Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31600 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 06/12/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 06/12/2018), n.31600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11023/2015 proposto da:

NARDINI ARREDAMENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ROBERTO FERRI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controresistente –

avverso la sentenza n. 6238/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23.9.2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18.9.2018 da Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Nardini Arredamenti s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 157/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso, proposto dalla società avverso la cartella di pagamento portante IVA relativa agli anni 1995 e 1996;

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento… in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per omessa indicazione della parte nei cui confronti è proposto l’appello”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento… per omessa integrazione del contraddittorio (art. 331 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2) nei confronti dell’agente della riscossione dei tributi”;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto… in relazione all’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 3 c.c., con riferimento all’effetto sospensivo/interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza del giudizio estinto (art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2)”;

con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto… in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con riferimento all’effetto sospensivo/interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza del giudizio estinto (art. 393 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2)”;l’Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

in vista dell’udienza di discussione è stata depositata da parte ricorrente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per adesione da parte della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. in L. n. 225 del 2016), depositando documentazione ad essa inerente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. stante la dichiarazione resa nell’istanza da ultimo depositata dalla società ricorrente e la documentazione allegata (domanda di definizione agevolata e comunicazione di Equitalia Spa), richiamate in premessa, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (cfr. Cass. n. 17623/2018, 21951/2013);

2. va disposta la compensazione delle spese di lite, poichè causa della definizione della lite è il sopravvenire di nuova normativa;

3. non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), atteso che la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. nn. 3542/2017; 13636/2015; 19464/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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