Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31601 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25847/2012 R.G. proposto da:

Serit Sicilia spa, già Riscossione Sicilia spa, con l’avv. Giovanni

Di Salvo e domicilio eletto presso l’avv. Maria Tarantino, nello

studio dell’avv. Daniele Urbani, in Roma alla via Tibullo, n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia, – Sez. 06 n. 323/06/12 depositata in data 03/09/2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’intimata contribuente otteneva sentenza n. 252 depositata il 28 maggio 2009 con la quale la 6^ sezione della CTP di Palermo annullava una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti;

la stessa contribuente procedeva in via amministrativa chiedendo all’Agenzia delle Entrate lo sgravio totale della cartella annullata;

l’Amministrazione finanziaria eccepiva di non essere stata parte del giudizio di annullamento della cartella e che la conseguente sentenza non poteva esserle opposta e, nel merito, che l’annullamento della cartella per vizi riferibili al concessionario non comporta il diritto del contribuente allo sgravio dalla pretesa tributaria, che comporterebbe -peraltro- il diritto dell’Agente di riscossione a percepire il compenso;

il Garante del contribuente affermava doversi ritenere chiusa la pratica di autotutela amministrativa con la nota del concessionario che riteneva sospesa la fase esecutiva a seguito dell’annullamento della cartella;

l’intimata contribuente esperiva azione di ottemperanza, sfociata con la sentenza impugnata in questa sede, ove è stato ordinato:

a) alla concessionaria Serit di pagare all’Agenzia delle Entrate la somma di Euro.4.342,39, cioè l’ammontare indicato nella cartella a suo tempo annullata con la sentenza qui portata ad ottemperanza;

b) all’Agenzia delle Entrate, conseguentemente alla

percezione del pagamento del proprio credito, di sgravare integralmente la contribuente;

c) ancora alla concessionaria Serit di ristorare le spese di giudizio, rifondendo i compensi come liquidati ai patroni della contribuente e dell’Agenzia delle Entrate;

d) al commissario ad acta, contestualmente nominato, di procedere all’esecuzione di quanto statuito in sentenza; che insorge la concessionaria – agente di riscossione Serit affidandosi a due motivi di ricorso;

propone controricorso e contestuale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate, sollevando doglianze in larga parte analoghe a quelle del ricorso principale ed ugualmente concludendo per la cassazione della sentenza impugnata;

la contribuente è rimasta intimata;

in prossimità dell’udienza la concessionaria ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nella sostanza si lamenta l’ultrapetizione, nell’aver la sentenza qui gravata nominato il commissario ad acta, come richiesto dalla contribuente, ma nell’aver poi disposto obblighi di pagamento a carico della concessionaria verso l’Amministrazione finanziaria e ordinato a quest’ultima di sgravare la contribuente;

il motivo è fondato e merita accoglimento;

se è pur vero come nella particolarità del giudizio di ottemperanza il limite del petitum assuma natura elastica, in ragione della generale richiesta perchè siano adottati “tutti gli strumenti atti all’esecuzione della sentenza da eseguirsi”, è altrettanto vero come tali modalità non possano spingersi a presupporre giudizi di responsabilità estranei ed ulteriori alla fase cognitoria della sentenza della cui ottemperanza si tratta;

in questo senso, pur nella varietà dei rimedi esperibili e degli strumenti a disposizione del giudice dell’ottemperanza, non si possono superare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato o della pronuncia che si intende far eseguire;

concretamente, è inibita l’adozione di ordini di fare o non fare a soggetti estranei al giudizio di cognizione che presuppongano altri accertamenti, addirittura spettanti ad altro giudice;

nello specifico, l’annullamento della cartella esattoriale per vizi procedimentali ascrivibili all’esattore non può comportare una sua condanna a versare il dovuto all’ente impositore in luogo del contribuente;

l’annullamento della cartella non inficia – ex se – la pretesa tributaria sottostante, spettando all’Ente impositore di verificarne l’attuazione in altro modo, lo sgravio o la responsabilità del concessionario agente di riscossione;

proprio per quest’ultima evenienza è previsto apposito giudizio al fine di accertare le responsabilità dell’agente;

con il secondo motivo si eccepisce violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, art. 103 Cost., R.D. n. 1214 del 1934, art. 52 (all’epoca dei fatti, il T.U. sulla Corte dei conti), nonchè dell’art. 37 c.p.c., tutti in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 cit. codice di rito;

nella sostanza, si eccepisce come la condanna di Serit al pagamento verso Agenzia delle Entrate in luogo della contribuente presupponga un giudizio di responsabilità dell’agente che è riservato dalle richiamate leggi alla giurisdizione della Corte dei conti, cui spetta l’accertamento – in contraddittorio – di eventuali responsabilità per danno erariale nell’esazione dei tributi;

il motivo è fondato e merita accoglimento;

non di meno, invia pregiudiziale di rito ex art. 382 c.p.c., si deve osservare che la sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza fosse già autoesecutiva per il suo carattere caducatorio, ove ha operato la resezione chirurgica degli atti esecutivi, senza impingere nel merito della pretesa tributaria;

l’annullamento dei predetti atti esecutivi è piena soddisfazione del petitum legittimamente prospettabile dalla contribuente;

per la natura della sentenza, non era esperibile alcuna azione di ottemperanza, secondo il costante orientamento di questa Corte, cui il collegio intende qui dare. continuità (Cfr. Cass. 28286/2013, specialmente p. 17.3 e ss.);

pertanto, il ricorso per ottemperanza era ab origine inammissibile.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito in applicazione dell’art. 382 c.p.c., dichiara inammissibile l’originario ricorso per ottemperanza.

Condanna la contribuente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro milleottocento,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, a favore di Serit spa e in Euro milleottocento,00, oltre a spese prenotate a debito, a favore dell’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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