
In via pregiudiziale il C. aveva sostenuto che tale avviso non gli era stato notificato e che quindi non gli era opponibile, facendo dunque valere i vizi del medesimo mediante l’impugnazione dell’atto riscossivo.
Sin dalle prime cure e poi con la sentenza di appello tale eccezione è stata respinta, in particolare precisandosi da parte della CTR che la data di notifica di detto atto impositivo indicata nella sentenza appellata (10 novembre 2006) era frutto di un errore materiale, che -ex actis – rettificava nella data del 10 novembre 2005, rilevando peraltro che lo stesso contribuente aveva riconosciuto tale seconda data nel ricorso introduttivo della lite.
Quale, ovvia, conseguenza il giudice tributario di appello ne ha dedotto la preclusione/inammissibilità di qualsiasi eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento prodromico della cartella di pagamento impugnata, a causa appunto della definitività del primo e perciò limitando la propria cognizione ai “vizi propri” della seconda.
Tali argomentazioni, sicuramente adeguate sul piano dell’esaustività motivazionale ancorchè nella previgente versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituiscono un giudizio di merito che non può essere “revisionato” in questa sede. Ne consegue l’inammissibilità/infondatezza dei primi tre motivi. Quanto al quarto mezzo, va in primo luogo osservato che la CTR lombarda ha espressamente risposto in senso negativo relativamente all’eccezione di nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento, rilevando che la previsione normativa di cui al D.L. n. 248 del 2007, (convertito dalla L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter, ndr), secondo la quale tale indicazione è necessaria a pena di nullità, si auto-limita ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dall’1 giugno 2008 ed esclude che tale effetto derivi alle cartelle esattoriali carenti dell’indicazione de qua emesse in base a ruoli consegnati prima di tale data, qualfè quella in oggetto.
Per il resto la censura è a-specifica ovvero si riferisce a vizi non propri della cartella di pagamento impugnata e pertanto se ne evidenzia l’inammissibilità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante la rilevata inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019