Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3160 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26331-2018 proposto da:

COMUNE DI AVEZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio

dell’avvocato LUCA GIUSTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUIDO BLANDINI;

– ricorrente –

contro

C.T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LUCA CRIPPA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PASCALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2018 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata

il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

per quello che si legge nel ricorso “il Comune di Avezzano ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace n. 361 del 2017 con la quale è stato condannato a risarcire il danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., a C.T.P.. Quest’ultima si è costituita il 19 marzo 2018 eccependo tra l’altro, in via preliminare, la nullità del ricorso in appello per difetto dello ius postulandi dell’avvocato M.L., ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 23, recante “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” siccome dirigente non solo dell’avvocatura comunale, ma anche dirigente del corpo della polizia locale. La causa di natura documentale era stata discussa oralmente all’udienza del 5 giugno 2018 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ed è stata decisa come sopra. L’eccezione di parte appellata sulla nullità dell’atto di appello per difetto dello ius postulandi del difensore del Comune di Avezzano è stata ritenuta fondata dal Tribunale, sostanzialmente sulla base della sola interpretazione di un’unica norma di legge: la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 23, comma 2″;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avezzano affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso C.T.P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 23, in relazione alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 221. Tale ultima disposizione riguarda esclusivamente i dirigenti, qual è il Dott. M.L., ed è dettata allo scopo di consentire alle posizioni dirigenziali di avvocato e comandante della polizia municipale di operare senza il vincolo di esclusività. La finalità della norma, che è quella di garantire flessibilità agli enti che subiscono le maggiori contrazioni derivanti dall’applicazione delle leggi di bilancio sul contenimento delle spese, riguarda soprattutto l’ambito della dirigenza. Con la conseguenza che il criterio dell’esclusività delle funzioni di avvocato, nell’ambito degli enti locali, come Comuni e Regioni, può essere derogata in circostanze eccezionali al fine di consentire un risparmio della spesa pubblica;

con il secondo motivo si deduce la violazione del citato art. 23, e degli artt. 82,83 e 182 c.p.c.. Il Tribunale di Avezzano, impropriamente, sarebbe entrato nel merito della stessa iscrizione all’albo rilevando la sussistenza di una posizione di conflitto del difensore che avrebbe determinato un’ipotesi di nullità dello ius postulandi;

si sottopone a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 23, con riferimento alla stessa L., artt. 2 e 13, in rapporto agli artt. 3,97 e 98 Cost.;

il ricorso è inammissibileo perchè non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere nell’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

in effetti, il tenore dell’esposizione del fatto risulta omettere: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda; b) le ragioni della difesa del convenuto; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; d) le ragioni della decisione di primo grado. In particolare, non si conosce nessun elemento riguardo alla natura del giudizio, al rito e all’oggetto della causa, ad eccezione della “eccezione di nullità del ricorso in appello per difetto dello ius postulandi”. Lo scrutinio dei tre motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

rileva la Corte anche accedendo all’orientamento che consente di valutare, oltre alla specifica parte del ricorso dedicata alla “esposizione sommaria dei fatti”, anche il “contesto dell’atto” (Cass. n. 17036 del 28 giugno 2018) attraverso lo svolgimento dei motivi,” il contenuto di questi si riferisce esclusivamente alla questione processuale dello ius postulandi e non fornisce alcuna indicazione sull’iter del processo. In particolare, rimane ignota la conoscenza dei fatti costituivi della domanda, il rito adottato, l’oggetto della causa e le modalità di svolgimento del processo di primo grado e le ragioni della decisione del Giudice di pace, ad eccezione della “eccezione di nullità del ricorso in appello per difetto dello ius postulandi”.

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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