Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3160 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3160 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARIAUDO Emilio (RDA MLE 51M06 H501V), rappresentato e difeso, per procura a margine al ricorso iscritto al R.G. n.
15157 del 2011, dall’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate,
presso lo studio del quale in Roma, via Andrea Doria n. 48,
è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

per la correzione di errore materiale nella sentenza della
Corte di cassazione n. 10493 del 2013, depositata in data 6
maggio 2013.

Data pubblicazione: 12/02/2014

Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Ranieri Roda, con delega.
che, definendo un giudizio di equa riparazio-

ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da
Axiaudo Emilio nei confronti del Ministero della giustizia,
la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 6
maggio 2013, n. 10493, così ha deciso: “Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,
condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma di C 5.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento
delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di
merito, in C 1.140,00, di cui C 50 per esborsi, C 600,00
per diritti ed C 490,00 per onorari, oltre spese generali
ed accessori di

legge,

e, quanto al presente giudizio di

legittimità, in C 510,00, oltre accessori di legge”;
che ricorre l’originario ricorrente, come rappresentato
e difeso nel giudizio iscritto al R.G. n. 15157 del 2011,
per la correzione di errore materiale, lamentando che la
Corte di cassazione, liquidando le spese sia del giudizio
di legittimità che di quello di merito, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta in ricorso, in favore del
difensore antistatario Avvocato Ferdinando Emilio Abbate;

Ritenuto

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero:
«HA] L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che il
difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle
spese e dei compensi, così come dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di merito emerge che analoga richiesta aveva formulato il difensore della parte.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, se-

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Considerato che il relatore designato ha formulato la

condo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per
il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il
credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragione-

lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.
391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010,
TI. 16037).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare alla
sentenza n. 10493 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, alla fine,
dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione;
che, dunque, nella sentenza n. 10493 del 2013 di questa
Corte occorre apportare la seguente correzione di errore
materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola “legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle spese,
come liquidate, in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”;

vole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.

rore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo la parola
“legge.”, deve aggiungersi “Dispone la distrazione delle
spese, come liquidate, in favore del difensore del ricorrente, Avvocato Ferdinando Emilio Abbate”. Dispone che la
correzione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9
gennaio 2014.

10493 del 2013, sia apportata la seguente correzione di er-

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